E’ illegittima la composizione della giunta comunale senza il rispetto delle percentuali di genere fissate dalla legge per i comuni con oltre 3.000 ab, se nel decreto sindacale di nomina degli assessori non risulta che è stata effettuata una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.

Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406, Pres. Pajno, Est. Saltelli 


A margine

Il Consiglio di Stato, con la sentenza annotata, ha rigettato l’appello di un comune di 19.000 abitanti avverso la sentenza del giudice di prima grado che aveva annullato il decreto con il quale il sindaco, sena adeguata motivazione, aveva ritenuto di dovere nominare un solo assessore di genere femminile dei cinque componenti della giunta comunale, e non due come avrebbe dovuto.

Il ragionamento seguito dai Giudici di Palazzo Spada è ineccepibile.

Com’è noto, l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulla riforma delle province, prevede che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Il richiamato comma 137, che attua, per quanto attiene alle giunte locali, l’art. 51 della Costituzione secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimento le pari opportunità tra uomini e donne”, ha la finalità di evitare che l’esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3), e costituisce il parametro di legalità per tutti gli atti adottati nella sua vigenza e non solo per le nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni (CdS, sentenza 4626/2104).

Questa regola sulla parità di rappresentanza negli organi di governo locali deve essere contemperata, però, con i principi, anch’essi di rango costituzionale, di democraticità (art. 1) e di legalità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97) che impongono di assicurare il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico – amministrativo. La sua applicazione si arresta, quindi, in tutti i casi in cui potrebbe interrompere il regolare esercizio della funzione politico – amministrativa.

L’impossibilità di assicurare, nella composizione dell’organo esecutivo dell’ente locale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge deve essere però adeguatamente motivata. Nel decreto di nomina degli assessori, il sindaco deve esplicitare le conclusioni dell’istruttoria svolta per ricercare la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.

Conclusione. La giunta dei comuni con più di 3.000 abitanti può ritenersi legittimamente costituita anche senza quote rosa, a condizione però che il sindaco nel decreto di nomina dia la prova di non avere trovato persone dell’altro genere disponibili ad assumere le funzioni assessorili.


Altri documenti: Sulle quote rosa per la composizione della giunta


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