IN POCHE PAROLE…

La bocciatura scolastica illegittima lede l’interesse ad essere ammessi alla classe successiva ed può essere fonte di danno patrimoniale da lucro cessante, in ragione del subito rallentamento del percorso di istruzione nonché dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Tar Liguria, sez. I, sentenza 5 ottobre 2022, n. 834  Pres. Caruso, Est. Felletti


Una bocciatura scolastica illegittima ledendo l’interesse pretensivo ad essere ammessi alla classe successiva è fonte di danno patrimoniale da lucro cessante, in ragione del subito rallentamento del percorso di istruzione nonché dell’ingresso nel mondo del lavoro, con inevitabili ripercussioni in termini di ritardo nella percezione del reddito e nel versamento dei contributi previdenziali nonché di danno morale soggettivo sofferto, eziologicamente ascrivibile all’illegittima bocciatura.

A margine

Il caso Uno studente propone ricorso contro il MIUR per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura subita al termine della classe III^ liceo scientifico, all’esito degli esami di riparazione sostenuti, come accertata dal Consiglio di Stato.

Precisa che a causa dell’illegittimo comportamento dell’Amministrazione scolastica, connotato da grave colpevolezza, ha dovuto ripetere il terzo anno della scuola media superiore, ritardando il suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del lavoro e chiede, quindi, il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, da quantificarsi mediante C.T.U. o, in alternativa, da liquidarsi equitativamente, nonché del pregiudizio non patrimoniale.

In particolare, la ricorrente ha precisato la domanda risarcitoria, dettagliando le seguenti poste:

a) per il danno patrimoniale: i costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l’anno scolastico ripetuto, stimati in € 8.469,81 in base ai dati Istat; il mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come architetto, pari ad € 27.212,40, o, in subordine, la perdita della chance di ottenere il suddetto reddito;

b) per il danno non patrimoniale: un importo per il turbamento emotivo interiore sofferto, da determinarsi in via equitativa.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso evidenziando che la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cons, St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 marzo 2022, n. 180) e che nella specie ricorrono tutti i presupposti dell’illecito, vale a dire l’illegittimità degli atti adottati dal Liceo Scientifico, l’elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.

Il danno – Difatti una bocciatura scolastica illegittima, ledendo, sulla base di un giudizio prognostico, l’interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla classe IV, è, anzitutto, fonte di danno patrimoniale da lucro cessante, in ragione del subito rallentamento del suo percorso di istruzione nonché del suo ingresso nel mondo del lavoro, con inevitabili ripercussioni in termini di ritardo nella percezione del reddito e nel versamento dei contributi previdenziali.

E’, altresì, fonte di danno morale soggettivo sofferto dalla studentessa, attesa la sua sofferenza ed il suo patema d’animo, eziologicamente ascrivibili all’illegittima bocciatura.

A causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente – laureatasi in corso – ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito (in argomento cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3949, relativa al caso di uno studente vittima di un incidente stradale, che, per le lesioni riportate, non aveva potuto seguire le lezioni ed era stato bocciato).

Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo, la somma di € 8.700,00, pari a circa ¼ del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria (ossia € 34.555,00 in base al rapporto Inarcassa).

Spetta, inoltre, alla deducente il ristoro del danno morale soggettivo per la sofferenza arrecatale dall’illegittima bocciatura.

Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il danno morale è risarcibile anche se l’illecito civile non sia configurabile come reato, perché viene in rilievo la lesione dell’integrità morale della persona, costituente un diritto inviolabile tutelato dall’art. 2 Cost.; tale pregiudizio costituisce una voce risarcitoria che, pur rientrando nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è nettamente distinta tanto da quella che riguarda la salute (danno biologico), quanto da quella relativa alla dimensione dinamico-relazione della vita dell’interessato (danno c.d. esistenziale), perché attiene al patimento di natura interiore che l’evento lesivo provoca nella vittima. Di conseguenza, l’immaterialità del danno e l’assenza sia di base organica che di componenti relazionali sfuggono ad un accertamento fondato sugli ordinari canoni probatori, imponendo il ricorso al ragionamento logico-inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di esperienza, che possono da sole fondare la determinazione dell’organo giudicante (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2022, n. 1908; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164; App. Genova, sez. II, 12 febbraio 2021, n. 162).

In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, il Tribunale reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia.

Nel caso specifico, per tale sofferenza interiore il Collegio stima equo liquidare l’importo di  1.300 euro.

Non può, invece, essere riconosciuto il danno emergente per gli esborsi sostenuti dai genitori per il mantenimento durante l’anno scolastico ripetuto, trattandosi di un nocumento subito non già dallo studente, bensì, appunto, dai genitori (né avendo il ricorrente allegato e dimostrato di avere rimborsato loro tali spese).


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