IN POCHE PAROLE…
Il ciclista che percorre un attraversamento pedonale ha l’obbligo di condurre a mano, e non in sella, la bici, a norma dell’articolo 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione.
Le norme predette facoltizzano a percorrere l’attraversamento pedonale rimanendo in sella al velocipede solo nel caso in cui il passaggio pedonale sia collocato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, ma a condizione che la percorrenza in bici non sia, nel caso concreto, di intralcio o di pericolo per i pedoni.
E’ inammissibile il motivo di ricorso prospettato come errata interpretazione di legge ma in realtà fondato su un’erronea rappresentazione della fattispecie concreta, ambito demandato al giudice di merito.
Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza 15086/2024, Presidente Lina Rubino
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada
Il caso
Il conducente di un motociclo si era rivolto al Giudice di pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale con un ciclista. Quest’ultimo, in sella alla bici, si era immesso nel flusso della circolazione in una rotatoria percorrendo in velocità un passaggio pedonale.
Il giudice di primo grado, a seguito di istruttoria con assunzione di prove testimoniali e di consulenze tecniche d’ufficio, aveva respinto la domanda risarcitoria, in quanto aveva ritenuto che la causa dell’incidente e del danno conseguente fosse riconducibile esclusivamente al comportamento tenuto dal conducente del motoveicolo.
La decisione veniva, sostanzialmente, confermata in appello da parte del Tribunale competente.
In particolare, in sede di appello, il giudice aveva rilevato che il conducente del motociclo non aveva tenuto un comportamento adeguatamente prudente in centro cittadino e in corrispondenza di un attraversamento pedonale, il quale esigeva di dare la precedenza al ciclista che aveva già quasi percorso interamente il passaggio pedonale.
Contro la decisione del giudice di appello era stato proposto ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha disposto, con ordinanza, il rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso.
In conformità al consolidato orientamento della Cassazione (“ex multis”, Cass. Sez. I, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. Sez. I, ord. 14 gennaio 2019), ad onta della prospettazione attorea di erronea interpretazione di norme di diritto, l’ordinanza annotata ha ravvisato, nel caso concreto, che la doglianza si fondava sulla falsa rappresentazione di circostanze di fatto, ambito questo riservato ai giudici di merito e, pertanto, non suscettibile di scrutinio di legittimità.
E’ stato, invece, accolto, il secondo gravame di ricorso con assorbimento del terzo motivo.
La Corte di Cassazione ha riscontrato l’errata applicazione dell’art. 154, commi 1 e 3 del codice della strada e dell’art. 337, commi 2 e 7 del suo regolamento di esecuzione.
Le motivazioni dell’ordinanza in esame hanno qualificato contraddittorio il processo logico tenuto dal Giudice di seconda istanza, in quanto, per un verso, esso ha riconosciuto, a carico del ciclista, la violazione dell’obbligo di condurre a mano il velocipede in corrispondenza di un attraversamento pedonale, prescritto dall’art. 154, commi 1 e 3, cod. strada; dall’altra parte il Tribunale, ha ignorato l’imprudente e illecita condotta di guida del ciclista, finendo per equiparare arbitrariamente il velocipede al pedone.
In altri termini, il giudice di legittimità ha censurato la sentenza di secondo grado per aver ritenuto ininfluente rispetto al danno la condotta illecita del ciclista, mentre ha valutato assorbente, ai fini del superamento della presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti, a norma dell’art. 2054, comma 2 cod. civ., la condotta colposa del motociclista al quale è stato imputato di non aver dato la precedenza al ciclista che avrebbe già occupato la strada.
ll giudice di legittimità ha sostenuto che l’affermazione della esclusiva responsabilità del motociclista è stata ricondotta dal giudice d’appello a un diritto di precedenza del conducente il velocipede nell’attraversare le strisce pedonali, equiparando questi a un pedone.
Ciò in evidente contrasto con l’art. 154, commi 1 e 3, cod. strada e dell’art. 377, commi 2 e 7, reg. esec. cod. strada che obbliga i ciclisti a condurre a mano il velocipede negli attraversamenti pedonali.
Giova riportare, altresì, il testo dell’art. 182, comma 4 cod. strada, il quale recita: “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.
La Corte di Cassazione ha valutato opportuno operare una ricostruzione sistematica della normativa citata, anche alla luce di precedenti approdi giurisprudenziali, in virtù della formulazione non univoca delle norme suddette.
In primo luogo è stato ricordato che il codice della strada individua il marciapiede, il passaggio pedonale e l’attraversamento pedonale come aree riservate ai pedoni.
Sulla base di questo assunto, la Corte di Cassazione ha escluso che l’art. 182, comma 4, cod. strada dia la facoltà al ciclista di percorrere l’attraversamento pedonale in sella alla bici quando non sussista intralcio o pericolo per i pedoni.
