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Accesso civico generalizzato ad atti detenuti da altra PA2 min read

Il diritto di accesso civico generalizzato non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla pubblica amministrazione oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, sentenza 28.03.2019 n. 4122 [1], Presidente Scala, Estensore Andolfi

A margine

Il fatto

Un giornalista chiede ad un’amministrazione, al fine della redazione di un approfondimento giornalistico, di accedere, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 [2], a titolo di accesso civico generalizzato, alla memoria di costituzione, alla sentenza definitiva del giudizio, all’ammontare delle spese e ai documenti contabili di liquidazione degli onorari degli avvocati incaricati di una controversia civile nella quale uno dei due avvocati era un noto politico.

L’accesso è negato. Pertanto il giornalista ricorre al Tar.

La sentenza

Il Tar ricorda che, l’articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013 [2], al secondo comma riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nei limiti e per le finalità indicate dallo stesso comma.

Il diritto di accesso civico generalizzato, tuttavia, non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla pubblica amministrazione oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

Pertanto, ciò consente di escludere il diritto di accesso del ricorrente per la sentenza definitiva del giudizio di interesse e per la memoria difensiva presentata per conto dell’amministrazione resistente trattandosi, infatti, di documenti e informazioni processuali detenute e disponibili, nei limiti consentiti dalla legge, presso l’ufficio giudiziario che ha definito la controversia.

La domanda di accesso, quindi, avrebbe dovuto essere presentata al Tribunale civile.

Per quanto riguarda, invece, gli altri documenti richiesti dall’interessato, il Tar evidenzia che il giornalista reclama il diritto di conoscere gli onorari degli avvocati incaricati della difesa dell’amministrazione resistente.

Al riguardo, l’interessato richiama l’articolo 15 del D. Lgs. 33 del 2013 [2] che, alla lettera d) del primo comma, prevede l’obbligo di pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi a rapporti di consulenza o di collaborazione con la pubblica amministrazione; trattandosi di dati a pubblicazione obbligatoria, la pubblica amministrazione non potrebbe opporsi in nessun caso alla loro comunicazione al richiedente, anche perché l’articolo 4 dello stesso decreto legislativo obbliga ciascuna pubblica amministrazione a rendere noti, mediante la sezione “amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione pubblica.

A giudizio del Collegio, tuttavia, la richiesta non è accoglibile in quanto la norma sull’obbligo di pubblicazione, introdotta dalla legge 11 agosto 2014, numero 114 [3] che ha modificato l’articolo 15 del D. Lgs. 33 del 2013 [2], è entrata in vigore dopo il conferimento dell’incarico professionale in  esame.

In applicazione del principio di non retroattività della legge, quindi, non può essere esercitato oggi un diritto che non era riconosciuto dalla legge in vigore al momento in cui si è verificata la relativa fattispecie costitutiva.

Il ricorso è quindi respinto.