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Obblighi di pubblicazione dei redditi anche per segretari e direttori generali, ma sospesi per il 20205 min read

Nonostante l’art. 1, comma 7, del decreto – legge “Milleproroghe” [1] abbia sospeso fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33 relativi ai soli dirigenti, la deliberazione dell’ANAC  annotata è di particolare rilevanza in quanto contiene interessanti considerazioni sulla figura del segretario comunale, i cui  compiti  sono valutati “di elevatissimo rilievo, … tipici delle figure dirigenziali di livello apicale” (La redazione).

Negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono applicabili al segretario comunale o provinciale e al direttore generale (ove nominato), le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f) e co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 [2].

La dirigenza apicale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti resta esclusa dall’applicazione degli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 [2], dovendo la stessa dare attuazione ai soli obblighi di pubblicazione indicati alle lett. da a) a e), del medesimo articolo.

Autorità nazionale anticorruzione, deliberazione 18 dicembre 2019, n. 1202 [3], Presidente f.f. Merloni

A margine

I RPCT di alcuni Comuni chiedono all’ANAC di fornire alcuni chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione dell’art. 14, co, 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013 [2] circa gli obblighi di pubblicazione aventi ad oggetto le dichiarazioni reddituali e patrimoniali alla figura del Segretario comunale e provinciale e del Direttore generale degli enti locali quando questi non risultano effettivamente a capo di articolazioni e strutture organizzative di secondo livello all’interno dell’ente.

Quanto sopra, alla luce della sentenza della Corte Cost. 20/2019 [4], della delibera ANAC n. 586/2019 [5]e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) [6] che indica, all’art. 97, il ruolo e le funzioni del Segretario comunale e provinciale precisando che a tale figura sono attribuiti compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi e allo statuto a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa.

La delibera

L’ANAC ricorda che le funzioni del Direttore e del Segretario comunale o provinciale implicano l’esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali, “ritenuti di elevatissimo rilievo”, tipici delle figure dirigenziali di livello apicale, analogamente a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 [7], che, nell’ottica della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 [4], sono presupposto per l’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013. [2]

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 [8] ha confermato che il Segretario comunale è figura apicale che ha un delicato ruolo istituzionale cui sono, infatti, attribuiti importanti compiti a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa.

Lo stretto coordinamento tra le figure di Segretario comunale o provinciale e di Direttore generale e l’organo di indirizzo politico costituisce ulteriore criterio da considerare per l’applicazione della norma in questione alle figure considerate.

Secondo le previsioni generali della legislazione nazionale o delle leggi regionali e dei regolamenti dei singoli enti locali, il Direttore e il Segretario comunale o provinciale sono posti, teoricamente, a capo di strutture complesse, quindi, di uffici di livello dirigenziale, generale o non generale e svolgono compiti di coordinamento e sovrintendenza delle attività relative alla gestione dell’ente, con riguardo a tutte le articolazioni interne.

Pertanto, al Segretario comunale o provinciale e al Direttore generale, poichè rivestono una posizione apicale nell’ente locale e svolgono attività che implicano l’esercizio di rilevanti compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali, è applicabile, nell’ottica della Corte Costituzionale, l’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 [2].

Laddove in alcune realtà locali, il Segretario comunale o provinciale e, ove presente, il Direttore generale non risultino in concreto a capo di strutture con ulteriori articolazioni di uffici cui fanno capo figure dirigenziali, tale circostanza non può considerarsi una ragione valida per escludere l’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) cit.

Ai fini dell’individuazione dei dirigenti apicali, ciò che rileva è, infatti, quanto sopra indicato con riferimento ai poteri esercitati, ai rapporti con l’organo di indirizzo e, per ciò che concerne il criterio organizzativo, alla configurazione normativamente prevista.

A rilevare, cioè, sono le previsioni generali della legislazione nazionale o delle leggi regionali, nel caso delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, e i regolamenti dei singoli enti locali, ove prevedono espressamente l’esistenza di strutture organizzative interne che il Direttore generale e il Segretario comunale o provinciale, figure dirigenziali di livello apicale, debbono coordinare e dirigere.

Qualora nella concreta organizzazione ciò non si verifichi, il problema non può incidere sull’applicazione dell’art. 14 quanto, semmai, dar luogo a riflessioni ulteriori che riguardano la congruenza della struttura organizzativa rispetto alle previsioni normative.

Pertanto, al Segretario comunale o provinciale e, negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al Direttore generale, ove nominato, sono applicabili le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f) e co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 [2].

Si ricorda invece che la dirigenza apicale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti resta esclusa dall’applicazione degli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 [2] , dovendo la stessa dare attuazione ai soli obblighi di pubblicazione indicati alle lett. da a) a e), del medesimo articolo. (delibere ANAC 241/2017 [9] e 586/2019 [5]).