IN POCHE PAROLE…
Il divieto indiscriminato di apparecchiature per il gioco on line vìola i principi di proporzionalità, uguaglianza, libertà d’impresa, riservatezza e riserva dello Stato.
Sentenza n. 104 del 10/07/2025 resa dalla Corte Costituzionale [1].
Eccessivamente inclusivo, rispetto a condotte ampiamente diversificate sul piano della offensività, e sproporzionato rispetto alla finalità, pur legittima e meritevole, di limitare le occasioni di gioco e, quindi, di prevenire la ludopatia. Tali sono le ragioni alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 13/09/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito con modifiche in l. n. 189 dell’08/11/2012, recante il divieto di mettere a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che tramite la connessione telematica consentano ai clienti di accedere a giochi online, nonché della correlata previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa pari a ventimila euro in caso di violazione del divieto, contenuta nell’art. 1, comma 923, primo periodo, dellaL. n. 208 del 28/12/2015.
La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili e fondate le ordinanze di rimessione della Corte di Cassazione e del Tribunale di Viterbo, argomentando in particolare che il divieto in esame non rispetta il necessario requisito di proporzionalità rispetto al fine legittimamente perseguito dal legislatore, allorché:
- include, senza possibilità di interpretazione restrittiva stante il tenore letterale e l’espressa finalità di contrasto al gioco, una vasta gamma di condotte eterogenee sotto il profilo dell’offensività e del disvalore, vietando per tutti gli esercizi commerciali (dalle sale bingo agli internet point) la messa a disposizione, in via esclusiva o anche occasionale, di qualunque apparecchiatura idonea a consentire la navigazione ed il gioco in rete, sia esso lecito (se gestito da concessionari autorizzati) ovvero illecito;
- nonostante la sua estensione, rivela una efficacia assolutamente modesta rispetto alla finalità posta dal legislatore, a fronte di una così significativa compressione di interessi privati riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dal diritto unionale (in primis, libertà di impresa e di prestazione dei servizi).
Tutto ciò considerato, i Giudici delle Leggi hanno riconosciuto l’irrisolvibile contrasto delle disposizioni censurate rispetto ai parametri costituzionali contenuti negli artt. 3 (ragionevolezza), 41 (libertà di iniziativa economica privata), 42 (proprietà privata) e 117, primo comma (in relazione all’art. 1 Protocollo addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 Carta di Nizza).
La pronuncia, che comporta l’ablazione totale ed immediatamente efficace della normativa censurata, si chiude con il sollecito al legislatore di valutare l’adozione di ulteriori altre misure più equilibrate a contrasto del gioco online.
Beatrice Fontana, funzionario giuridico di ente locale
[1] Sentenza reperibile anche al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:104.
