IN POCHE PAROLE…

L’ANAC introduce nuovi strumenti per agevolare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’obiettivo di garantire una pubblicazione più uniforme e accessibile delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa sugli obblighi di trasparenza.


ANAC delibera n. 495 del 25 settembre 2024


L’Autorità tenta di semplificare gli obblighi di trasparenza, imposti, in generale, dal D.Lgs. 13.3.2013, n.33 e rafforzati dal nuovo Codice dei contratti pubblici  nell’area delle attività relative agli appalti e alle concessioni (artt. 12 -19 D.Lgs. 36/2023).

E’ da ricordare che l’art. 48, commi 2 e 3, del  D.Lgs. 33/2013 conferisce ad ANAC il compito di definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale-AGID e l’ISTAT, modelli e schemi per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.


  • ISCRIVITI AL WEBINAR su «L’accesso a decisioni, dati e info della P.A., fra principi e diritti di trasparenza, segreto d’ufficio e tutela della privacy”, con Focus sull’accesso agli atti di gara, in programma nei giorni 12 e 13 dicembre (h. 9,30-12,30)Sconti e promozioni per iscrizioni plurime e per chi ha partecipato ad altri eventi formativi organizzati da Nomodidattica – Rivista Moltocomuni. Per ulteriori info ed iscrizioni on line clicca qui “Rivista” o scrivi a formazione@moltocomuni.it.

In particolare, con la deliberazione 495/2024, l’ANAC introduce nuovi strumenti di gestione della Sezione “Amministrazione trasparente“,  cui, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. 33/2023,  le amministrazioni pubbliche e gli altri enti,  impattati dalla normativa  sulla trasparenza (art. 2-bis D.Lgs. 33/2013), sono tenuti a conformarsi. Tali soggetti, come noto, per adempiere, in modo corretto, agli obblighi di pubblicazione,  sono tenuti ad inserire nella pertinente sottosezione le informazioni e i dati, spesso esposti in tabelle a contenuto predeterminato, in formato aperto o  di tipo aperto (ex art. 1, comma 1, lett. 1-bis e 1-ter del CAD) e nel rispetto dei principi di integrità, completezza, aggiornamento, comprensibilità, omogeneità, riservatezza (art. 6 e art. 7-bis, commi 1 e 9, del  D.Lgs. 33/2013).

Gli schemi definitivi

In particolare, l’Autorità,  con la su richiamata delibera, approva tre  schemi «definitivi», con riferimento agli obblighi inerenti i seguenti ambiti di attività previsti dal decreto 33:

  • utilizzo delle risorse pubbliche (all. n. 1): l’art. 4, al comma 2, prescrive che ciascuna amministrazione pubblichi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari; sul punto, è possibile  consultare il sito Soldi Pubblici, per sapere chi e per cosa si spenda;
  • organizzazione delle pubbliche amministrazioni (all. n. 2): l’art. 4-bis prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, fra cui  quelli concernenti: a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) l’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei  dirigenti responsabili dei singoli uffici;  c) l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) l’elenco dei numeri di telefono, delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per richieste inerente i compiti istituzionali;
  • controlli sull’organizzazione e sull’attività  dell’amministrazione (all. n. 3): l’art. 13 del decreto “trasparenza” stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti; e, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, e  relative variazioni, il conto consuntivo o bilancio di esercizio e  i relativi rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti sull’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Per consentire alle amministrazioni di adeguarsi ai nuovi schemi, l’Autorità, in modo opportuno, prevede un periodo transitorio di 12 mesi. Durante questo tempo, enti e amministrazioni sono tenute ad aggiornare le proprie sezioni di “Amministrazione Trasparente”, in linea con i nuovi modelli. Scaduto il periodo transitorio, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC, che riprenderà la sua attività di vigilanza per il momento sospesa.

Gli schemi non definitivi

L’Autorità, con la stessa delibera, approva altri dieci allegati (dal n. 5 al n. 14), ancora non definitivi, in quanto oggetto di sperimentazione su base volontaria per un anno.

Gli schemi in sperimentazione riguardano i seguenti obblighi di pubblicazione di informazioni e dati, previsti dal decreto “trasparenza” del 2013 nei seguenti ambiti di attività:

  • atti di carattere normativo e amministrativo generale (all. n.5), di cui all’art. 12;
  • dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (all. n. 6),  di cui all’art. 20;
  • provvedimenti amministrativi di organi indirizzo politico e dirigenti amministrativi (all. n. 7), di cui all’art. 23;
  • sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (all. n. 8), di cui agli artt. 26 e 27;
  • bilancio, preventivo e consuntivo,  piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (all. n. 9), di cui all’art. 29;
  • servizi erogati (all. n.10), di cui all’art. 32;
  • procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (all. n. 11), di cui all’art. 35;
  • informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici (all. 12), di cui all’art. 36;
  • attività di pianificazione e governo del territorio (all. n. 13), di cui all’art. 39;
  • interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (all. n. 14), di cui all’art. 42.

L’esperienza degli aderenti alla sperimentazione serve per consentire all’Autorità di perfezionare i suddetti schemi nel periodo transitorio di 12 mesi.

I nuovi modelli, in generale, puntano a standardizzare le modalità di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati, rendendone più semplice  la pubblicazione e la loro consultazione da parte dei cittadini.

Al fine di facilitarne l’utilizzo, l’Autorità pubblica apposite  istruzioni operative (all. n. 4), con raccomandazioni dettagliate per l’inserimento dei dati e precise indicazioni per ridurre errori e difformità.

Conclusioni

In definitiva, l’obiettivo  è semplificare gli adempimenti per  valorizzare la trasparenza amministrativa, favorendo una gestione standardizzata e accessibile dei dati pubblici, nel solco della regola generale dettata dall’art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013, secondo cui le amministrazioni  adempiono agli obblighi di pubblicazione  mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti detenuti  all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

E’ da annotare che l’obiettivo di semplificazione della trasparenza è proprio anche del nuovo  codice dei  contratti pubblici,  che ne affida il compito alla completa digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli appalti (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), e a un rinnovato procedimento di accesso agli atti di gara, che prevede la messa a disposizione dell’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, dei verbali di gara e  atti,  dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale  utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione; nonché reciprocamente disponibili ai primi cinque operatori economici degli stessi atti e delle offerte (art. D.Lgs. 36/2023).

In breve, l’obiettivo è semplificare per valorizzare la “trasparenza” del patrimonio informativo in possesso della pubblica amministrazione, relativo all’organizzazione, alle attività svolte e alle risorse pubbliche.


Stampa articolo