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Sul diritto di accesso ad un esposto anonimo3 min read

L’esposto in forma anonima finalizzato all’attivazione di un’ispezione di polizia amministrativa non è direttamente accessibile.

Tar Emilia Romagna, sezioni unite, Bologna, 26 agosto 2015, Presidente M. Perrelli, Estensore U. De Carlo

Sentenza n. 784-2015 [1]

Il caso

Nella vicenda, il ricorrente, comproprietario di un immobile sito in un comune romagnolo, subisce un sopralluogo da parte della polizia amministrativa comunale finalizzato a verificare la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle normative edilizie, a seguito di un esposto di un soggetto terzo.

Dall’ispezione effettuata segue una denuncia a suo carico all’Autorità giudiziaria e pertanto lo stesso chiede al comune di conoscere il nome dell’autore dell’esposto affermando la sussistenza di un proprio interesse diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e rammentando che il diritto di accesso non va inteso quale strumento direttamente preordinato ad esigenze di tutela giurisdizionale.

L’interessato evidenzia inoltre come l’esistenza di un procedimento penale a proprio carico non giustifichi l’eventuale opposizione del segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p [2]., non costituendo la documentazione richiesta atto di indagine, ma piuttosto un semplice presupposto di successivi atti di indagine.

Valutate le motivazioni addotte, l’ente locale nega l’accesso, sia in base al proprio Regolamento interno che all’art. 329 c.p.p [2]..

Il soggetto istante propone dunque ricorso al Tar contro il diniego mentre il comune si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La sentenza

Il Tar Emilia Romagna ritiene il ricorso infondato evidenziando che l’attività ispettiva scaturita dall’esposto, peraltro anonimo, non risponde a nessun interesse del soggetto che l’ha subita, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato sono potute nascere solo dall’esito del controllo.

Pertanto nessun vantaggio ai fini della difesa dei propri interessi può scaturire dalla conoscenza dell’autore dell’esposto, peraltro impossibile nel caso di specie trattandosi di denuncia presentata in forma anonima che in nessun modo incide sul diritto di difesa dell’istante nel procedimento penale a proprio carico. (Consiglio di Stato, sentenza n. 5779-2014 [3]).

La valutazione della sentenza

Con la pronuncia in esame il Tar Emilia Romagna precisa ancora una volta la portata dello strumento del diritto di accesso in rapporto al diritto di difesa in giudizio del richiedente.
In posizione analoga si veda il Tar Catania, sez. III, nella sentenza n. 49 del 15 gennaio 2014 [4], in base alla quale è improcedibile il ricorso avverso il parziale diniego di accesso agli atti di una gara pubblica, qualora la conoscenza della documentazione richiesta non sia finalizzata alla difesa in giudizio del ricorrente.

Diversamente, va ricordato che la giurisprudenza maggioritaria intende da sempre il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto istante e la documentazione richiesta, in senso ampio, posto che la stessa deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
In proposito si veda il Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 7640-2013 [5], secondo cui è preclusa all’Amministrazione la possibilità di subordinare il riconoscimento del diritto di accesso ad un giudizio di rilevanza processuale della richiesta documentazione o di ammissibilità della domanda giudiziale, essendo rimessa al libero apprezzamento dell’interessato la scelta di avvalersi del rimedio offerto dall’art. 25, della l. n. 241 del 1990 [6], con l’ulteriore conseguenza dell’irrilevanza della sussistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la difesa in sede giudiziale della posizione giuridica vantata dall’istante.

Nel caso in esame, l’amministrazione ha evidentemente ragionevolmente ritenuto del tutto assente qualsiasi interesse giuridicamente rilevante del soggetto istante a conoscere l’identità “anonima” dell’autore della denuncia che ha condotto all’indagine e al successivo avvio di un procedimento penale a suo carico.

di Simonetta Fabris