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Il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive15 min read

Il decreto legge 22 agosto 2014 n.114 [1], convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n.146, introduce significative modifiche in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, con profili di interesse per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La frode in competizioni sportive
Il Capo I del decreto-legge interviene sull’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n.401 [2], in materia di condotta di frode in competizioni sportive.
L’originaria pena della reclusione da un mese ad un anno è innalzata da due a sei anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro.
Un ulteriore irrigidimento sanzionatorio è previsto per il caso in cui alla frode sportiva consegua l’effettiva influenza del risultato della competizione su concorsi a premi basati sui pronostici. Di fatto, chi compra o vende una partita potrà rischiare una comminatoria fino a 9 anni di carcere.

L’inasprimento, che riguarda sia l’ipotesi base della frode sportiva sia la fattispecie aggravata che scatta in caso di ‘combine’ che influisce su scommesse autorizzate, consente l’uso di intercettazioni e legittima l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere.

Il Daspo
Alla luce delle modifiche legislative in commento il Daspo può essere emesso:

a) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
– reati di cui all’art.4, commi 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n.110 [3] (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
– reati di cui all’art.5 della legge 22 maggio 1975 n.152 [4] (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);
– reati di cui all’art.2, comma 2 del decreto legge 26 aprile 1993 n.122 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
– reati di cui all’art.6 bis, commi 1 e 2 e all’art.6 ter della legge 13 dicembre 1989 n.401 [2] (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici);
– reati di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n.41 [6] (divieto di introduzione ed esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini incitanti alla violenza);
– tutti i delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza, nonché i reati di rapina ed estorsione ed i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990 [7].

La norma non precisa se, ai fini dell’emissione del DASPO, questi ultimi reati (rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990 [7]) debbano essere necessariamente legati allo stadio. Tuttavia, l’art.8 della legge n.401 del 1989 [2] già prevede l’arresto in flagranza differita per reati commessi con violenza alle persone o alle cose ‘in occasione o a causa di manifestazioni sportive’, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artt.380 e 381 c.p.p., ragion per cui la nuova previsione sembra doversi intendere nel senso della non necessaria connessione dei reati di rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti con lo stadio, altrimenti, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno della nuova norma.

b) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.

c) nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto anche all’estero una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

Il Daspo viene emesso dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria (in questo caso con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) e la sua durata varia da uno a cinque anni, nella prima ipotesi, o da due a otto anni, se emesso dall’A.G..

In caso di condotta di gruppo, la durata del DASPO non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione, mentre deve essere ricompresa tra cinque e otto anni nel caso di soggetti già destinatari in passato di analoga misura.

L’interessato può chiedere e ottenere – trascorsi almeno tre anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

La cessazione è richiesta al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

Il divieto per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

Per le condotte tenute all’estero, risulterà fondamentale la documentata attività degli spotter (specialisti nel controllo dei tifosi al seguito delle squadre all’estero) e lo scambio di notizie tramite il CNIMS e gli omologhi uffici a livello internazionale ed Interpol.

La novella normativa introdotta con d.l. n.119 del 2014 [8], oltre a colpire condotte tenute anche all’estero ha l’effetto – anche sulla base di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa – di riconfigurare, in termini di maggiore tassatività e determinatezza, le condotte in relazione alle quali il Questore può applicare il DASPO indipendentemente dalla condanna o dalla denuncia del soggetto per gli specifici reati.

In tale novellato contesto giuridico, assume vieppiù rilievo la necessità di corroborare il provvedimento interdittivo con un’adeguata motivazione che illustri esaustivamente il collegamento con “gli elementi di fatto”, sfruttando il supporto delle tecnologie in vigore (in particolare, filmati) e di testimonianze idonee a dimostrare come la “condotta, singola o di gruppo, sia finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia od intimidazione.

Il provvedimento può comportare l’ulteriore l’obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale dell’interessato, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento stesso davanti al gip competente, sulla base del luogo dove ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il provvedimento. In sede di convalida, il gip può modificare le prescrizioni imposte.

Trattandosi di un peculiare potere che discende dall’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo, è necessario che il Questore, allorché dispone l’interdizione ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, indichi in modo specifico le competizioni agonistiche e i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto.

Il principio di tassatività correlato al provvedimento garantisce un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale.

Vi è, poi, un’esigenza di razionalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perderebbe tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva e rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste.

