IN POCHE PAROLE…

Per la bocciatura non basta superare, nel corso dell’anno scolastico, il limite delle assenze consentite  

TAR Sardegna, sent. 16 settembre 2022, n. 613Pres. M. Burucelli  Est. T. Aru

E’ illegittimo il provvedimento dell’Istituto scolastico di non ammissione dell’alunna alla classe successiva,  giustificato dal mero calcolo aritmetico delle assenze accumulate nel corso dell’anno scolastico.

La decisione negativa di valutazione, nella fattispecie, difetta di motivazione, in quanto non considera, da un lato, la situazione di disagi0 dell’alunno conseguente ad atti di bullismo e, dall’altro,  l’inesistenza di problemi sul piano del profitto. 


A margine

Con la pronuncia annotata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha emesso una sentenza di accoglimento del ricorso presentato dai genitori di una giovane ragazza vittima di bullismo, con il quale veniva impugnato il provvedimento che disponeva la non ammissione della ragazza all’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado per aver superato il numero complessivo di assenze consentite dalla normativa di riferimento.

Il quadro normativo – A livello normativo, l’art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Nel monte ore personalizzato di ciascun alunno sono comprese tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Al tempo stesso, le Istituzioni scolastiche, con apposita delibera del Collegio dei docenti, stabiliscono motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

A questo si aggiunga che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Il caso – Analizzando la fattispecie concretamente verificatasi nel caso in esame, il numero massimo di ore di assenza consentito in quella specifica classe dell’Istituto scolastico coinvolto corrispondeva a 247 ore. Con delibera del Collegio dei docenti n. 5/2021 veniva fissata al 15% la misura della deroga consentita dalle disposizioni vigenti, arrivando, in tal modo, sia pure eccezionalmente, a riconoscere validità ad un anno scolastico connotato da un massimo di 284 ore di assenza.

Peraltro, la disposizione in questione consentiva di valutare positivamente le motivate deroghe in casi eccezionali a condizione che le assenze complessive non pregiudicassero la possibilità di procedere alla valutazione stessa. In caso contrario, invece, una simile impossibilità avrebbe comportato la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.

Nell’ipotesi sottoposta all’attenzione dei giudici, la studentessa si era assentata per un totale di 342 ore e, alla luce di tale superamento del predetto limite di orario, non veniva valutata per l’ammissione alla classe successiva.

La sentenza – Tuttavia, secondo quanto statuito in sede giurisdizionale, una simile determinazione negativa del Consiglio di classe risultava illegittima per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, non era stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si era venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito, avendo l’organo scolastico ritenuto che la deroga disposta con la delibera n. 5/2021, pur riferita genericamente a tutti gli alunni ed a tutte le indistinte situazioni di criticità astrattamente verificabili nel corso dell’anno scolastico, esaurisse il suo potere di deroga in realtà utilizzabile anche in relazione a singole e peculiari situazioni di prolungata assenza meritevoli di autonoma attenzione e valutazione.

In secondo luogo, veniva precisato come lo stesso organo scolastico non si fosse soffermato sulla possibilità, comunque, di procedere ad una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto dall’alunna, che, nel caso di specie, come del resto in modo contraddittorio riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico, era ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione, non risultando affatto che il numero delle assenze contestate avesse inciso sulla possibilità di procedere ad una sua valutazione, essendosi affermato solo che queste le avevano impedito “di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell’allieva”.

A questo si aggiunga come non sarebbe nemmeno potuto ritenere che il Consiglio di classe non disponesse di elementi di cognizione idonei a suscitare delle peculiari valutazioni. Infatti, accanto alle segnalazioni della madre della ragazza, che aveva in più occasioni cercato di interloquire con i responsabili dell’Istituto per segnalare la situazione di malessere psico-fisico e le difficoltà relazionali della figlia derivanti da atteggiamenti ostili e bullizzanti di alcune sue compagne di classe, il Consiglio, al momento stesso della valutazione finale, avrebbe anche potuto fare affidamento sulla valutazione psicodiagnostica rilasciata dal distretto socio-sanitario che evidenziava un quadro di sensibilità della ragazza ben compatibile con i lamentati disagi conseguenti ad un non agevole inserimento nella classe.

Alla luce di quanto esposto, trova dunque applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (in termini: TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220)”.

In conclusione, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di ammissione per difetto di motivazione, il TAR disponeva quindi una nuova convocazione del Consiglio di classe entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ed una nuova valutazione della posizione della studentessa, che, peraltro, nelle more, a seguito di decreto presidenziale, veniva già iscritta al terzo anno di studi.

Alessandro Sorpresa


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