- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Sull’accesso alle copie cartacee degli atti del consigliere affetto da cecità4 min read

Qualora l’istanza riguardi atti reperibili nel sito web dell’Amministrazione o atti che l’Amministrazione è disposta a trasmettere per posta elettronica, non viene meno l’obbligo di rilasciare la relativa copia cartacea, ove motivatamente richiesta.

Tar Veneto, sez. I, sentenza 29 aprile 2020, n. 393 [1], Presidente Filippi, Estensore Mielli


A margine

Nello svolgimento del proprio mandato, un consigliere comunale affetto da cecità ha sempre ottenuto, previa specifica richiesta di accesso, copia cartacea dei documenti richiesti, trasformandoli esso stesso in sintesi vocali attraverso il software in suo possesso, dichiarandosi disponibile a fornire al Comune le risme di carta e i toner necessari a sostenere i costi di rilascio delle copie cartacee.

Tuttavia, l’ultima sua richiesta viene negata motivando il diniego con riferimento alla numerosità delle richieste di accesso fino ad allora effettuate (trenta, a decorrere dall’8 giugno 2019) e alla circostanza che si tratta di atti pubblicati sul sito web dell’ente ed eventualmente trasmissibili per posta elettronica, accessibili senza la necessità che sia rilasciata la copia cartacea.

Il Consigliere ricorre dunque al Tar mentre il Comune, costituito in giudizio, eccepisce che non è configurabile un diritto di accesso mediante rilascio di una copia cartacea di documenti, rispetto ad atti che, come nel caso di specie, sono già pubblicati nel sito web istituzionale in adempimento alla normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. [2]

Trattasi inoltre di sito web realizzato coerentemente alle nozioni di “accessibilità” e di “tecnologie assistive” previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 [3], con modalità che rendono fruibili i documenti anche ai non vedenti a condizione che si dotino di adeguati software screen reader.

La sentenza –  Il collegio ritiene il ricorso fondato.

In proposito si ricorda che l’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, [4] prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

L’art. 22, comma 1, lett. a) della medesima legge prevede che per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Il DPR 12 aprile 2006, n.184 [5] prevede che “in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate”.

In tale contesto normativo il Collegio ritiene che non sia corretto ricavare implicitamente il principio che, qualora si tratti di atti reperibili nel sito web dell’Amministrazione, o di atti che l’Amministrazione è disposta a trasmettere per posta elettronica, venga meno l’obbligo di rilasciare la copia cartacea, ove motivatamente richiesta.

Una tale conclusione, nonostante comporti dei costi per l’Amministrazione, appare ragionevole a fronte del digital divide ancora in larga parte presente nella popolazione che, per ragioni di età, di tipo economico o sociale, per la mancanza di competenze digitali o disabilità, ovvero ancora per ragioni di tipo geografico a causa del mancato accesso alle infrastrutture necessarie, non ha la possibilità di accedere ad internet.

In questi casi il rifiuto del rilascio di una copia cartacea, si tradurrebbe in una sostanziale negazione del diritto di accedere agli atti amministrativi, ed è evidente che una tale scelta, che implica delicati profili perché vulnera il principio di uguaglianza, dovrebbe trovare un’esplicita affermazione da parte del legislatore, e non può essere ricavata implicitamente, come sostiene il Comune nelle proprie difese, dall’esistenza delle norme sulla trasparenza amministrativa che prevedono l’obbligo per le Amministrazioni di pubblicare i propri atti sul sito web istituzionale.

Deve comunque tenersi conto che l’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e pertanto è possibile affermare che il rilascio della copia cartacea, in luogo dell’indicazione di dove reperire nel sito web il documento richiesto o della trasmissione di una copia digitale, diviene doveroso solo quando l’istante comprovi o alleghi di avere serie difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici.

Nel caso di specie ricorrono tali presupposti perché il ricorrente, non vedente, ha documentato di possedere un hardware ed un software che gli consentono di ottenere in autonomia una sintesi vocale dei documenti solamente partendo da una copia cartacea, e non è nelle condizioni di acquisire in tempi brevi le risorse necessarie ad utilizzare più moderni screen reader che consentano l’audio lettura dei documenti in formato digitale.

Tali circostanze, unitamente alla disponibilità ripetutamente manifestata dal ricorrente di farsi carico delle risme di carta e dei toner necessari alla stampa dei documenti, inducono a ritenere che la richiesta del ricorrente non abbia carattere emulativo e non comporti un abuso del diritto esercitato, fermo restando che rimane in capo al Comune il potere di esaminare volta per volta l’eventuale non accoglibilità di singole istanze perché oltrepassano i limiti di proporzionalità e ragionevolezza individuati dalla giurisprudenza con riguardo alle richieste formulate dai consiglieri comunali nell’esercizio del proprio mandato.

Pertanto il ricorso è accolto.

di Simonetta Fabris