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Il "nuovo" parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione5 min read

Il parere di regolarità contabile, disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 [1] (TUEL), è stato arricchito di nuovi, significativi, contenuti ad opera del D.L. n. 174/2012 [2].

La portata del nuovo ambito oggettivo del parere è idonea a produrre riflessi importanti sull’organizzazione delle procedure di adozione delle delibere di giunta e consiglio comunale.

Giova ricordare, preliminarmente, che il parere in esame va qualificato come obbligatorio ma non vincolante, per cui la sua apposizione sulla proposta di delibera, ove è richiesta, è condizione di legittimità delle delibere di giunta e consiglio comunale.

Il citato art. 49 del TUEL precisa:

  • al comma 3 che i soggetti ai quali  sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;
  • al comma 4 che ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

E’ importante, quindi, delineare il nuovo ambito oggettivo del parere in oggetto, così come ridisegnato e valorizzato dal legislatore.

La portata dell’attività consultiva richiesta al responsabile di ragioneria è stata estesa in modo rilevante rispetto al recente passato.

L’innovazione introdotta si coglie con evidenza ponendo a raffronto la versione precedente con quella vigente.

Prima della riforma il parere in esame aveva ad oggetto le proposte di deliberazioni qualora esse comportassero impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il testo vigente estende il parere alle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

La finalità perseguita dal legislatore nell’ambito dei nuovi controlli introdotti è quella di riservare un ruolo preminente alla preservazione degli equilibri economico-finanziari e patrimoniali e alla loro tenuta nel tempo.

Cercherò ora di descrivere in modo sintetico i contenuti essenziali del parere in argomento.

La formulazione letterale “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria” è più ampia di quella precedente, ossia atti che comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata.

Sul piano pratico, i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria suggeriscono di richiedere il parere di regolarità contabile anche sulle proposte di delibere concernenti investimenti (opere pubbliche, piani urbanistici) che comportino costi diretti o indiretti di gestione.

In tal caso l’attività consultiva che si estrinseca nel parere concerne la sostenibilità dei costi di gestione di infrastrutture o investimenti, con conseguente evidenziazione delle ricadute finanziarie nel bilancio annuale e pluriennale, attesa la natura autorizzatoria di entrambi.

Ove, invece, i predetti riflessi finanziari abbiano una ricaduta che va oltre l’ambito triennale della vigenza del bilancio pluriennale, sarà necessario che il responsabile di ragioneria evidenzi agli organi deliberanti la necessità di trovare copertura ai costi diretti e indiretti nel bilancio nel quale essi si manifesteranno.

Dal punto di vista operativo si profila l’opportunità di anticipare alla fase della programmazione dell’investimento la stima dei costi diretti e indiretti di gestione. In tal modo si eviterebbero possibili danni patrimoniali derivanti dall’aver effettuato spese di progettazione, ove, in sede di approvazione del progetto esecutivo (momento in cui si redige attualmente il piano economico-finanziario dei costi dell’opera) si decidesse di non proseguire nell’investimento a causa di costi  ritenuti non sostenibili.

Altri aspetti critici inerenti il nuovo parere in questione sono connessi all’approvazione di accordi pubblico-privati in variante allo strumento di programmazione urbanistica generale o di piani urbanistici attuativi, dove possono avvenire fatti che hanno riflessi sul patrimonio, inteso come complesso di beni di proprietà dell’ente.

Più esplicitamente, da tali atti possono discendere trasferimenti di beni, costituzione di diritti reali su di essi e, comunque, compensazioni economiche, a fronte di attribuzione di diritti edificatori.

Questi fatti rientrano nell’ambito oggettivo del parere di regolarità contabile.

E’ evidente, in questo ambito, la necessità di coinvolgere fin dai primi atti istruttori il dirigente dell’area economico-finanziaria per dar modo allo stesso di esprimere compiutamente il suo parere obbligatorio.

Tuttavia va equilibratamente ponderato il dovere di esprimere un parere obbligatorio con i principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e di economia procedimentale, nonché vanno scongiurati conflitti di competenze tra dirigenti.

Pertanto, il parere in argomento non deve dar luogo a sovrapposizioni di istruttorie tecniche, replicando con l’apporto di altri soggetti il processo valutativo scaturito dall’istruttoria.

Il responsabile di ragioneria è chiamato a esprimere il suo parere in base alle proprie competenze.

Il medesimo dovrà, in ogni caso, farsi carico di verificare l’avvenuta e corretta valutazione degli interessi economici e patrimoniali dell’ente, alla stregua dei criteri che l’amministrazione ha definito, attraverso la produzione da parte del proponente di quadri comparativi che diano conto di ciò o di liste di controllo.

Altra questione di interesse investe l’individuazione del soggetto competente a dichiarare se sussistono o meno le condizioni prescritte dalla legge per esprimere il parere in rapporto all’atto deliberativo concreto.

In altri termini, occorre chiarire se, prima del completamento dell’istruttoria, il responsabile di ragioneria debba essere interpellato dal proponente affinché si esprima sulla rilevanza o meno della proposta ai fini dell’espressione del parere obbligatorio di regolarità contabile.

Depone a favore di questa opzione la considerazione che fa leva sulla competenza attribuita dal legislatore al responsabile di ragioneria in merito al parere in esame.

Su tale assunto spetterebbe solo all’organo competente dichiarare se l’atto deliberativo è soggetto o meno all’attività consultiva richiesta al responsabile di ragioneria.

Ritengo, tuttavia, preferibile aderire alla diversa soluzione di riconoscere al dirigente proponente la facoltà di inserire nel testo della proposta la scelta di non richiedere il parere di regolarità contabile, qualora l’atto non implichi compensazioni economiche, costi diretti o indiretti di gestione, trasferimento di beni al patrimonio dell’ente o costituzione di diritti reali sullo stesso.

La predetta conclusione rinviene sostegno nella circostanza che il parere di regolarità contabile ha natura obbligatoria, ma va comunque “richiesto” come suggerisce la formulazione letterale dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Inoltre, essa è pienamente coerente con i principi di economia procedimentale e di non aggravamento del procedimento, atteso che in tal modo si evitano lungaggini e frequenti trasmigrazioni di fascicoli tra proponente e responsabile di ragioneria, almeno quando sia palese l’assenza dei presupposti per chiedere il parere in questione.

E’, tuttavia, pacifico che, anche nell’ipotesi prospettata, il segretario comunale o provinciale  o la stessa giunta possano richiedere il parere di regolarità contabile ove ritengano sussistenti i presupposti previsti dall’art. 49 del TUEL. 

        Antonello Accadia[i] [3]


[i] [4] Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa