IN POCHE PAROLE….

Il trasferimento di un militare che denuncia illeciti non viola la disciplina in materia di c.d. whistleblowing.


Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8150, Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Volpe


Il trasferimento di un militare intervenuto in seguito a segnalazioni non viola la disciplina in materia di c.d. whistleblowing nel caso in cui tali segnalazioni appaiono motivate non dall’esigenza di concorrere a perseguire l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.

L’Amministrazione militare gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano il trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale.

A margine

Un carabiniere entrato in conflitto con un Comandante, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria e all’ANAC venendo successivamente sottoposto a procedimento disciplinare e a trasferimento di sede per incompatibilità ambientale.

Tale trasferimento a suo avviso nasconde un intento punitivo considerata la distanza rispetto al luogo di residenza ed il conseguente impedimento all’assistenza alla propria suocera ai sensi della l.n. 104/1992.

Con ordinanza cautelare il Tar accoglie il ricorso del soggetto trasferito evidenziando che emergeva in modo nitido l’intento punitivo oltre ad una parimenti manifesta violazione dell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001.

Pertanto il Ministero si appella al Consiglio di Stato precisando che, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del codice di comportamento militare il divieto di sanzioni ovvero di misure discriminatorie è riferito a quelle dovute “per motivi connessi alla denuncia presentata” dal militare. Nella specie tale circostanza non ricorreva giacchè il censurato trasferimento era “motivato dall’esigenza di escludere qualsiasi rapporto, anche indiretto, con il … controinteressato, al fine di superare la perdurante situazione di incompatibilità”.

Sotto altro aspetto poi, i primi Giudici si sarebbero sostituiti all’ANAC, ad essa spettando accertare se una pretesa misura ritorsiva o discriminatoria fosse conseguente all’avvenuta segnalazione di illeciti ad opera dell’appellato. Nella specie, peraltro le intervenute denunce per ‘abuso d’ufficio’ e ‘atti persecutori’ non avevano avuto alcun seguito giudiziario né disciplinare.

Infine richiama il Consiglio di Stato (Sez. IV, 30.11. 2020, n. 7562) secondo cui “l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti (… onde …) il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare”.

La sentenza

Il Collegio accoglie l’appello ritenendo che il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientri nel genus degli ordini militari a cui non si applicano, ex art. 1349 c.m., le garanzie della l. n. 241 del 1990. Inoltre le esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale prevalgono su quelle relative ai benefici di cui alla l.n. 104/1992.

Ha ricordato la Sezione che l’ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità la cui fonte è il d.lgs. n. 66 del 2010 «codice dell’ordinamento militare». Si tratta di un sistema conchiuso e autosufficiente di principi e di regole, tendenzialmente autoreferenziale e impermeabile a discipline esterne, cosicché, in linea di massima, al personale militare rimane estranea e non applicabile la disciplina posta per il personale civile (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489).”

La peculiarità del rapporto di servizio del personale militare è tale, infatti, da rendere impossibile un confronto su basi omogenee fra lo statuto del predetto personale militare e quello civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2381 del 2007).

Pertanto, sui trasferimenti d’autorità dei militari conseguenti ad un’accertata situazione di incompatibilità ambientale, l’Amministrazione gode di ampio margine di valutazione tecnica e di merito, la cui scrutinabilità in sede giurisdizionale presuppone vizi macroscopici d’irragionevolezza ed incongruenza che nel caso di specie non risultano comprovati. Inoltre, il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale non presuppone la colpa in capo all’interessato né abbisogna di una particolare o diffusa motivazione.

In sede giurisdizionale, per reputarli esenti da vizio, è sufficiente riscontrare un’effettiva sussistenza della presupposta situazione di incompatibilità venutasi a creare, oltre che un’adeguata proporzionalità del rimedio (ossia il trasferimento) occorrente a rimuoverla.

In tali casi la giurisprudenza non accorda prevalenza automatica, a ragioni soggettive quali quelle legate alla fruizione dei benefici di cui alla l.n. 104/1992.

Quanto alla tutela prevista in relazione all’istituto dell’art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»), si ricorda che il Cons. St., sez. VI, n. 28 del 2020 ha sostenuto che la previsione secondo cui la segnalazione deve essere fatta “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione” deve essere letta nel senso che “il whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure.”

Pertanto il trasferimento di un militare intervenuto in conseguenza di segnalazioni non viola la disciplina in materia di c.d. whistleblowing nel caso in cui tali segnalazioni appaiono motivate non dall’esigenza di una mera e lata volontà di concorrere a perseguire l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, quanto, piuttosto, da un interesse personale e, comunque, strettamente connesso a rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

 

 


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