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Dolo eventuale e colpa cosciente del conducente negli incidenti stradali5 min read

Significativa la svolta impressa dalla sentenza della Corte di Cassazione 15 marzo 2011, relativa ad  un caso di morte derivante da incidente stradale cagionato da guida spericolata.

Corte di Cassazione, Sez. Prima Penale, sentenza n. 10411,  del 15 marzo 2011, Pres. Mariastefania Di Tommassi, Rel.  Margheri Cassano

 Cass. 10411 _2011, [1]

Il caso

La vicenda è quella di un utente che, pur non avendo mai conseguito la patente, alla guida di un veicolo rubato, inseguito dalle Forze dell’ Ordine, per sottrarsi alla cattura  fugge ad alta velocità travolgendo un’auto con a bordo tre ragazzi determinando la morte di un giovane ed il ferimento degli altri due. A seguito di condanna per omicidio colposo della Corte d’Assise d’Appello, la Cassazione ha riformato la sentenza ritenendo che la condotta descritta non potesse in alcun modo qualificarsi come colposa (seppur con l’aggravante della previsione dell’evento), ma integrasse piuttosto una fattispecie dolosa (seppur nella forma del dolo eventuale) e che tra dolo eventuale e colpa cosciente esiste un confine, seppur labile, che va cercato ed individuato nella “volizione” ossia nella volontà del soggetto agente.

La sentenza

Il punto focale è rintracciabile in una questione che è tra le più problematiche e dibattute di tutto il diritto penale, ovvero la tracciatura della linea di demarcazione tra l’ elemento psicologico del “dolo eventuale” rispetto a quello della “colpa cosciente”, con gli intuibili risvolti di carattere “pratico” (l’ entità della pena comminata, gli anni di detenzione). Nel contesto in esame, quello dell’ incidentalità stradale, la vexata quaestio si traduce nell’attribuire ad una condotta che abbia cagionato la morte di un uomo o, comunque, un infortunio anche non letale, in conseguenza della violazione di norme poste a presidio di una corretta e sicura circolazione stradale, una valenza intenzionale o no.

Al fine di una corretta disamina delle differenze tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, pacificamente riconosciuti quali due diversi elementi soggettivi,  è necessaria una definizione dei due momenti : la rappresentazione e la volontà. Come momento rappresentativo si intende la consapevolezza e la cognizione di tutti gli elementi essenziali del fatto, preesistenti o concomitanti al comportamento del soggetto agente;  coscienza per la condotta tenuta e previsione dell’evento del reato. Come momento volitivo, si intende la proiezione finalistica del comportamento per il raggiungimento di un determinato risultato. Il dolo  può essere definito l’elemento soggettivo di quell’agente che «orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l’ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l’idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha agito in modo tale da determinarlo»  (Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011).

Il “dolo eventuale” sussiste invece allorchè il soggetto agente si rappresenti la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato ed accetta il rischio del verificarsi dello stesso.

La “colpa cosciente” o “con previsione” (aggravante comune che comporta l’n aumento fino ad un terzo della pena) consiste viceversa nell’aver agito con rappresentazione della mera possibilità di realizzazione del fatto di reato senza però accettazione del rischio, ossia con convinzione che il fatto medesimo non si sarebbe verificato.

Significativa la portata della condanna, che proprio quel dolo eventuale ha ritenuto sussistente, atteso che sempre più spesso in effetti balzano agli onori della cronaca incidenti stradali con esito  mortale e non, determinati dal mancato rispetto della normativa: dalla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, al superamento dei limiti di velocità, ovvero, in caso di coinvolgimento dei c.d. “mezzi pesanti”, dal mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, all’ inidoneità tecnica o di sicurezza dei mezzi e quant’ altro.

Commento

Le statistiche Istat segnalano che ogni 24 ore si verificano in Italia in media 598 incidenti stradali che uccidono 13 persone e ne feriscono 849 e che circa il 70% degli incidenti avviene in orario serale.

L’A.S.A.P.S. (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) ha inoltre censito, per l’anno 2010, 541 casi di pirateria stradale; tra questi in 113 è stato accertato il ruolo determinante dell’alcool e delle sostanze stupefacenti. Il denominatore comune,  oramai sotto gli occhi di tutti, è il pesante tributo in termini di vite umane, l’ “onda lunga” di dolore che reca a seguito e, di conseguenza, l’elevatissimo livello di allarme sociale, con correlativa crescente domanda di tutela avanzata dalla società civile.

Il “giro di vite” si innesta in una serie di iniziative di carattere legislativo e di natura preventiva, che si sono susseguite nel tempo. Già nel 1966  la legge n. 296, introdusse circostanze aggravanti speciali dei delitti di omicidio e lesioni personali colposi (artt. 589 e 590 c.p.), con aumento della pena  «se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (art. 589, II comma, c.p., ma un’aggravante analoga è prevista anche per le lesioni personali colpose gravi e gravissime dall’art. 590, III comma, c.p.). Il c.d. Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) ha  introdotto alcune figure di illecito penale ed amministrativo, a presidio di specifici obblighi imposti agli utenti della strada (guida senza patente, guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti, competizioni sportive su strada, gare in velocità, ed altre). Ancora, il legislatore è intervenuto sui tradizionali delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, prevedendone quale aggravante la violazione della disciplina sulla circolazione stradale, con significative modifiche sull’entità della sanzione prevista. Si citano infine interventi quali il c.d.  “pacchetto-sicurezza”, la Legge del 12 febbraio 2006, n. 102 e del decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92, ed infine il più recente intervento in materia di circolazione stradale : la legge del 29 luglio 2010, n. 120, fino a giungere al disegno di legge relativo all’ introduzione di una nuova tipologia di reato : l’ “omicidio stradale”, che andrebbe ad affiancarsi  a quello doloso (ossia volontario), preterintenzionale (ossia oltre le intenzioni) e colposo (causato da negligenza, imprudenza o imperizia).

Il testo della proposta, tuttora in fase di sviluppo, cura in particolare le ipotesi di guida in stato alterato da alcool o da sostanze stupefacenti.

In sintesi,atteso che il fine è superare la dicotomia tra colpa cosciente e dolo eventuale attraverso la costruzione di una fattispecie autonoma di reato, numerosi sono gli elementi costitutivi oggetto di discussione : l’ esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, l’ accertamento non solo del nesso di causalità tra l’incidente e l’evento morte ma anche tra stato alterato ed incidente , la previsione di pene più alte rispetto a quelle previste per l’omicidio colposo e più vicine a quelle previste per l’omicidio doloso.