IN POCHE PAROLE…
L’ANAC riscrive alcune regole sull’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione del divieto di “pantouflage”, in vigore dal 21 agosto 2025.
Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage
Con la Delibera n. 329 del 30 luglio 2025, l’ANAC ha riscritto gli artt. 9 e 12 del Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165 del 2001 (da ora Regolamento), in riferimento al divieto di pantouflage. Le modifiche riguardano la gestione procedimentale delle segnalazioni, quali atti propulsivi all’attivazione della vigilanza ANAC, nella costruzione dell’ordine di trattazione istruttoria e nelle ipotesi di improcedibilità. Tutto ciò dovrebbe avvenire nella cornice di una maggiore sinergia all’interno dell’Autorità, tra i propri uffici, e all’esterno della stessa, mediante una fattiva collaborazione con le altre amministrazioni deputate al controllo.
L’obiettivo perseguito è quello di rendere sempre più trasparente il passaggio del lavoratore pubblico verso il settore privato, in virtù dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Cost).
Le novità introdotte sono state rese note mediante pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 e sono in vigore dal 21 agosto 2025.
Il pantouflage
Dalla consultazione della documentazione ANAC, si definisce Pantouflage [i] la pratica delle “porte girevoli”[ii]: il pubblico dipendente che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per la pubblica amministrazione di appartenenza, viene assunto dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti amministrativi adottati dal primo. Si configura, in tal maniera, il fenomeno del passaggio di alti funzionari statali a società private: il rischio corruttivo consiste nel fatto che, durante la propria vita lavorativa nell’ambito di un realtà pubblica, il dipendente possa artatamente precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose [iii] nel settore privato, sfruttando il suo ruolo professionale per la soddisfazione di un interesse puramente soggettivo, cioè la creazione di un lavoro ad personam presso l’impresa o il soggetto privato, con cui si era interfacciato.
Questa pratica è vietata ai sensi dell’art. 53, co.16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 [iv]; la disposizione in esame dovrebbe agire su due distinti piani [v]: a carico del dipendente pubblico, scoraggiandone comportamenti impropri finalizzati all’ottenimento di vantaggi lavorativi personali; a carico dei soggetti privati che si sono relazionati con il primo, prevenendo pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei relativi compiti istituzionali [vi].
Il divieto di pantouflage è finalizzato a garantire l’imparzialità delle decisioni pubbliche, prevenendo anche solo astrattamente [vii]fonti di possibili fenomeni corruttivi [viii], che potrebbero accadere alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico.
L’ambito di operatività dell’art. 53, co.16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001
Nell’ambito soggettivo dell’istituto in esame sono ricompresi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001; i titolari di uno degli incarichi di cui all’art. 21 delD.lgs. n. 39 del 2013[ix]: gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici [x]e di enti privati in controllo pubblico [xi], le cui definizioni si rinvengono all’art. 1, co. 2, rispettivamente lett. b) e c), del D.Lgs. n. 39 del 2013. Non si distingue tra enti pubblici economici e non economici [xii]. Per la configurazione del pantouflage, è necessario un secondo elemento: l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, nell’accezione identificativa sopra tracciata. Il potere autoritativo si esprime nell’adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari [xiii]; detto potere assume una connotazione negoziale quando si estrinseca nella conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori per la PA [xiv].
La situazione di incompatibilità perdura per un triennio [xv] dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego: detto periodo è definito di raffreddamento, per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, corrisponde ad una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un circoscritto intervallo temporale; in secondo luogo, si vuol bilanciare l’imparzialità dell’azione amministrativa esercitata con l’interesse degli ex-lavoratori pubblici ad instaurare rapporti contrattuali con soggetti privati.
La violazione del menzionato divieto comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. A carico dei soggetti privati[xvi] si stabilisce il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per il successivo triennio e vige l’obbligo di restituire i compensi percepiti ed accertati, riferiti agli incarichi e ai contratti sottoscritti in violazione dell’art. 53.
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 disciplina una fattispecie che è qualificabile in termini di “incompatibilità successiva”[xvii] alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico. Si tratta di un’ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.lgs. n. 39 del 2013, in particolare all’art. 21.
