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Ancora dubbi sulla gratuità degli incarichi ai soggetti titolari di cariche elettive3 min read

Rimessa alla Sezione autonomie una nuova questione di massima sul corretto ambito di applicazione dell’art. 5, co. 5, del D.L. n. 78/2010

Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2017 [1] – Presidente Petronio, relatore D’ambrosio

A margine

La Sezione di controllo per la Sardegna è chiamata ad accertare se il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (ex art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 [2]) operi anche nei confronti di coloro che hanno assunto la titolarità di dette cariche in epoca successiva al conferimento dell’incarico.

La questione è stata affrontata, nel corso del 2016, dalla Sezione delle Autonomie, la quale, con deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016 [3], ha enunciato il principio di diritto secondo cui:

  • la disciplina vincolistica in commento si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato;
  • in forza di un’interpretazione sistematica è possibile configurare una eccezione, da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).

Ricordato ciò, la Sezione sottolinea come la ridotta dimensione demografica del Comune istante (tale da far percepire ai rispettivi amministratori indennità alquanto esegue) e la particolarità della situazione rappresentata appaiono quali elementi suscettibili di creare ulteriori dubbi esegetici, non affrontati esplicitamente dalla Sezione Autonomie.

Ne consegue che, ferma l’ampiezza della locuzione normativa “qualsiasi incarico conferito”, a detta della Sezione “possano e debbano essere effettuate opportune distinzioni tra le diverse fattispecie di incarico ipotizzabili, soprattutto nei casi di incarichi attributi presso una amministrazione diversa da quella nella quale il soggetto è titolare di cariche elettive, o di incarichi attribuiti prima dell’assunzione della carica elettiva, nei quali non appaiono configurabili aspetti di potenziale favoritismo nella selezione.

Il principio di gratuità degli incarichi appare, infatti, eccessivamente penalizzante nei confronti dei titolari di cariche pubbliche in piccoli Comuni, costretti alternativamente a rinunciare o ai compensi per le prestazioni professionali effettuate presso il proprio o altri Enti o alla titolarità della carica pubblica ….

Nel caso dei Comuni di piccole dimensioni, infatti, la ridotta entità degli emolumenti derivanti dalla carica non è tale da poter sopperire alle esigenze della vita e la impossibilità di svolgere incarichi retribuiti presso altri enti potrebbe comportare una situazione di disagio economico tale da indurre l’interessato a rinunciare all’incarico politico”.

Per queste ragioni, secondo la Sezione sarda, gli ambiti di possibile esclusione dellapplicabilità delle disposizioni in esame dovrebbero essere considerati sulla base di criteri di ragionevolezza e anche in vista di altri interessi costituzionalmente tutelati (quali il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione; il diritto al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione [4]; il diritto del lavoratore alla giusta retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione [4]; il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, di cui all’art. 51 della Costituzione [4]).

In merito poi all’applicabilità della disposizione nelle ipotesi in cui l’incarico sia stato conferito prima dell’assunzione della titolarità della carica elettiva, rileva la Corte come, nel caso in esame, non vi sarebbe in concreto unelusione della ratio normativa trattandosi dell’assunzione di cariche in epoca successiva al conferimento dell’incarico (e dell’applicazione retroattiva di norme restrittive, tali da far venir meno le obbligazioni contrattuali in essere per eventi estranei alla volontà delle parti).

A fronte, dunque, dell’evidente contrasto interpretativo, la sezione sarda interpella nuovamente la Sezione autonomie, al fine di stabilire l’esatta latitudine del concetto di incarico rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del D.L. n. 78/2010 [2]:

La Sezione Autonomie viene dunque richiesta di chiarire se, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di al D.L. n. 78/2010 [2] si riferisca a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, oppure se siano configurabili ulteriori eccezioni rispetto a quelle già contemplate nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016 [3], con riferimento, in particolare:

  • alla condizione dei titolari di cariche elettive nei Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
  • alla relativa applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico.

Stefania Fabris