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Chiarimenti sulla procedura per la nomina degli OIV dall’elenco nazionale1 min read

Con la circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017 [1], il Dipartimento della funzione pubblica fornisce chiarimenti in ordine alle procedure di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 [2]recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance” a norma dell’art. 6, cc. 3 e 4, dPR n. 105/2016 [3].

Secondo la nota, con la pubblicazione del predetto decreto sul portale della performance [4]in data 10 gennaio 2017, si è conclusa la fase transitoria di cui alla circolare n. 37249 del 14 luglio 2016 [5]per la nomina degli OIV.

Pertanto, a decorrere dalla medesima data:

1. le amministrazioni non dovranno più richiedere alla Funzione pubblica il parere preventivo per la nomina dei membri degli OIV ex art. 14, c. 3, D.Lgs. n. 150/2009 [6], in quanto, dal 2017, l’iscrizione all’interno dell’elenco nazionale assicura il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo;

2. si determina un doppio binario a seconda della tipologia di PP.AA.:

  • per le amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo, l’iscrizione nell’elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV mediante pubblicazione degli avvisi di selezione e dei relativi esiti sul portale della performance [4]ex art. 7, c. 5 del DM;
  • le amministrazioni locali valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all’iscrizione nell’elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009 [6], aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 [3] e del DM 2 dicembre 2016 [7] ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l’iscrizione all’elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta dagli ee.ll.