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Dovere di astensione degli amministratori locali, in conflitto di interessi3 min read

IN POCHE PAROLE…

Un approfondimento sul dovere di astensione degli amministratori degli Enti locali per conflitto di interessi, ai sensi dell’articoli 77 e 78 del TUL, sulle conseguenze civili, penali e amministrativo-contabili in caso di sua violazione. 

Il Testo unico degli enti locali [1]


L’articolo sottolinea alcuni tra i profili maggiormente significativi della disciplina normativa contenuta nell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 [1]: il dovere di astensione degli amministratori degli Enti Locali laddove sussista un’ipotesi di conflitto di interessi.

Delinea al tempo stesso le conseguenze derivanti in sede civile, penale e amministrativo-contabile in caso di loro violazione dell’obbligo di astensione, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.


Introduzione: profili formali e contenuto prescrizionale dell’art. 78, d.lgs. n. 267/2000

Ai sensi del primo comma dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), “il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni”.

Approfondendo la tematica, i successivi commi specificano che gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, (ovvero sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra Enti Locali, nonché componenti degli organi di decentramento) debbano astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tuttavia, un simile obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Inoltre, i componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Al tempo stesso, ai sensi dell’art. 78, comma 4 del TUEL, nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Infine, il legislatore ha inteso concludere la richiamata disposizione normativa statuendo che tanto al sindaco ed al presidente della provincia, quanto agli stessi assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali sia vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

Interventi del Consiglio di Stato e ricostruzioni ermeneutiche prospettate

Sulla base del dato testuale dei diversi commi dell’art. 78 TUEL poc’anzi esposti [….]

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