IN POCHE PAROLE….

Il consigliere ha diritto di accesso agli atti concernenti illeciti accertati dall’amministrazione, fin tanto che non sia emanato uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G.


Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 21 giugno 2021, n. 7338, Pres. Scala, Est. Mazzulla


Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.

Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività di accertamento di illeciti sono atti amministrativi e rimangono tali anche dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria pertanto restano ostensibili al consigliere fin tanto che non pervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G.


A margine

Alcuni consiglieri comunali propongono ricorso contro il differimento al loro accesso ai sensi dell’art. 43 comma 2 D.lgs. n. 267/2000, a documenti amministrativi relativi a taluni interventi edilizi, residenziali e non, insistenti nel territorio comunale in quanto oggetto di segnalazioni anonime che ne denunciano il carattere abusivo.

Il Comune si oppone affermando, per un verso, l’inesistenza di parte della documentazione richiesta, avuto specifico riguardo alle misure sanzionatorie eventualmente già adottate, e, per l’altro, il segreto istruttorio cui sarebbero tenuti la Polizia Municipale e l’Ufficio Urbanistica in relazione agli accertamenti in corso.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso fondato ricordando che il diritto di cui all’art 43 del D.lgs. n. 267/2000 presenta una ratio diversa da quella che contraddistingue l’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 in quanto strettamente funzionale all’esercizio del munus pubblico di consigliere comunale e, quindi, alla verifica ed al controllo dell’operato degli organi decisionali dell’ente locale, quale espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

L’applicazione dei principi giurisprudenziali sul punto conduce ad affermare il diritto dei ricorrenti ad avere accesso a tutti gli atti e documenti di cui ai fascicoli edilizi, di condono edilizio e di vigilanza edilizia relativi al complesso immobiliare indicato in quanto oggetto di una segnalazione in ordine a possibili abusi e ciò allo scopo di vigilare in ordine alla correttezza dell’attività amministrativa fin qui posta in essere (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 04/06/2019, n. 795).

Seppur l’amministrazione stia valutando le risultanze dell’attività di vigilanza posta in essere, a valle della quale redigerà una relazione finale con i connessi eventuali obblighi di informazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria penale, tale attività di vigilanza non è qualificabile in termini di attività di indagine penale, tale dovendosi ritenere, a mente dell’art. 329 c.p.p., esclusivamente quella compiuta dal “pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”. Pertanto è doverosamente ostensibile nei confronti dei consiglieri comunali istanti.

A tale conclusione si dovrebbe giungere anche nel caso in cui l’ente dovesse determinarsi a trasmettere all’Autorità Giudiziaria Penale i relativi atti istruttori e provvedimentali, successivamente adottati.

Invero, l’eventuale migrazione di tali atti nel fascicolo del procedimento penale che dovesse essere avviato non sarebbe idonea a modificare la natura “amministrativa” degli accertamenti compiuti dall’ente i quali, non essendo stati realizzati né dal pubblico ministero né dalla polizia giudiziaria, continuerebbero a rimanere ostensibili dal Comune anche in pendenza di siffatto procedimento penale, giacché non “coperti” dal cd. segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p.

Quanto sopra trova riscontro nel orientamento del Tar stesso, secondo cui «L’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, 1. n. 241 del 1990 ». (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02/01/2020, n. 4).


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