La Delibera ANAC n. 329 del 30 luglio 2025
Con la Delibera n. 329 del 30 luglio 2025[xviii], il Consiglio ANAC ha modificato il Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria[xix] in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165 del 2001. Sono stati riformulati gli artt. 9 e 12, riguardanti la gestione procedimentale delle segnalazioni e gli obblighi di comunicazione in capo all’Ufficio di vigilanza dell’ANAC.
Ordine di priorità delle segnalazioni – L’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità, in materia di pantouflage, può essere attivata d’ufficio ovvero a seguito di segnalazione, che deve essere:
- corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del segnalante;
- presentata mediante la compilazione del modulo informatizzato disponibile sul sito dell’ANAC[xx];
- completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini dell’individuazione della fattispecie;
- accompagnata da eventuale documentazione a supporto.
Dopo la presentazione automatizzata, si procede ad una prima valutazione delle segnalazioni pervenute all’ANAC, predisponendone un ordine di priorità istruttoria, rispetto al quale assumono precedenza (art. 9 del Regolamento):
- le segnalazioni provenienti da Autorità e Organi istituzionali deputati a svolgere attività di controllo e vigilanza come Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura;
- le segnalazioni inerenti ad amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali e, nell’ambito di queste, quelle concernenti i titolari di posizioni apicali;
- le segnalazioni provenienti da RPCT/RUP.
Una volta circoscritta la prima fase delle priorità, verranno considerate le segnalazioni in materia di pantouflage nella seguente sequenza: prima, per incarichi in corso di svolgimento; poi, per incarichi rispetto ai quali non è ancora decorso il triennio dalla cessazione del lavoro pubblico.
Se dalla documentazione non emergono elementi attinenti alla particolare gravità della violazione o alla rilevante compromissione dell’interesse pubblico, il dirigente non dà luogo all’avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni ritenute non prioritarie.
Queste ultime sono comunque importanti nella individuazione di eventuali disfunzioni nell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità; rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica e del conseguente Piano ispettivo dell’Autorità[xxi]. Inoltre, le segnalazioni non prioritarie possono essere oggetto di una nuova valutazione del Consiglio ANAC, al sopraggiungere di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Tutta la ricostruzione delle priorità istruttorie, rispetto alle segnalazioni, consente un’azione più mirata dell’Autorità perché permette di perimetrarne l’ambito di competenza, agevolando la collaborazione con altre amministrazioni deputate al controllo, ed evitando inutili aggravi procedimentali.
Improcedibilità della segnalazione e la relativa archiviazione – Le segnalazioni per quali non si avvia la relativa istruttoria sono definite improcedibili quando le stesse:
a) sono anonime perché non appaiono riferibili ad un soggetto ovvero non consentono di individuarlo o di identificarlo con certezza (art. 10 del Regolamento);
b) risultano manifestamente infondate;
c) hanno un contenuto generico e/o di mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza tra le parti, che non permette di identificare gli elementi costitutivi del pantouflage;
d) sono relative a questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante finalizzate all’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive;
e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità;
f) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Ufficio, ma che possono rientrare nella competenza di altri Uffici dell’Autorità;
g) hanno un contenuto da cui non emergono i presupposti di applicabilità dell’art. 53, comma 16-ter;
h) siano riferite a fattispecie nelle quali sia decorso il triennio dalla stipula del contratto di lavoro o conferimento dell’incarico.
In riferimento al pantouflage, si rileva una particolare attenzione circa la corretta focalizzazione della asserita violazione, dato che si prevede l’improcedibilità per le segnalazioni carenti degli elementi costitutivi, di cui alla lett. c), e dei presupposti di applicabilità, di cui alla lett. g). Autonomo rilievo è attribuito all’assenza del criterio temporale, qualora l’evento segnalato si collochi oltre il triennio dall’instaurazione della relazione tra ex dipendente pubblico e soggetto privato[xxii]. Una volta verificata l’improcedibilità della segnalazione, l’Ufficio[xxiii] provvede alla relativa archiviazione.
