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Sulla legittimità o meno del diniego di accesso per esigenze di difesa ai documenti con dati cc.dd. supersensibili4 min read

IN POCHE PAROLE

L’accesso ai dati cc.dd. super sensibili (dati genetici, salute e vita sessuale) è consentito solo se strettamente indispensabile,  non essendo sufficiente la motivazione con generiche esigenze di difesa


I DOCUMNENTI

TAR Toscana, Sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 1573 [1], Pres. Carlo Testori, Est Nicola Fenicia

Legge 7 agosto 1990, n. 241 [2]

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 [3]


L’accesso ai dati concernenti la salute e la vita sessuale  (cc.dd. dati super sensibili)  è  consentito soltanto  se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

L’accesso è consentito ove risulti provato in concreto dall’istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa.

 


A margine

Una responsabile dei servizi sociali è indagata per abuso d’ufficio, asseritamente commesso in occasione dello svolgimento della sua opera professionale a sostegno di una minore. L’indagine scatta a seguito della querela proposta dal padre della minore, con l’accusa di comportamento parziale (a favore della madre).

Il procedimento penale, però, viene archiviato dal GIP per  infondatezza della notizia di reato

L’interessata chiede alla locale Azienda Usl  l’accesso al fascicolo integrale degli atti relativi al procedimento di affidamento al servizio sociale della minore; agli atti istruttori e ai provvedimenti adottati in relazione agli esposti inoltrati dal  padre della minore nei suoi confronti, e motiva la richiesta con una una non meglio precisata “iniziativa giudiziaria” per tutelarsi rispetto alla “falsa incolpazione” per il reato di abuso di ufficio.

L’Azienda nega l’accesso “considerato che la documentazione richiesta si riferisce ad informazioni, documenti e dati idonei a rilevare lo stato di salute di un terzo (in primis la minore ), ascrivibile alla categoria dei dati particolari ex art. 9 Regolamento UE 2016/679. In particolare, l’Azienda spiega che  l’istanza  è carente dii motivazione circa l’indispensabilità dell’acquisizione dei dati delle categorie particolari di un soggetto terzo minorenne rispetto all’interesse oggetto di tutela, e nella valutazione ritiene prevalente il contro-interesse sostanziale meritevole di tutela in relazione a seri motivi di riservatezza cui l’esercizio dell’accesso potrebbe arrecare danni.


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La sentenza

Il TAR rigetta il ricorso avverso il diniego di accesso, ritenendo che l’interessato non abbia dimostrato la rigida “necessità” ma solo la mera “utilità” dei documenti richiesti (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117 [5]).

Il Collegio ricorda a tal fine che l’accesso ai dati supersensibili è consentito, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990 [2], relativo ai casi esclusi, soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [3].

Tale disposizione del Codice della privacy prevede che, quando si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Ne consegue che l’accesso è consentito  solo quando risulti provato in concreto dal richiedente  che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa.

Per il TAR, nel caso in analisi il mancato accesso alla detta documentazione non è preclusivo della difesa in giudizio degli interessi della ricorrente, in quanto  il suo diritto di tutela della propria reputazione, nel caso concreto, non sembra necessariamente condizionato dal possesso della documentazione sanitaria inerente la minore, poiché essa non è strettamente indispensabile alla difesa in giudizio, ma sembra piuttosto costituire uno degli elementi che la ricorrente vorrebbe apportare al fine di articolare una sua futura e imprecisata azione in giudizio, secondo una particolare modalità, peraltro allo stato ignota.

In altri termine i documenti richiesti potrebbero essere utili all’interessato per la difesa, ma non strettamente necessari o indispensabili a soddisfare le sue esigenze di tutela della reputazione in giudizio.

Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona