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Cartucce esplosive per la frantumazione delle rocce7 min read

Con circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.557/PAS/12055 del 14 agosto 2015 è stata affrontata la questione inerente il deposito, l’acquisto e l’utilizzo delle cartucce esplosive per la frantumazione delle rocce.

Cartucce esplosive frantumazione delle rocce_Chiarimenti [1]

Si tratta, nello specifico, di materiale esplodente che viene utilizzato sia in ambito edilizio che all’interno di cave e miniere. Sul mercato si possono rinvenire più tipologie di cartucce che, pur avendo la medesima funzione sopraindicata, sono state individuate sia quali esplosivi per uso civile, sia quali articoli pirotecnici.

Di fatto, possono presentarsi diversi provvedimenti di riconoscimento e classificazione:
– Cartucce munite di certificato CE del tipo, ai sensi della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, appartenenti alla Cat. P1-P2, corrispondenti alla I categoria T.U.L.P.S., denominate Autostem Cartridge e Autostem Booster Cartridge:
– Cartucce riconosciute e classificate con decreto del Ministro dell’Interno, ex art.53 T.U.L.P.S, nella 1 categoria, gruppo B, denominate Nonex Safety Cartridge;
– Cartucce munite di certificato CE del tipo, ai sensi della Direttiva 93/15 relativa all’immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile, classificate con decreto del Ministro dell’Interno in V categoria, gruppo A, denominate Boulder Buster Booster Cartridge e Boulder Buster Rimfire Cartridge;
– Cartucce munite di certificato CE del tipo, ai sensi della Direttiva 93/15 relativa all’immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile, classificate con decreto del Ministro dell’Interno nella I categoria, denominate Green Break Technology Safety Cartridge e Green Break Technology Auxiliary Cartridge.

Un’attenta analisi tecnica, fatta da esperti, delle relazioni tecniche descrittive delle miscele esplosive che compongono tali cartucce, ha accertato un’evidente compatibilità fra le stesse, pur se riconosciute e classificate in differenti categorie del T.U.L.P.S.

La circolare ministeriale prende in considerazione, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, le modalità di deposito, acquisto e utilizzo di tali cartucce che, essendo impiegate nelle cave, nelle miniere e nei cantieri edili per la demolizione controllata di rocce, di cemento armato ecc., non sono destinate al caricamento di armi comuni da sparo, non rientrano tra i prodotti di cui all’art.3, contenuto della licenza, Capitolo VI – Esercizi di minuta vendita – dell’Allegato B al Reg. T.U.LP.S. e pertanto non sono vendibili in tali esercizi commerciali.

La vendita di tali cartucce può avvenire unicamente da parte di depositi, debitamente autorizzati con licenza, di cui al Capitolo IV del citato Allegato B al Reg. T.U.L.P.S.. Il titolare di licenza di tali depositi non può effettuare la vendita al “dettaglio” (poiché in tal caso verrebbe meno la differenza con gli “esercizi di minuta vendita”), bensì è tenuto alla vendita del materiale esplodente, autorizzato con licenza, unicamente ad altri operatori commerciali del settore, titolari di licenza di P.S. ex art.47 T.U.L.P.S., o a titolari, o dipendenti dagli stessi autorizzati, di società o imprese muniti di nulla osta all’acquisto del questore e non di semplice permesso di porto d’armi o semplice licenza di fochino.

Tale autorità di p.s., dovrà accertare, in sede di rilascio del citato nulla osta, che il richiedente dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, e che abbia le conoscenze specialistiche per l’utilizzo di tali cartucce (abilitazione di cui all’art. 101 del Reg. T.U.L.P.S o licenza da fochino ex art.27 del D.P.R. n.302 DEL 1956), o che si avvalga di personale dipendente in possesso dei medesimi titoli specialistici.

Relativamente all’utilizzo delle cartucce esplodenti in esame si determinano le seguenti possibili opzioni:
– la società che intende utilizzare questi sistemi e non ha una licenza di deposito esplosivi permanente deve prima richiedere un nulla osta all’utilizzo presso l’autorità di P.S. del comune dove si svolge il lavoro e di seguito un nulla osta all’acquisto presso la Questura. In entrambi i casi è obbligatoria la presenza di un fochino o di un possessore di una autorizzazione all’utilizzo dei prodotti pirotecnici (fuochi artificiali)
– la società che intende utilizzare questi sistemi ed ha una licenza di deposito permanente per esplosivi deve richiedere il nulla osta all’utilizzo presso l’autorità di P.S. del comune dove viene svolto il lavoro. E’ sempre obbligatoria la presenza di un fochino o di un possessore di una autorizzazione all’utilizzo dei prodotti pirotecnici (fuochi artificiali).

Qualora tali cartucce vengano utilizzate in contesti che richiedono la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza ex art.57 T.U.L.P.S., come nel caso di “…farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa… ”, le Autorità di Pubblica Sicurezza potranno stabilire, in sede di rilascio di tale licenza, eventualmente a seguito di sopralluogo della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, ogni prescrizione ritenuta utile e necessaria, ai sensi dell’art.9 TULPS, ai fini della sicurezza pubblica.

Qualora, invece, l’utilizzo delle suddette cartucce avvenga nell’ambito di cave o miniere, lo stesso dovrà, altresì, rispettare quanto regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria.

Sono ammessi la detenzione ed il trasporto senza licenza su tutto il territorio nazionale:
– degli esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto;
– degli artifici pirotecnici fino ad un massimo di 25 kg di peso lordo (polvere più involucro) , escluso l’imballaggio, e non è più necessario effettuare la denuncia presso i Carabinieri del comune di residenza.

La classificazione delle cartucce utilizzate determinerà il limite da applicare.

A titolo di esempio, per le cartucce Autostem (riconosciute come pirotecnici P2 e non provenienti dalla vecchia classificazione come il Nonex ed il GBT), potranno essere detenute e trasportate circa 90 cartucce da 100 grammi (tipo 10032)

Decreto direttoriale 2015 sull’Autostem [2]

Si richiama il contenuto dell’art.97 Reg. Tulps:

“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell’articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti

Sotto il profilo autorizzatorio, occorre richiamare l’attenzione sui contenuti della certificazione di nulla osta all’utilizzo, rilasciata dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e prodromica all’ottenimento del nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.
Il nulla osta all’utilizzo, emesso dall’autorità locale di P.S. ai sensi dell’art.104 Reg. TULPS, deve contenere l’individuazione del ‘fochino’, l’esatta specificazione del materiale richiesto (tipo, classificazione) e l’indicazione della natura e della durata delle attività.
Deve, inoltre, essere espressamente valutata l’effettiva sussistenza della necessità di impiego della tipologia dei prodotti e nel quantitativo sia massimo che giornaliero richiesto, compresa la garanzia di non abusarne da parte della ditta.

In merito alla distribuzione sul mercato degli articoli pirotecnici va richiamata, infine, la circolare Min. Int. del 19 agosto 2015 di commento al d.lgs. 29 luglio 2015 n.123, recante “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)“.
Circolare sul decreto legislativo 29 luglio 2015 [3]