Inoltre, l’applicazione dell’interdizione ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive non può prescindere dall’osservanza delle norme del procedimento poste a tutela degli interessi del destinatario e a garanzia del principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ciò indipendentemente dalla pretesa esigenza di celerità di tali provvedimenti.

E’ essenziale, pertanto, la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241 del 1990, tranne nei casi di ritenuta necessità ed urgenza ai fini della tutela ed il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica che dovrà essere, però, adeguatamente motivata nel provvedimento.

Al di là dei requisiti formali, che pure costituiscono elementi essenziali del provvedimento (indicazione dell’autorità emittente, generalità complete del soggetto sottoposto a Daspo, estremi della informativa di reato, esposizione dei dei fatti-reato commessi, indicazione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo, con specificazione della data della notifica, specificazione dei luoghi ai quali il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale, ecc.), la giurisprudenza sottolinea che il Daspo adottato dal Questore è un provvedimento che proviene da un’autorità amministrativa e presuppone, pertanto, un apposito procedimento amministrativo, caratterizzato in primo luogo dall’avviso dell’avvio del procedimento (art.7 della legge n.241 del 1990 [9]), al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare, nei successivi 15 giorni, memorie difensive, prima dell’emissione del provvedimento.

La normativa prevede altresì che nei casi in cui il Daspo debba essere emesso in via di urgenza possa ovviarsi alla comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, fatta salva per l’interessato la possibilità di dare corso alle azioni previste per l’annullamento del provvedimento per la ritenuta assenza di urgenza nell’emissione del Daspo e per difetto quindi di procedura: ciò che non deve mancare è in questo caso un’articolata e specifica motivazione della gravità del fatto, della pericolosità del soggetto e dell’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il divieto di trasferta
Alle previsioni concernenti il divieto di inizio e la sospensione della competizione agonistica, che consentono al Prefetto di disporre il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive per esigenze di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo di grave turbativa, si aggiunge il nuovo art.7 bis.1 della legge 13 dicembre 1989, n.401 [2], introdotto con decreto legge n.119 del 2014.

La nuova previsione del divieto di trasferta per uno o due campionati nel caso di gravi episodi di violenza consente al ministro dell’Interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza), per una durata non superiore a due anni, di chiudere il settore ospiti e vietare la vendita di biglietti ai tifosi che risiedono nella provincia della squadra avversaria.

Sperimentazione della pistola elettrica
In via sperimentale le Forze di Polizia saranno dotate di pistola elettrica. La sperimentazione dovrà avvenire con le necessarie cautele per la salute e secondo principi di precauzione.

L’arresto in flagranza differita
L’art.4 del decreto-legge n.8 del 2007 (convertito in legge con modificazioni) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’arresto nella cosiddetta “quasi flagranza” per specifici reati, di cui all’art.8 della legge n.401 del 1989 [2].

In particolare, l’arresto è adesso consentito entro le 48 ore dal fatto, ma può essere disposto esclusivamente sulla base di documentazione video fotografica (con i connessi accertamenti per l’identificazione) e non più anche in relazione ad “altri elementi oggettivi”. Le ulteriori modifiche apportate con decreto legge n.119 del 2014 [8] consentono ora di procedere all’arresto con flagranza differita anche nei confronti di chi commette il reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.2 comma 1 del d.l. n.122 del 1993 [5], convertito con modificazioni dalla legge n.205 del 1993).

Tra le innovazioni in materia, si segnala quella che consente l’arresto anche in caso di violazione del divieto di accesso agli impianti sportivi non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 6 della medesima legge n. 401 del 1989 [2].

Con la modifica all’art.8 bis della legge n. 401 del 1989, viene altresì prevista la possibilità di procedere con giudizio direttissimo anche nel caso in cui si procede per il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Misure di prevenzione
Una novità di particolare rilievo, nel panorama degli strumenti offerti per il contrasto del fenomeno in esame, si rinviene nell’art.7 ter della legge n.401 del 1989 [2], introdotto dall’art.6 del decreto-legge n.8 del 2007 (convertito in legge con modificazioni), con il quale si permette di applicare le misure di prevenzione personali di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423, anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

In tale contesto si segnala, per la potenziale valenza nell’attività di contrasto dei fenomeni di “tifo violento”, la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni che siano nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare gruppi o persone dediti alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di chiunque, comunque, prende parte attiva alle violenze.

