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Più marcati i confini dell’ambito del controllo cd “collaborativo” della Corte dei conti3 min read

I controlli di legittimità e di regolarità contabile, affidati alla Corte dei conti ai sensi degli articoli 148 e 148 bis del Tuel [1], esulano dall’ambito dei controlli che rivestono c.d. natura collaborativa, delineando quindi una distinzione tra tali controlli e il controllo sulla gestione in senso lato. 

Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 [2] –  Presidente Silvestri – Relatore Carosi

La sentenza

Con la recentissima sentenza n. 40, pubblicata sulla g.u. del 12 marzo 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge provinciale Bolzano con cui si sottraeva alla Corte dei conti il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.

 Il commento

Le argomentazioni del Giudice delle leggi fanno riferimento a precedenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 29 del 1995, con cui venne introdotto per la prima volta il concetto di “controllo collaborativo” e successivamente ripreso dal legislatore con la legge 131/2003 [3] (c.d. legge La Loggia) e, in maniera ampia alla sentenza n. 60 del 2013, al fine di ribadire i principi già ivi affermati.

Ancora una volta, quindi, l’autorevole Consesso interviene per affermare la natura cogente del controllo sui bilanci degli enti territoriali direttamente riconducibile, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica», anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. [4], che vi sono inscindibilmente collegati. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria n. 266/2005 [5] e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL [1] – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari , proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost. [4]) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. In particolare, afferma la Consulta,  il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti è finalizzato ad esprimere il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Ciò giustifica anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali .

Il riferimento è alle “misure interdittive” che possono essere assunte nei confronti degli enti controllati, misure che, afferma la Corte costituzionale, “non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

Una sentenza che ribadisce il ruolo della Corte dei conti quale garante del rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, nel cui ambito va necessariamente ricompreso l’universo degli enti che devono concorrere al mantenimento di detto equilibrio, osservando le regole di bilancio derivanti da accordi sanciti a livello europeo, ormai recepite anche nella nostra Costituzione

Antonio Scudieri