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La roadmap per i nuovi amministratori3 min read

Sono prossimi all’insediamento i nuovi consigli dei 3.843 comuni (di cui 3.605 con popolazione sino a 15.000 abitanti e 238 con popolazione oltre i 15.000 abitanti) risultati eletti alle consultazioni dello scorso 26 maggio o in fase di turno di ballottaggio il 16 giugno p.v.

I risultati delle elezioni andavano pubblicati entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio e notificati agli eletti, conformemente alle previsioni dell’art. 61 del dpr n. 570/1960 [1].

Per le Amministrazioni già elette, a norma dell’art. 40 del Tuel [2], la prima seduta delle nuove assemblee comunali deve essere convocata dal nuovo Sindaco, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per svolgersi nei 10 giorni successivi alla convocazione.

La prima seduta – La prima seduta, convocata dal nuovo sindaco, è presieduta, nei comuni con oltre 15.000 ab., dal consigliere anziano (individuato nel consigliere che ha ottenuto alle elezioni la “maggiore cifra individuale”, calcolata sommando ai voti validi riportati dalla lista le preferenze ottenute dal consigliere). Nei comuni con meno di 15.000ab, la prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco neo eletto (artt. 40 e 73, co 6, Tuel).

Nella prima seduta, il consiglio comunale deve procedere, innanzitutto, all’esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del Tuel [2],  dichiarare l’ineleggibilità nei casi previsti ed avviare la procedura di contestazione ex art. 69 dello stesso testo unico (art.41 del Tuel).

Sempre nella prima seduta, il consiglio deve eleggere, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale (v. d.P.R. n. 223/1967) [3].

Il Consiglio dei comuni con oltre 15mila ab, deve eleggere, tra i suoi componenti, il presidente dell’assemblea, mentre quello dei comuni con popolazione inferiore provvede a tale adempimento solo se lo statuto lo prevede (diversamente il consiglio è presieduto dal sindaco). Se lo statuto lo prevede, il consiglio deve eleggere anche un vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni vicarie del presidente; mentre, se lo statuto non dispone diversamente o nulla dispone in merito, le funzioni vicarie sono svolte dal consigliere anziano. 

Il Sindaco deve comunicare al Consiglio la nomina del vicesindaco e degli altri membri della giunta.

Il programma di mandato – Nel rispetto del termine fissato dallo statuto comunale, il Sindaco, sentita la giunta, deve presentare al Consiglio le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (ex art. 46, co. 3, del Tuel).

E deve sottoscrivere, entro 90 giorni dall’insediamento, la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale (art. 4-bis del d.lgs. n. 149/2011).

Le nomine – Una volta formulati, da parte dello stesso Consiglio, gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, il Sindaco avrà a disposizione 45 giorni dalla data di insediamento per perfezionare i conseguenti atti di nomina (ex art. 50, commi 8 e 9, del Tuel [2]).

Sempre entro questi primi 45 giorni, secondo la dottrina maggioritaria, il Sindaco deve procedere con la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e con l’attribuzione degli incarichi dirigenziali (ex art. 50, co. 10, del Tuel [2]).

Diversamente, l’eventuale nomina del nuovo segretario comunale va disposta, a norma dell’art. 99 del Tuel [2], non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall’insediamento, decorsi i quali si intendeconfermato il Segretario già in servizio.

Gli adempimenti di luglio – Una volta insediato, il Consiglio comunale sarà chiamato sin da subito ad importanti adempimenti tra cui assumono particolare rilievo quelli da effettuare entro il prossimo mese di luglio:

  • l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 8, del Tuel [2] e l’adozione di eventuali provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri ex art. 193 del Tuel [2], pena l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 141 del medesimo d.lgs. n. 267/2000 [2];
  • la presa d’atto, per le conseguenti deliberazioni, della presentazione, da parte della Giunta comunale, del nuovo documento unico di programmazione (DUP), ai sensi dell’art. 170, co. 1, del Tuel [2], documento composto da una Sezione strategica e da una Sezione operativa, di durata triennale, pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

Ogni Comune dovrà procedere alla verifica straordinaria di cassa prescritta dall’art. 224 del Tuel [2] alla presenza degli amministratori uscenti e di quelli subentranti, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione dell’ente, secondo le modalità dettate dal proprio regolamento di contabilità.

Stefania Fabris