L’art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica, eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Corte costituzionale, sentenza 19 marzo – 9 aprile 2019, n. 75Presidente Lattanzi, relatore Morelli

A margine

Il fatto La Corte di appello di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, a norma del quale «la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile (1) si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Il rinvio alla Consulta ha luogo nel corso di un giudizio civile di secondo grado, nel quale la parte appellata eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo PEC, l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), quindi in fascia oraria implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo», e comportante pertanto la tardività dell’impugnazione.

Secondo il giudice a quo, l’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 violerebbe l’art. 3 Cost., ovvero i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe un ingiustificato eguale trattamento tra le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche”.

Per queste ultime non andrebbe infatti considerata l’esigenza di evitare un “utilizzo lesivo” del diritto all’inviolabilità del domicilio o dell’interesse al riposo e alla tranquillità, proprio perché non collegate ad un domicilio “fisico” della parte.

Anche se si ammettesse che la ricezione di un messaggio di posta elettronica può ledere il diritto al riposo del relativo destinatario, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147 c.p.c. (1) alle notifiche a mezzo PEC, non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email con il disturbo che ne consegue.

Questo perché la PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata; in altri termini, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario, anche oltre il formale limite codicistico, non sussistendo un esplicito divieto normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.

La norma recherebbe infine un ulteriore profilo di censurabilità, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., per aver previsto, in caso di notifica effettuata a mezzo PEC, un limite temporale irragionevole (l’ultimo giorno utile per proporre appello), così comportando una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, trovandosi questi a notificare l’ultimo giorno utile, sarà costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine “giornaliero” di cui all’art. 155 c.p.c. (2) che dovrebbe invece essergli riconosciuto per intero.

La sentenzaLa Consulta sottolinea che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Proprio per questa ragione, la seconda parte dell’articolo prevede che il perfezionamento della notifica (effettuabile dal mittente fino alle ore 24, senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) venga differito “per il destinatario” alle ore 7 del giorno successivo.

Tuttavia tale fictio iuris non giustifica una corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.

Tale termine, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. (2) va conteggiato in “giorni” e, nel caso di impugnazione, scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

Ad avviso del giudice delle leggi, l’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 risulta pertanto una norma intrinsecamente irrazionale in quanto, non riconoscendo la diversità del sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione, basato sulla “apertura degli uffici”, inibisce il presupposto alla base della relativa applicazione.

 Nel disciplinare il deposito telematico degli atti processuali di parte, il legislatore ha voluto cogliere, invece, tutte le potenzialità insite nelle nuove tecnologie stabilendo, in particolare, che «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile» (art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012)

In ultima analisi, l’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 arreca un vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa ovvero alla fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, compromettendo l’affidamento che il notificante deve poter riporre nelle potenzialità del sistema tecnologico.

La norma viene quindi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la notifica, eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Stefania Fabris

______________

(1) Art. 147 codice di procedura civile “Tempo delle notificazioni”

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

(2) Art. 155 codice di procedura civileComputo dei termini”

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

 

 


Stampa articolo