Fermo restante il limite generale dell’invarianza finanziaria ex art. 86, co. 5, Tuel, gli Enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali sostenute dagli Amministratori.

In mancanza di regolamentazione locale, dovranno rispettare le regole generali sull’esercizio di potestà discrezionali pubbliche.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 102 del 6 maggio 2019 – Presidente Longavita, relatore Bocci

A margine

Il quesito Il procedimento penale a cui è stato sottoposto il Sindaco di un comune si conclude con l’archiviazione. Con lo scopo di richiedere all’Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute, il Sindaco rivolge alla Corte una serie di quesiti interpretativi in ordine al disposto di cui all’art. 85, co. 6, del Tuel.

Come noto, questa norma prevede testualmente che Gli enti locali , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “possono” assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave”.

La deliberazione – Chiariti i propri margini di intervento interpretativo, la Corte ritiene ammissibile il solo quesito volto ad ottenere chiarimenti in ordine alla clausola di inviarianza finanziaria inserita nell’art. 85, co. 6, cit.

Occorre in sostanza accertare se sia o meno possibile, per il comune, utilizzare, per il rimborso delle spese legali sostenute dai propri amministratori, degli “stanziamenti a copertura postuma” ovvero non previsti in bilancio all’epoca dell’esercizio dell’azione penale, ma istituiti solo a conclusione del procedimento giudiziario.

La Sezione campana mette, anzitutto, in evidenza, che la giurisprudenza maggioritaria è ferma nel ritenere che gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con oneri a carico dell’Ente amministrato (Cfr. Cass. sez. I civ. n. 5264/2015 e sez. III civ. n. 20193/2014 e sez. lav. n. 25690/2011);

Gli oneri assicurativi e/o di rimborso delle spese legali a loro favore non costituiscono infatti delle “spese obbligatorie” per gli enti locali.

Ove, tuttavia, un Ente decidesse di assicurare i propri amministratori, la relativa spesa dovrebbe avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” ovvero nel rispetto della clausola della c.d. “invarianza finanziaria” sancita dall’art. 86, co. 5, del Tuel.

La risposta al quesito – Secondo la giurisprudenza maggioritaria il vincolo della “invarianza” va considerato in relazione alle “spese di funzionamento” dell’Ente locale, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio”.

In tale ambito è possibile operare le necessarie “compensazioni interne” senza “nuovi o maggiori oneri”. (Cfr. sezione di controllo per la Lombardia, delib. n. 452-2015 e n. 470-2015; sezione di controllo per la Puglia, delib. n. 33/2016; sezione di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 48/2016; sezione di controllo per le Marche, delib. n. 74/2016; sezione di controllo per la Calabria, delib. 35-2017 e sezione di controllo per l’Umbria, delib. n. 59/2018).

Più dettagliatamente, il rispetto dell’“invarianza finanziaria” si avrà prendendo quale limite di riferimento, ciò che “è consentito complessivamente stanziare ed impegnare” (e non l’“importo massimo del singolo rimborso”, che andrà comunque contenuto nei parametri di cui all’art. 13, co. 6, della L. n. 247/2012).

Ma non è tutto. La Sezione osserva infatti che la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta delle scelte discrezionali implicanti dei “vantaggi economici per gli stessi amministratori” che beneficiano del rimborso medesimo.

Gli enti, perciò, dovrebbero regolare la materia per mezzo di regolamenti ad hoc, per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa” ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990.

Nello specifico, detti regolamenti dovrebbero stabilire i criteri e le modalità a cui le amministrazioni stesse dovrebbero attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento ovvero dei singoli provvedimenti di rimborso.

In mancanza di normativa interna, ogni Ente dovrà invece rifarsi alle regole generali sull’esercizio di potestà discrezionali pubbliche, adottando eventuali provvedimenti di rimborso nel rispetto dei canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da evitare possibili conflitti di interesse.

Stefania Fabris


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