Obblighi di comunicazione a carico dell’Ufficio di vigilanza ANAC – Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, si individuano degli obblighi di comunicazione a carico dell’Ufficio di vigilanza ANAC rispetto al contenuto della segnalazione improcedibile e, dunque, archiviabile:
- qualora riferisca fatti di rilievo penale o contabile, l’Ufficio ne predispone l’invio alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti;
- se la segnalazione tratta questioni giuridiche di interesse generale, è tramessa agli Uffici competenti in vista dell’adozione di atti regolatori di carattere generale.
- se rientra nell’ambito di competenza di altri Uffici ANAC, la segnalazione è inoltrata a questi ultimi.
Da ultimo, con cadenza bimestrale, il dirigente dell’Ufficio di vigilanza ANAC invia al Consiglio due prospetti riassuntivi, uno relativo alle segnalazioni improcedibili ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento, per le quali è stata disposta l’archiviazione, supportata da una motivazione sintetica; l’altro attinente le segnalazioni non prioritarie, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento.
Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell’Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali[xxiv].
In breve, la revisione del Regolamento, introdotta dalla ANAC con la delibera annotata, appare finalizzata ad un maggiore e costante monitoraggio delle situazioni di pantouflage, attraverso la procedura telematizzata delle segnalazioni, la ricostruzione delle priorità istruttorie e delle ipotesi di improcedibilità. L’azione di vigilanza anti corruttiva è agevolata, infatti, dalla facilità di accesso alla procedura di vigilanza ANAC ed è garantita dalla gestione valutativa svolta rispetto alle segnalazioni presentate, che permette una focalizzazione identificativa della fattispecie rappresentata. Tutto ciò costituisce un imprescindibile tassello nella marginalizzazione di rischio corruttivo, a tutela dell’effettiva trasparenza della relazione pubblico-privato.
dott.ssa Lucia Firino
[i] Lo stesso fenomeno, in inglese, è indicato con l’espressione del revolving doors, ossia “porte girevoli”. In francese, il termine pantouflage ha la seguente storia: pantoufle assume il senso figurato nella locuzione en pantoufles (in pantofole) – come registra Émile Littré nel suo dizionario del 1873 (Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette) –, nel senso di mettersi a proprio agio. Intorno al 1880, la pantoufle entra nel gergo dell’École polytechnique (fondata nel 1794 col nome di École centrale des travaux publics), per designare la rinuncia a qualunque carriera pubblica alla fine degli studi, previsti per questo tipo di sbocchi professionali. La pantoufle indica anche la parte del costo degli studi pagati dallo Stato a ogni studente di questo percorso di studi. La pantoufle si oppone alla botte (lo stivale portato da chi entrava nell’esercito): una metafora dell’abbigliamento distingue scelte di vita e di vie professionali, in M.T. ZANOLA, Pantouflage o revolving doors: in italiano?, 25 luglio 2025, in https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/pantouflage-o-revolving-doors-in-italiano/41780
[ii] ANAC, Relazione al Parlamento sull’attività svolta dall’ANAC nel 2021, 23 giugno 2022, consultabile in www.anticorruzione.it/documents/91439/39459199/10.ANAC+-+Relazione+annuale+2022+-+Pantouflage.pdf/31138de0-b08f-9ef9-f8c8-5a6c2289ddec?t=1655914271213
[iii] G. GARGIULO, Il divieto di pantouflage, quale presidio dell’imparzialità della pubblica amministrazione, in ildirittoamministrativo.it, 2025, 09.
[iv] L’art. 53, co.16-ter, del D Lgs. n. 165 del 2001 dispone che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, co. 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Si tratta di una norma introdotta dall’art. 1, co. 42, della L. n. 190 del 2012 (c.d. “legge Severino”) con cui sono stati disciplinati determinati istituti, con la finalità di anticipare in via amministrativa fenomeni di corruzione latu sensu, a tutela dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)
[v] PNA 2019 – Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pp. 64 e ss, consultabile in www.anticorruzione.it/documents/91439/150ef363-8826-3efa-c8a3-3af92c6cafb4:
“la disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)”.
