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Locazioni passive per immobili ad uso istituzionale: con il "Decreto Irpef", il canone si riduce del 15 per cento2 min read

L’art. 24, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014 [1] , con due modifiche all’art. 3 del decreto legge  n. 95 del 2012, anticipa al 1° luglio 2014, l’obbligo della riduzione del 15 per cento del canone dovuto per la locazione degli immobili ad uso istituzionale, previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2015,  e lo estende a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001 [2].

E’ opportuno ricordare che l’art. 3 del decreto sulla spending review n. 95 del 2012 [3] prevede la riduzione del canone di locazione dei contratti in corso aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale con l’inserimento  automatico della relativa clausola, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Stabilisce, inoltre, che analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo, e che il rinnovo del rapporto di locazione e’ consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti due condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;   b) permanenza per le Amministrazioni  interessate delle esigenze  allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge, n. 191 del 2009 [4] ove definiti, e’ di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

Questa misura, però, valeva, prima della novella del 2014,  per i soli immobili destinati a fini istituzionali delle amministrazioni centrali e non era direttamente applicabile alle regioni, province e comuni, che avevano però l’obbligo di adeguarsi. Con la novella del decreto legge n. 66, l’obbligo di riduzione si estende a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dalla legislazione sul lavoro pubblico (art. 1, c. 2, d.lgs 165) e, quindi, anche alle regioni, ai comuni e alle province.

Pertanto, le regioni, le province e i comuni, che hanno in locazione immobili destinati a fini istituzionali in scadenza, devono verificare, prima di rinnovare il contratto, di disporre delle risorse necessarie non solo per il pagamento dei canoni, ma anche degli oneri e dei costi d’uso, e, sopratutto, di avere la necessità di disporre dell’immobile. In mancanza di ambedue queste condizioni non potranno procedere al rinnovo del contratto.