Il nuovo testo dell’art. 18 della Legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 della Legge n. 92/12 (c.d. “Legge Fornero”), trova applicazione al licenziamento dei dipendenti statali e locali e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla Legge n. 92/12 .
Ciò in quanto l’art. 51 del Dlgs. n. 165/01 “ prevede l’applicazione anche al pubblico impiego cd. ‘contrattualizzato’ della Legge n. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti”.
Corte di Cassazione, quarta Sez Lavoro, sentenza 26 novembre 2015, n. 2457 [1], Pres. Paolo Stile, Est. Antonio Manna.
A margine
Con la sentenza annotata, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente pubblico per motivi procedurali, in quanto l’intero procedimento era stato avviato, istruito e concluso da un solo componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, che deve operare invece come organo collegiale.
Nel risolvere la questione oggetto della controversia, la Suprema Corte ha affrontato anche il tema dell’estensibilità o meno ai pubblici dipendente della riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori [2]. E lo ha risolto in senso affermativo anche se con riferimento alla precedente modifica all’art. 18 introdotta dalla legge Fornero [3] n. 92 del 2012.
Il ragionamento della Cassazione però è estensibile anche alla successiva riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori [2]introdotta dal Jobs Act (art. 55, c. 1, lett. d.lgs. n. 81 del 2015 [4]), che, quindi, si applicherebbe, secondo questa tesi, direttamente al pubblico impiego.
Il Governo, invece. sostiene la tesi contraria e promette di chiarire tutto con il testo di riordino del d.lgs n. 165 del 2001 [5], da emanare in base alla delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 [6].