[vi] Ciò è conseguenza del fatto che uno dei presupposti del divieto è, infatti, la sussistenza di un dualismo di interessi, pubblico da una parte e privato dall’altra, in ANAC, Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, 25 settembre 2024, p.8, in https://www.anticorruzione.it/-/linee.guida.n.1.2024.pantouflage
[vii] Se l’individuazione delle fonti di corruzione può svolgersi sul piano astratto, l’accertamento di fatti di pantouflage necessita di un approccio concreto, effettivo e sostanziale.
[viii] PNA 2022 – Piano Nazionale Anticorruzione 2022, pp. 63 e ss, consultabile in https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023: il fenomeno del pantouflage seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni, a causa di comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente. Si tratta di un tema che ha destato l’attenzione internazionale, espressasi con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma dal 9 all’11 dicembre 2003 a Merida.
[ix] Art. 21 del D.Lgs. n. 39 del 2013: “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.
[x] Per enti pubblici si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati – art.1, co. 2 lett. b, del D. Lgs. n. 39 del 2013.
[xi] Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi – art.1, co. 2 lett. c, del D. Lgs. n. 39 del 2013. Parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024 – Fascicolo Anac n. 4801/2024: il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il divieto di pantouflage, consultabile in https://www.anticorruzione.it/-/parere-anticorruzione-del-28-novembre-2024-fasc.4801.2024
[xii] Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 126 del 2018: il D. Lgs. n. 39 del 2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti.
[xiii] Parere ANAC sulla Normativa del 04 febbraio 2015 – rif. AG/2/2015/AC), richiamato in PNA 2022.
[xiv] ANAC, Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, 25 settembre 2024, pp.14 e ss, in https://www.anticorruzione.it/-/linee.guida.n.1.2024.pantouflage: rientra nel divieto in esame l’adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. Anche gli atti endoprocedimentali obbligatori (ad esempio: pareri, perizie, certificazioni) – la cui adozione è tale da incidere in maniera significativa sul contenuto della decisione oggetto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da altri – sono stati ritenuti espressione di poteri autoritativi e negoziali.
[xv] G. GARGIULO, op.cit., osserva che l’art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 ricomprenda un arco temporale superiore ai tre anni: dopo aver verificato la correttezza dell’esercizio dei poteri dell’ex dipendente negli ultimi tre anni del suo servizio, si dovrebbero sommare ulteriori sei anni decorrenti dalla cessazione del pubblico impiego.
[xvi] Il divieto di pantouflage si applica anche alle società con sede all’estero, purché le stesse siano state destinatarie di poteri autoritativi e negoziali efficaci secondo le regole di diritto vigenti nel nostro ordinamento. Nella nozione di soggetti privati si ricomprendono associazioni, fondazioni, federazioni con natura privatistica, imprese e studi di professionisti abilitati. A titolo esemplificativo, ci si riferisce a studi legali e studi di ingegneria e architettura nei confronti dei quali l’ex dipendente potrebbe aver esercitato quei poteri autoritativi e negoziali previsti dalla legge.
[xvii] Cons Stato, Sez. V, sentenza n. 7411 del 2019
[xviii] La Delibera ANAC n. 329 del 2025 e il Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 sono consultabili dal link https://www.anticorruzione.it/-/del.329-30.07.2025
[xix] Il menzionato Regolamento è stato approvato dal Consiglio ANAC nell’adunanza del 25 settembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 296 del 18 febbraio 2024, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 329 del 30 luglio 2025.
[xx] Le modalità di compilazione delle segnalazioni, distinti in quattro ambiti disciplinari (Appalti-concessioni-contratti pubblici; Anticorruzione; Conferimento incarichi imparzialità; Trasparenza) sono illustrate nei tutorial consultabili in https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione. Vedasi Segnalazioni contratti pubblici e anticorruzione, Scopri come accedere al servizio – aggiornato il 9 luglio 2025, in https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione
[xxi] Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio ANAC approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il Piano annuale delle ispezioni, svolte secondo le modalità operative contenute nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità.
[xxii] L’ipotesi dell’illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 165 del 2001 rientra nella scala delle priorità ex art. 10 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari del 29 marzo 2017.
[xxiii] Ci si riferisce all’Ufficio di vigilanza competente all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di violazione dell’art. 53, co.16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
[xxiv] Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione – art.12 del Regolamento-.
