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I limiti temporali della certificazione medica in materia di armi5 min read

IN POCHE PAROLE…

L’autorizzazione di polizia può essere rilasciata anche per una durata inferiore a quella prevista dal testo unico di pubblica sicurezza.

Circolare n.557PAS 18 dicembre 2020 [1]

TAR  Lazio Sez. Prima Ter, sentenza n.12988/2020 del 4 dicembre 2020, [2] Pres. Francesco Arzillo, Est.Anna Maria Verlengia


Nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l’utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare un’attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici.


A margine

La circolare ministeriale.

La circolare del Ministero dell’Interno  – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento n.557/PAS/U/014492/ 10100.A. del 18 dicembre 2020, sulla base di un recente pronunciamento del Tar del Lazio, fornisce un nuovo indirizzo interpretativo per quanto attiene ai limiti temporali della certificazione medica in materia di armi.

In diversi contesti territoriali è emerso il rilascio del certificato medico con l’indicazione che lo stesso ha una validità limitata ad un anno, cioè per un periodo non necessariamente coincidente con quello di durata dei titoli di polizia. Ciò ha creato un certo disorientamento, in particolare per le licenze di porto d’armi per uso venatorio o per il tiro a volo, di durata quinquennale, rispetto alla durata annuale della licenza di porto d’armi per difesa personale ex art.42 Tulps

L’art.3 co.4 del D.M. del 1998 prevede che gli accertamenti medici effettuati dall’Organo competente possano concludersi con un giudizio che può essere o di idoneità piena o di inidoneità, senza contemplare soluzioni “intermedie” o comunque ad efficacia temporale ridotta.

In prima battuta, atteso l’obbligo di presentare – ai fini di mera detenzione o di rilascio o rinnovo di porto d’armi uso caccia o tiro a volo – il certificato medico di idoneità psicofisica, nel caso in cui il richiedente produca un certificato per un periodo di tempo limitato e comunque inferiore a sei (ora cinque) anni, si è ritenuto che il titolo (ove non si ritenga di dover concludere con procedimento di diniego per altre ragioni) potesse essere rilasciato previa apposizione della prescrizione ex art.9 TULPS che invita il soggetto a produrre ulteriore certificazione sanitaria alla scadenza del primo certificato (circ. Min. Int. – Dipart. della P.S. – Ufficio Per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale datato 25 febbraio 2013).

Nondimeno, è perso opportuno, al fine di fornire univoche linee di indirizzo alle Autorità provinciali di P.S., acquisire sulla questione – come richiesto con quesito del 30 maggio 2018 – anche l’autorevole parere del Ministero della Salute, titolare di specifiche competenze in materia.  Ciò anche al fine di esplorare la possibilità che la procedura seguita in taluni “distretti” possa trovare conforto in principi di ordine più generale che possano legittimare il potere degli Organi sanitari di adottare determinazioni capaci di incidere sulla durata tipizzata delle autorizzazioni di polizia.

Nel frattempo, era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.4403/2019 del 26 giugno 2019, che riteneva legittimo il diniego dell’Amministrazione al rilascio del titolo con validità inferiore ai cinque anni previsti dall’art.22 co.9 della legge 11 febbraio 1992 n.157, nel caso in cui l’interessato esibiva un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che l’interessato risultava in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti, con l’annotazione: “rivedibile tra un anno”.

Si legge nella sentenza che “nel caso di specie, tenuto conto della intrinseca pericolosità delle armi e dell’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la scelta dell’Amministrazione di negare il rilascio del titolo si appalesa del tutto proporzionale, oltre che ragionevole, tenuto anche conto che la licenza è stata richiesta per l’esercizio di un’attività ludica”.

La circolare del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2019, relativa a questa pronuncia, invitava Prefetti e Questori, nell’esercizio delle proprie prerogative, ad attenersi alla linea indicata dal Consiglio di Stato, rigettando le istanze di rilascio o rinnovo di porto d’armi corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.

La sentenza

A distanza di un anno, tuttavia, il TAR del Lazio con sentenza n.12988/2020 del 4 dicembre 2020 [2], ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2019, quale atto presupposto di una pronuncia in forza della quale una Questura aveva dichiarato irricevibile il permesso di porto di fucile uso caccia, corredato da certificato medico con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza stessa.

Il TAR del Lazio osserva che “la motivazione del diniego/irricevibilità dell’istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all’art.7 paragrafo 4 della direttiva 91/477 ove prevede che l’intervallo massimo di riesame periodico dell’autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, né per il titolo, né per l’esame di idoneità psico-fisica”.

Di fatto, sostengono i giudici amministrativi, la richiamata circolare “finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento”, laddove, tenuto conto delle previsioni di cui all’art.9 TULPS (ove dispone che “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve rispettare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”), “nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l’utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare un’attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici”.

Inoltre, prosegue il Tar del Lazio, “l’aggiornamento dell’idoneità è sempre possibile ed è spesso richiesto anche nel caso in cui sia stato rilasciato il porto d’armi sulla scorta di una certificazione sanitaria di durata pari a quella del titolo di polizia”.