Il provvedimento che dispone l’istituzione di una nuova farmacia con l’utilizzazione dei “resti” dei 3.300 ab è facoltativo, ma non richiede una specifica motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito.
La distribuzione delle farmacie nel territorio è un atto di pianificazione e, come tale, è sottratto all’applicazione della disciplina sull’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2015, n. 528, Pres. Cirillo, Rel. Orsola Spiezia
Il fatto
Il titolare di una farmacia impugna il provvedimento regionale di istituzione nel territorio comunale di una seconda sede farmaceutica con l’utilizzazione del criterio dei resti dei 3.300 ab., eccependo, fra l’altro, la carenza di motivazione della decisione e l’avvenuta omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Il T.A.R. Puglia – sez. Lecce, sez. II, n. 00675/2013 rigetta il ricorso e, in appello, il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado.
La sentenza
La terza Sezione del Consiglio di Stato è dell’avviso che il provvedimento d’istituzione di una nuova farmacia mediante l’utilizzazione del “resto” maggiore della metà del parametro dei 3.300 abitanti (1), pur non essendo obbligatorio, non necessiti di motivazione. Dal quadro normativo di riferimento, infatti, emerge con chiarezza il favor del legislatore per l’incremento del numero totale degli esercizi farmaceutici, per cui è sufficiente il richiamo nel provvedimento alla norma che già enuncia la finalità di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico (2). Una motivazione esplicita sarebbe necessaria semmai qualora per la scelta contraria di non utilizzare il parametro dei “resti”.
Sull’asserita violazione dell’art. 7 della legge n. 241, il Consiglio di Stato ricorda che la distribuzione delle farmacie sul territorio comunale” è un atto generale di pianificazione, finalizzato ad assicurare in modo adeguato la distribuzione sul territorio delle farmacie, e che, come tale, è sottratto alla disciplina generale della partecipazione al procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, mentre la disciplina specifica del procedimento di istituzione prevede il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Ordine provinciale dei Farmacisti a tutela degli interessi della categoria rappresentata”
Valutazione
La sentenza del Consiglio di Stato favorevole, in buona sostanza, all’incremento del numero delle farmacie, arriva in un momento in cui è ritornata di grande attualità la vecchia questione della liberalizzazione delle farmacie con due ipotesi allo studio del Governo: a) applicare il parametro oggi in vigore 1 farmacia ogni 3.300 ab. come limite minimo e non massimo per le piante organiche delle farmacie; 2) consentire la vendita dei farmaci di fascia C con obbligo di ricetta anche nelle parafarmacie.
Da un parte il Ministro Lorenzini sfavorevole alla liberalizzazione, dall’altra il Ministro Guidi favorevole. In campo due forti corporazioni: farmacie e parafarmacie. In gioco la salute dei cittadini e il loro diritto ad un servizio capillare nel territorio di riferimento, e ad una riduzione dei prezzi che potrebbe derivare da una non selvaggia deregulation del settore.
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(1) L’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 475/1968, come modificati dall’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 prevede “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. – La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”.
(2) L’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 nel modificare l’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 475/1968, premette “Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni …”