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Città metropolitane e province: abolito l'obbligo della gestione provvisoria in attesa delle elezioni3 min read

Con la legge di conversione del decreto legge n. 90, nel testo approvato, a seguito della fiducia posta dal Governo,  dal Senato il  5 agosto (AS 1592) [1] con le modifiche relative al pensionamento di alcune categorie di pubblici dipendenti ( “quota 96” insegnati, ecc), sono state abrogate le disposizioni della legge n. 56 del 2014 [2] che obbligavano le città metropolitane (art. 1, comma 14) e le province (art. 1, comma 82), in attesa delle elezioni dei nuovi organi, ad assicurare l’ordinaria amministrazione nei limiti rigorosi imposti dall’istituto della gestione provvisoria di cui all’art. 162, comma 2, del TUEL. [3]

L’entrata in vigore della legge di conversione entro al massimo il 24 agosto (il decreto ora torna alla Camera e dovrà essere convertito entro il 23 agosto) permetterà alle province di assicurare l’ordinaria amministrazione, senza che i presidenti e le giunte in carica ( o i commissari) debbano limitarsi ad eseguire le sole obbligazioni già assunte, a pagare gli stipendi e i crediti esigibili, e a rimborsare le rate dei mutui, oppure senza che siano costretti a ricorrere all’istituto dell’urgenza ed indifferibilità anche per “camuffare” qualche operazione estranea ai vincoli della gestione provvisoria ma necessaria per assicurare la continuità amministrativa senza soluzione alcuna.

E’ bene ricordare, infatti, che l’istituto della gestione provvisoria, previsto dal TUEL [3] per gli enti che non hanno approvato il bilancio nonostante la scadenza dei termini di legge, ha natura sanzionatoria ed è destinato a durare il tempo necessario ad attivare le procedure di scioglimento del consiglio dell’ente.

Dopo le modifiche della legge di conversione del “decreto Pubblica Amministrazione”, in dirittura di arrivo, il testo dei due commi modificati sarà il seguente:

– comma 14 ” In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione,  e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità’ previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”;

– comma 82 ” Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1 luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78″.

Le province, su richiesta dell’UPI, ottengono anche uno slittamento dal 31 luglio al 30 novembre 2014 del termine per restituire allo Stato 444, 4 mln di euro da economie obbligate di spesa per acquisto di beni e servizi, autovetture, e consulenze, salvo rivalsa dell’Agenzia delle entrate in caso di mancato versamento spontaneo (art. 47, comma 4, del decreto – legge n. 66/2014 [4]).