Ne deriva, secondo le motivazioni dell’ordinanza in esame, l’obbligo di condurre a mano il velocipede nell’attraversamento pedonale sancito dall’art. 182, comma 4 cod. strada, mentre il ciclista può rimanere in sella alla bici solo quando percorre aree in cui è ammessa una circolazione “promiscua”, espressamente contemplata dall’art. 3 cod. strada.
Tale conclusione è suffragata dall’art. 377, comma 7 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo il quale ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
L’ordinanza annotata ha richiamato, a conforto dell’interpretazione da essa fornita, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 gennaio 2013, prot. n. 513, secondo il quale – nel caso di attraversamento pedonale “situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile” – i ciclisti, “sulle intersezioni semaforizzate”, ma in assenza delle lanterne specifiche per i velocipedi, “devono osservare il comportamento dei pedoni”, ex art. 41, comma 15, cod. strada. Sempre nel medesimo caso, ovvero, di attraversamento pedonale “situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile”, anche in assenza di semaforo, “i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta, con le ovvie limitazioni di cui all’art. 182, comma 4, cod. della strada“.
Nel disporre la cassazione della sentenza di secondo grado con rinvio al Tribunale competente in diversa composizione, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
“ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorchè, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni”.
Conclusioni
L’ordinanza in commento si distingue per essersi dato carico di operare una ricostruzione interpretativa sistematica delle norme che regolamentano il comportamento dei conduttori di velocipedi.
La Corte di Cassazione, a valle del processo interpretativo effettuato, è giunta alla formulazione del seguente principio di diritto:
“ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni”.
L’approdo interpretativo predetto, ancorché scaturito da un’avvincente e composita analisi di più norme del codice della strada in coordinamento tra di esse, non appare convincere appieno.
Giova ricordare il testo dell’art. 182, comma 4 cod. strada, il quale recita: “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.
Nella motivazione della pronuncia annotata, la Cassazione ha affermato che l’art. 182, comma 4 cod. strada non dà facoltà in senso assoluto ai ciclisti di attraversare in sella al proprio veicolo i passaggi pedonali, in virtù del fatto che l’art. 3 del codice della strada configura i marciapiedi, gli attraversamenti e i passaggi pedonali come aree di esclusiva pertinenza dei pedoni.
La conclusione cui è pervenuta il giudice di legittimità non appare coerente con canoni interpretativi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
E ciò per un duplice ordine di argomentazioni:
- Secondo i criteri interpretativi previsti dall’art. 12 delle disposizioni della legge in generale l’interpretazione letterale fondata sul significato proprio delle parole nella loro connessione è un criterio assorbente rispetto al quale gli altri canoni ermeneutici, tra i quali l’interpretazione sistematica di diverse norme, cedono il passo quando la formulazione della norma è chiara. L’espressione latina “in claris non fit interpretatio” è sommamente efficace nella sua sinteticità;
- L’art. 182, comma 4 del codice della strada ha carattere di norma speciale, in quanto specificamente riferita al comportamento del conducente di velocipedi. In forza di norma speciale essa prevale su altre disposizioni.
Orbene, la formulazione dell’art. 182, comma 4, cod. strada consente di pervenire proprio alla conclusione negata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in esame, ossia che i ciclisti hanno facoltà di attraversare in sella alla propria bici i passaggi e gli attraversamenti pedonali quando, per le condizioni della circolazione, non siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
La norma predetta condiziona la facoltà di rimanere in sella al velocipede esclusivamente all’assenza di intralcio o pericolo per i pedoni e non ai conducenti di altri veicoli in circolazione sulla sede stradale.
E’, peraltro, opportuno osservare che, al di là delle perplessità evidenziate di natura eminentemente interpretativa, la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione è sicuramente condivisibile sotto il profilo della sicurezza stradale.
Ritengo opportuno caldamente suggerire, per esperienza personale, di condurre il velocipede a mano, ancorché l’andatura non sia di intralcio o di pericolo per i pedoni ma in posizione pericolosa per la prossimità a una curva o rotatoria di sede stradale a circolazione veloce.
E ciò anche nel caso in cui l’attraversamento pedonale sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, in cui la norma facoltizza a rimanere in sella al proprio veicolo quando non sussiste intralcio o pericolo per i pedoni.
E’ probabile, in conclusione che la Corte di Cassazione abbia inteso colmare una sorta di vuoto normativo del codice della strada al fine di preservare la sicurezza stradale messa in pericolo dalla massiccia circolazione promiscua di autoveicoli e velocipedi su sedi spesso a circolazione veloce e intensa.
dott. Antonello Accadia