Per i profili operativi, va sottolineata la possibilità di procedere immediatamente al sequestro nel corso delle operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza, da sottoporre a convalida del presidente del Tribunale competente per le misure di prevenzione.

Il controllo degli striscioni
L’albo nazionale degli striscioni è stato istituito con determinazione n.26 dell’O.N.M.S. del 30 maggio 2012. L’art.2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8 [10], come introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2007 n.41 e modificato in sede di conversione del decreto legge n.119 del 2014, stabilisce che “sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993 n.122 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205”.

Con il generico riferimento anche ad “altre scritte o immagini” viene esteso l’ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza.

Divieti per le società organizzatrici dell’incontro
Gli artt.8 e 9 del decreto legge n.8 dell’8 febbraio 2007 [10] (convertito in legge con modificazioni) ed i successivi interventi operati con d.l. n.119 del 2014 [8] prevedono una serie di divieti in materia di rapporti economici tra società sportive che operano a livello nazionale e associazioni di tifosi e tifosi stessi, vietando la corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti dai divieti o prescrizioni di cui all’art.6 della legge n.401 del 1989 [2], o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale.

Sussiste il divieto di stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989 n.401 [2], aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all’art.20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005.

E’ previsto, inoltre, che le associazioni dei tifosi che ricevono sovvenzioni, contributi e altre forme agevolatrici, comunichino alla società l’elenco dei propri aderenti. Sono, altresì, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservano i divieti e le prescrizioni previste negli articoli in questione.
Sussiste altresì il divieto per le medesime società di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all’articolo 6 della legge n.401 del 1989 [2], ovvero a soggetti condannati nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

In sede di conversione del d.l. n.119 del 22 agosto 2014 [8] con la legge 17 ottobre 2014 n.146 è stato previsto, tramite l’aggiunta dei commi 3 bis e 3 ter all’art.9 del decreto legge n.8 dell’8 febbraio 2007 [10], l’onere a carico dei club di versare una quota dell’incasso (dall’1 al 3 %) per pagare gli straordinari delle forze dell’ordine addette alla sicurezza.

E’ attribuito al Prefetto il potere di irrogare, in caso di inosservanza dei decreti in parola, le sanzioni amministrative pecuniarie specificamente previste dagli artt.8 e 9 del citato decreto legge n.8 del 2007.

Altre prescrizioni per le società organizzatrici dell’incontro
In sede di conversione del decreto legge n.119 del 22 agosto 2014 [8], operata con la legge n.146 del 17 ottobre 2014, è stata prevista al comma 3.ter.1 dell’art.1 del d.l. n.8 del 2007 [10]:
– l’inapplicabilità ai minori di 14 anni dell’obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l’intestatario di ogni biglietto;
– l’inapplicabilità del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell’intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l’ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento.

Adeguamento degli impianti e programma straordinario per l’impiantistica sportiva. Titoli abilitativi per l’esecuzione di interventi sugli impianti sportivi tesi ad elevarne gli standard di sicurezza
Al fine di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi, l’art.10 del decreto legge n.8 del 2007 [10] (convertito con modificazioni a seguito della legge n.41 del 2007) aveva introdotto specifiche misure di accelerazione occorrenti all’esecuzione dei lavori (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta), anche attraverso l’eventuale convocazione di una conferenza di servizi.

Integrazione del sistema sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti

L’art.5 del decreto-legge n.8 del 2007 [10] (convertito in legge con modificazioni) introduce una integrazione all’art.1 septies, comma 2, del decreto-legge n.28 del 2003 [11], consentendo l’applicazione del divieto di acceso agli impianti sportivi anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo che comportano l’allontanamento dallo stesso per i comportamenti più gravi.

La durata del DASPO comminato per reiterate violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi è stata aumentata nel minimo (non inferiore ad un anno) e nel massimo (non superiore a tre anni) dal d.l. n.119 del 2014 [8]. La norma base (art.1 septies co.2 del d.l. n.28 del 2003 [11], convertito con modificazioni dalla legge n.88 del 2003) non richiede esplicitamente che la violazione riguardi la stessa violazione del regolamento d’uso già trasgredita, dovendosi prendere in considerazione la medesima condotta violativa di una qualsiasi disposizione del regolamento d’uso, purché avvenuta sempre nell’ambito dello stesso campionato.

Per il download della versione completa:
Commento al d.l. 22 agosto 2014 n.114 [12]