IN POCHE PAROLE…

La spesa per il ricovero di minori in strutture diurne o semiresidenziali grava sul Comune di attuale residenza degli assistiti.

Tribunale di Vicenza, I Sezione Civile, sentenza 10 febbraio 2023, n. 4801,Giudice Davide Ciutto 


La spesa per il ricovero di minori in strutture diurne o semiresidenziali grava sul Comune di attuale residenza e non su quello di abituale dimora degli assistiti al momento dell’inizio del progetto.

Il Giudice ordinario non può accertare la residenza presso il Comune convenuto su invocazione del Comune attore, in sostituzione dei diretti interessati, unicamente legittimati alla domanda.


A margine

La pronuncia sviluppa il tema dell’interpretazione delle norme, statali e  regionali del Veneto, relative all’integrazione economica per gli interventi assistenziali in apposite strutture.

In particolare, la pronuncia stabilisce se il criterio della spesa per l’integrazione economica che incombe sul Comune presso cui gli assistiti avevano la residenza al momento dell’inizio del progetto si riferisce solo al caso del ricovero permanente in strutture residenziali o anche a quello diurno o semiresidenziale.

Il casoUn comune, che aveva sostenuto i costi dell’integrazione economica per il ricovero presso una struttura semiresidenziale o diurna di minori, si rivolge al giudice ordinario per ottenere la condanna del Comune, in cui i minori  erano residenti al momento dell’inizio del progetto, al pagamento delle spese

L’attore, in particolare, sostiene che l’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 e l’art. 13 bis della Legge Regione Veneto n. 5/1996, secondo i quali le spese per il ricovero stabile di assistiti presso strutture residenziali sono a carico del Comune presso cui i beneficiari hanno la residenza prima del ricovero, siano applicabili, in base ad un’interpretazione sistematica e analogica delle norme suddette, anche al caso concreto non espressamente contemplato del ricovero diurno o semiresidenziale di minori.

La predetta ricostruzione interpretativa era stata, tra l’altro, sostenuta da pareri della Regione Veneto e, secondo quanto affermato dal Comune attore, dall’ufficio legislativo del Ministero della Solidarietà Sociale.

La sentenza

I canoni interpretativiIl Giudice chiarisce, in via preliminare, che la normativa regionale veneta riproduce, sostanzialmente, la disciplina statale che individua i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti nel territorio nazionale.

Affronta, quindi, la questione muovendo dai criteri generali di interpretazione della legge previsti dall’art. 12 delle preleggi del codice civile.

Ricorda come il criterio interpretativo principe delle norme è quello letterale delle parole della disposizione di legge secondo la connessione e il significato di esse.

Quando il significato letterale delle parole lascia aperti dubbi interpretativi si ricorre all’analisi delle intenzioni del legislatore per verificare le condizioni per un’interpretazione estensiva, al fine di ricomprendere nella norma casi non espressamente contemplati ma riconducibili alla stessa disposizione.

Soccorre, quale criterio succedaneo, l’interpretazione analogica, allorquando, in difetto di una precisa disposizione che regola il caso, la questione viene decisa attraverso disposizioni che regolano casi o materie simili.

In mancanza di norme che regolano casi o materie analoghe, si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento.

La normativa di riferimentoIn coerenza con i citati canoni interpretativi il Tribunale analizza sia le disposizioni nazionali, sia quelle regionali che regolano il caso concreto.

Da tali disposizioni evince che le norme in vigore fanno riferimento esclusivamente al ricovero stabile presso strutture residenziale e non anche a quello diurno o semiresidenziale per individuare il criterio di imputazione degli oneri economici.

Successivamente osserva che alle stesse conclusioni si perviene anche attraverso un’interpretazione che fa leva sulle finalità o “ratio” delle norme.

In particolare, il Giudice evidenzia che il legislatore nazionale e regionale veneto hanno voluto evitare che i costi dell’integrazione economica per il ricovero permanente in strutture assistenziali gravino sull’ente per il solo fatto di ospitare la struttura, facendo ricadere l’onere economico sul Comune di residenza prima del ricovero.

In tal modo si è operata una deroga al principio di competenza territoriale di spesa previsto in via generale dalla legge quadro sull’assistenza sociale, soprattutto al fine di assicurare la continuità del sevizio.

Il Giudice monocratico  esclude, quindi, che le stesse finalità ricorrano per i diversi servizi semiresidenziali.

La decisione – Sulla base dell’interpretazione letterale delle norme che regolano il caso ed esclusa l’interpretazione estensiva per mancanza di identità di “ratio” tra le due situazioni, la sentenza nega anche l’interpretazione analogica della norma ai diversi servizi semiresidenziali.

Ciò in quanto il criterio generale previsto dalla legge quadro in tema di assistenza, coerente anche con i principi generali dell’ordinamento, si fonda sulla competenza territoriale che addossa al Comune di residenza gli oneri economici per l’intervento assistenziale.

Viene, inoltre, evidenziato  che le Regioni ordinarie sono titolari di competenza legislativa esclusiva in materia. Esse, pertanto, hanno il potere di introdurre una disciplina diversa rispetto a quella statale, preservando i livelli minimi di prestazioni stabiliti a livello nazionale.

Il Giudice nega, da ultimo, il potere del Tribunale di verificare la residenza presso il Comune convenuto negli anni successivi all’inizio del progetto, in quanto riconosce solo ai richiedenti l’iscrizione anagrafica la legittimazione a invocare l’illegittimità del diniego di trasferimento di residenza e non al Comune parte attrice.

Conclusioni

Secondo la normativa nazionale e della Regione Veneto le spese dell’integrazione economica per il ricovero di minori in strutture diurne o semiresidenziali fanno capo al Comune di residenza, secondo il principio cardine di competenza territoriale stabilito dalla legge quadro sui servizi di assistenza a rete.

La norma che attribuisce l’onere economico per il ricovero permanente in strutture residenziali al Comune in cui gli assistiti erano residenti al momento del progetto è derogatoria rispetto al criterio generale di competenza territoriale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva e analogica.

Le Regioni ordinarie, in forza della competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza sociale loro attribuita, hanno il potere di stabilire che le spese per l’integrazione economica per il ricovero di assistiti siano a carico del Comune in cui i beneficiari hanno la residenza prima dell’avvio del progetto, sia nel caso di permanenza stabile in strutture residenziali, sia nel caso di accoglienza in strutture diurne o semiresidenziali.


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