IN POCHE PAROLE …

Per procedere alla revoca della concessione demaniale marittima è obbligatorio motivare l’inadempimento e dimostrarne la gravità, la tassatività, la definitività e corrispondenza della violazione a una delle cause di decadenza previste dal codice della navigazione.

Non è ammesso, nell’iter della dichiarazione di decadenza, introdurre cause nuove rispetto a quelle contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, senza concedere al concessionario la facoltà di ulteriori controdeduzioni .

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 aprile 2025, n. 583 – Pres. V. Blanda, Est. C. Dibello


Il caso

Il dirigente di un’amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 47 codice navigazione, dapprima contestando nella comunicazione di avvio del procedimento l’inadempimento di un obbligo della concessione medesima, poi, in sede di provvedimento finale, una diversa violazione consistente nel subingresso non autorizzato di un altro concessionario.

In particolare, la violazione dell’obbligo della concessione imputata originariamente al concessionario, sarebbe consistita, secondo la rappresentazione dell’amministrazione comunale, nel non aver impedito la reiterata, plateale protesta del fratello del concessionario. Questi, incatenandosi alla torretta di salvataggio, avrebbe impedito la fondamentale funzione di vigilanza e sicurezza dei bagnanti.

Il concessionario ha impugnato il provvedimento di decadenza davanti al Tar Puglia lamentando, in particolare, l’insussistenza e la non imputabilità dell’inadempimento attribuitogli, nonché la violazione dei diritti di difesa nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Il Tar Puglia ha accolto il ricorso.

La sentenza

Il Giudice adito ha precisato, preliminarmente, che le cause di decadenza contemplate dall’art. 47 del codice della navigazione hanno carattere tassativo.

Il Tar ha successivamente ritenuto fondata la censura del ricorrente relativa alla non imputabilità al predetto della protesta inscenata sulla spiaggia da un terzo che avrebbe impedito l’esercizio della funzione di salvamento dei bagnanti.

Nello specifico, al concessionario era stato attribuito un comportamento inerte di fronte alla plateale protesta inscenata dal fratello in spiaggia, ossia di non aver impedito al medesimo di incatenarsi alla torretta di avvistamento del bagnino del lido e di non aver attuato iniziative per impedirne la prosecuzione, in definitiva, mostrando disinteresse per la concessione demaniale.

La pronuncia ha affermato, dissipando ogni dubbio in merito, che se, da una parte l’art. 40, comma 2, del codice penale prevede, in termini generali, che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”; dall’altra  che  il comportamento esigibile in concreto dal concessionario non lo legittima ad attuare iniziative che prevedano l’uso della forza fisica per impedire materialmente al terzo di incatenarsi alla torretta di salvataggio.

Nella sentenza è stato, inoltre, evidenziato che il concessionario durante tutta la stagione estiva:

  • aveva assicurato il pieno esercizio dell’attività di salvamento sulla spiaggia in concessione a mezzo dei bagnini;
  • non aveva consentito che la torretta di salvamento fosse impraticabile;
  • aveva collaborato attivamente con le Forze dell’Ordine sin dal primo giorno di protesta in spiaggia del terzo;
  • aveva depositato atto di querela presso la Tenenza Carabinieri nei confronti del protestatario.

Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che le attività predette, intraprese dal concessionario, sono incompatibili con la presunta inerzia al medesimo imputata, quale comportamento dimostrativo del “disinteresse” per la concessione.

A suffragio della suddetta affermazione, la sentenza ha rimarcato che la stessa amministrazione resistente ha ammesso che i fatti occorsi contestati non erano sufficienti, da soli, a concretizzare l’ipotesi di decadenza prospettata nella comunicazione di avvio del procedimento, inserendo nel provvedimento finale una nuova causa di incompatibilità rispetto a quella contenuta nell’avvio del procedimento.

Proprio con riferimento a questa modalità, il Tar ha ravvisato la violazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione, ed in particolare, dei diritti di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo.

In altri termini, nella sentenza è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta violazione dell’art. 47, comma 3, del codice della navigazione per non aver dato al ricorrente la possibilità di un contraddittorio in merito alle condotte a lui addebitate, non contemplate nella comunicazione di avvio del procedimento.

Nel merito, il Tar ha ritenuto comunque infondata la violazione addebitata al concessionario di aver sostituito un altro concessionario nella gestione della spiaggia, in quanto dagli atti è risultato che il Comune ha sempre autorizzato negli anni il sub-affidamento in gestione, ex art. 45 bis codice della navigazione, delle attività oggetto di concessione.

Conclusioni

La sentenza in commento ha il pregio di aver puntualizzato gli elementi e condizioni che devono concorrere per la legittima dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione.

La pronuncia medesima è in linea di continuità con la giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sul perimetro applicativo della decadenza dalla concessione demaniale.

Essa ha stabilito il seguente principio: “Con riferimento alle concessioni demaniali marittime, la decadenza della concessione di cui all’art. 47, comma 1, cod. nav. presuppone l’accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo che abbiano carattere di definitività: a tal fine, è riconosciuta una duplice discrezionalità, amministrativa e tecnica, all’Amministrazione che dovrà dimostrare – anche in sede giurisdizionale – sia l’effettivo contestato inadempimento, sia la gravità dello stesso in relazione agli interessi pubblici perseguiti al punto da giustificare, con un’espressa e puntuale motivazione, la risoluzione del rapporto concessorio.” (ex multis, Cos. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7585)

La pronuncia in argomento riveste, altresì, interesse per gli operatori del diritto per aver ribadito la necessità di assicurare il diritto di difesa e del contraddittorio in ogni fase del procedimento di decadenza.

Pertanto, ove subentrino contestazioni nuove rispetto a quelle contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento è necessario integrare il contraddittorio assegnando all’interessato un termine per controdedurre.

dott. Antonello Accadia


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