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Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi1 min read

Lo scorso 18 gennaio, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato l’atto di segnalazione n. 1: “Ulteriori proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 [1] recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 [2]“.

In particolare, con il predetto atto, l’Anac chiede un urgente intervento correttivo del legislatore volto ad adeguare la definizione di amministrazione di ente di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 39/2013 [1], al fine di:

  • eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette;
  • estendere la disciplina dell’inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i comportamenti degli organi collegiali (consigli di amministrazione o equivalenti, comunque denominati);
  • estendere la disciplina dell’inconferibilità alla figura del direttore generale;
  • una volta accolte le proposte di cui ai punti precedenti, introdurre un idoneo sistema di graduazione dei periodi di inconferibilità, da riferire al rilievo della carica svolta dagli amministratori nell’ente, secondo il criterio già suggerito nella segnalazione n. 4/2015 [3]: periodi più lunghi per le cariche di maggior rilievo, più corti per la semplice partecipazione al consiglio di amministrazione.

Atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017. [4]