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Sul diritto di accesso ai dati sanitari relativi ai sinistri stradali4 min read

Il diritto di accesso ai documenti, preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo

Tar Puglia, Lecce, sezione II, 13 settembre 2013, Presidente Trizzino, estensore Dibello

Sentenza n. 1915-2013 [1]

Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale a seguito del quale la competente sede giudiziaria accerta il concorso colposo del ricorrente nell’evento in misura pari all’80%.

Al fine di proporre ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza il soggetto chiede accesso all’intera documentazione sanitaria relativa al contro interessato, detenuta dalla Commissione Medica Locale presso l’Asl di Lecce.

Più precisamente l’istante chiede di conoscere:

  • l’estratto cronologico della partente di guida speciale, nonché
  • i referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle rispettive patenti con le limitazioni alla guida prescritte al soggetto danneggiato.

L’Asl, nonostante le motivazioni addotte, rigetta l’istanza ritenendo di dover tutelare i dati sensibili di carattere sanitario del contro interessato.

Il ricorrente si rivolge quindi al Tar di Lecce per ottenere la condanna della Commissione Medica Locale all’esibizione dei documenti richiesti. Per opposto l’Asl si costituisce in giudizio e chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

La sentenza

Il giudice ricorda che dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7 della legge 241 del 1990 [2] e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 [3] si desume che “se il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, questo deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo”.

Il TAR precisa inoltre che il “diritto di difesa in giudizio, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce una posizione giuridica di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza. Ne consegue che, per garantire il suo esercizio, la tutela della cosidetta privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto”.

Per questi motivi il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso e ordina alla Commissione Medica Locale di esibire i documenti nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

La valutazione della sentenza

La pronuncia si contrappone all’opinione di autorevole dottrina secondo la quale il parametro di raffronto che la pubblica amministrazione dovrebbe utilizzare nel valutare il rango del diritto dell’interessato atto a giustificare l’accesso non è “il diritto di azione o di difesa” ma “il diritto sottostante che lo stesso intende far valere” sulla base dei documenti che chiede di conoscere.

In tal senso alcuni giudici hanno evidenziato che il giudizio di comparazione si deve svolgere in concreto, al fine di evitare “il rischio di soluzioni precostituite, poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa”. Pertanto, al bilanciamento tra l’interesse fatto valere dal richiedente e la privacy “si deve procedere con una valutazione attenta alle peculiarità della specifica vicenda portata all’attenzione dell’Amministrazione in prima battuta, e, poi, del Giudice adito ex art. 25, L. n. 241/90 [2], in sede di controllo”.

In questo ambito la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, che lo scioglimento del matrimonio coinvolgesse situazioni giuridicamente rilevanti di rango equivalente al diritto alla riservatezza sulla salute in quanto attinente ad un significativo diritto della personalità. (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 27 luglio 2007, n. 3015 [4] e Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681 [5]). Ancora, in casi di precedenze nelle graduatorie per richieste di mobilità di pubblici dipendenti, predisposte sulla base dello stato di salute del contro interessato o di suoi familiari, si è ritenuto che il diritto al lavoro fosse di rango pari a quello alla salute ed è quindi stato consentito l’accesso ai documenti che giustificavano la precedenza in relazione allo stato di invalidità (Tar Lazio, sez. III, 25 maggio 2004, n. 4874 [6]; Tar Abruzzo, Pescara, 14 giugno 2002, n. 533; Tar Lazio, Latina, 14 aprile 2006, n. 257). E’ stato infine ammesso l’accesso agli atti concorsuali che contemplavano la precedenza in relazione ai dati psicoattitudinali dei candidati (Consiglio di Stato, sez. V, 26 aprile 2005, n. 1896 [7]).

In aggiunta, il Garante della privacy ha chiarito che nei casi riguardanti meri diritti di credito non è possibile accogliere l’istanza di accesso. Diversamente si dovrebbe invece valutare con cautela, caso per caso, l’effettiva necessità di consentire l’accesso ad una cartella clinica in caso di controversia risarcitoria per danni ascritti all’attività professionale medica documentata nella cartella stessa (Tar Lazio, sez. III, sentenza 22 febbraio 2007, n. 1600 [8]).

Si ritiene comunque che l’elencazione delle situazioni da raffrontare, contenuta nell’art. 60 del d. lgs. 196-2003 [3], abbia carattere generale e non tassativo. Essa costituisce piuttosto un elenco aperto di posizioni soggettive, individuabili in chiave storico evolutiva, le quali presuppongono necessariamente una valutazione concreta a cui le amministrazioni e i giudici dovranno inevitabilmente far fronte (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1882-2001 [9] e 2542-2002).

di Simonetta Fabris