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Conseguenze della violazione dell’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio nelle scuole2 min read

IN POCHE PAROLE….

Il provvedimento di dimissione dalla scuola dello scolaro che ha volontariamente violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio non deve essere sospeso a tutela di valori costituzionali inderogabili.


Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, ordinanza 28 settembre 2021, n. 444 [1], Pres. Migliozzi, Est. Amovilli


L’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale prevale rispetto alla posizione dell’alunno, tenuto conto della possibilità offerta, di fruizione di servizi scolastici in modalità alternative.

A margine

I genitori di due scolari minorenni chiedono la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti con cui il Comune ha escluso i due figli rispettivamente dalla scuola d’infanzia e dall’asilo nido pur assicurando la disponibilità ad una collocazione alternativa, motivati a fronte della violazione del “patto di responsabilità reciproca” (parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020 [2]) specificatamente sottoscritto dai ricorrenti (unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche) che impegna questi ultimi, , “… ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”.

In particolare, dai verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio, risulta che i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (utilizzo di mascherine e distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 [3] “pro tempore” vigente.

L’ordinanza – Il collegio respinge la domanda cautelare statuendo che il provvedimento di dimissione dalla scuola di infanzia dello scolaro che ha volontariamente violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo di mascherine ed distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021 [3] non deve essere sospeso a tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost. [4]) ed in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con l’art. 2087 c.c. [5] (Tutela delle condizioni di lavoro) e art. 7, d.lgs. n. 65 del 2017. [6]

Il collegio ritiene pertanto prevalente l’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione.