IN POCHE PAROLE …

Le misure adottabili nei confronti dei richiedenti asilo e le procedure di rimpatrio alla frontiera dei Regolamenti UE


Il decreto legge 12 giugno 2026 n.100, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”, ha previsto importanti modifiche alle misure adottabili nei confronti dei richiedenti asilo, in attuazione delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea.

Rischio di fuga del richiedente asilo 

Il nuovo art.5-sexies del d.lgs. n.142 del 2015, così come introdotto dal d.l. n.100 del 2026, prevede che il rischio di fuga relativo al richiedente asilo debba essere valutato caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze da esso elencate, tra cui la violazione dei provvedimenti di cui all’art.6-quater del medesimo decreto legislativo.

Misure alternative al trattenimento per i richiedenti asilo

Tra le principali novità introdotte dal d.l. n.100 del 2026 vi è sicuramente il nuovo art.6-quater del d.lgs. n.142 del 2015 che reca la disciplina delle misure alternative al trattenimento del richiedente, applicabili nei casi di cui ai precedenti artt.6, 6-bis e 6-ter (dunque a tutti i richiedenti asilo a prescindere dalla procedura nella quale siano coinvolti), laddove il Questore valuti che le stesse possano essere adottate efficacemente in luogo del trattenimento. Giova segnalare come, a differenza di quanto previsto dall’art.14 co.1-bis del T.U.Imm., per l’applicazione di queste misure non sia richiesto come condizione preliminare il possesso da parte dello straniero di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. Inoltre, per la misura dell’obbligo di dimora è prevista la possibilità di utilizzare strumenti di monitoraggio elettronici nel caso di collaborazione del richiedente alla sua identificazione. Anche l’obbligo di presentazione è rimesso alla collaborazione del richiedente alla propria identificazione. Trova applicazione la disciplina prevista dal richiamato art.14 co.1-bis T.U.Imm., ad esclusione del primo comma dello stesso. Competente alla convalida è il Tribunale (Sezione specializzata).

Trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n.142 del 2015

Il d.l. n.100 del 2026 ha modificato l’art.6 co.2 (e di conseguenza il comma 3) del d.lgs. n.142 del 2015, prevedendo che il trattenimento del richiedente asilo possa essere effettuato anche nelle strutture individuate per lo svolgimento della procedura di frontiera di cui al regolamento n.1348 del 2024. Tra le ipotesi di trattenimento di cui al medesimo comma 2, la previsione di cui alla lettera a-bis è stata sostituita e fa riferimento agli stranieri che abbiano presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. L’inosservanza degli obblighi di cooperazione di cui all’art.10-ter commi 2-bis e 2-quater del T.U. Imm. è richiamata ai fini delle valutazioni relative all’accesso ai dispositivi elettronici in possesso del richiedente ai sensi dell’art.10-ter comma 2-ter.

Il nuovo art.4 del d.lgs. n.142 del 2015 così come sostituito dal d.l. n.100 del 2026, prevede al comma 2 che in caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall’articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d’identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L’attestato nominativo certifica la qualita di richiedente la protezione internazionale, attesta l’identità dichiarata dall’interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell’art.1, co. l lett. c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al successivo comma 4.

Ai sensi del comma 5, il provvedimento questorile di trattenimento dovrà contenere nella motivazione le ragioni per le quali non possa essere applicata una delle misure alternative di cui al nuovo art.6-quater.

A differenza della precedente formulazione, è espressamente previsto che la disciplina dell’art.14 co.l-bis del T.U.Imm. non possa trovare applicazione, in coerenza con la introduzione del nuovo art.6-quater. Competente alla convalida e alle proroghe è il Tribunale (Sezione specializzata).

Il termine per presentare ricorso per Cassazione contro la decisione di convalida è stato elevato a 10 giorni.

Trattenimento del richiedente in procedura di frontiera

La rubrica dell’articolo 6-bis è così modificata dal d.l. n.100 del 2026 in “Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell’articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348”. Il nuovo comma 1 prevede la possibilità di trattenere il richiedente per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Viene richiamato il principio in base al quale, in attuazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l’accesso ai luoghi individuati ai sensi dell’art.54 § 3 del regolamento (UE) 2024/1348 durante l’esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all’ingresso nel territorio dello Stato (art.10-ter co.1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286).

Al successivo comma 2 è ribadito il principio di inapplicabilità del trattenimento laddove si possa ricorrere a misure alternative, tenendosi conto, in ogni caso, di quanto previsto dall’art.6-quater co.2. Il nuovo comma 2-bis prevede che al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento continui ad applicarsi la procedura di frontiera di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l’articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.25, nonché l’articolo 10-ter co.1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286.

Il trattenimento in parola non può protrarsi oltre i termini previsti dall’art.51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall’articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.

Il nuovo comma 3-bis chiarisce che quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 6.

Nel caso in cui, invece, la domanda sia rigettata nel termine di dodici settimane (comma 3-ter), il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale: si aprirà, in questo caso, la procedura di rimpatrio in frontiera di cui al regolamento n.1349 del 2024. Competente alla convalida e alle proroghe è il Tribunale (Sezione specializzata). Il termine per presentare ricorso per Cassazione contro la decisione di convalida è stato elevato a 10 giorni.

Nuove procedure e competenze con riferimento alla protezione internazionale 

Con riferimento alla procedura di protezione internazionale, il regolamento APR delinea chiaramente una scansione procedimentale fondata su tre fasi, che costituiscono momenti distinti e sequenziali:

  • la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale (presentata personalmente dal richiedente all’autorità competente);
  • la registrazione della domanda (che consiste nella attestazione della presentazione dell’istanza e nella rilevazione delle informazioni del richiedente previste all’art.27 APR);
  • la formalizzazione (che consiste nella redazione di un formulario contenente le informazioni relative alla domanda di protezione internazionale).

 

FASE DEFINIZIONE AUTORITÀ COMPETENTE TERMINI
Manifestazione di Volontà Momento iniziale in cui il richiedente esprime personalmente la volontà di chiedere protezione all’autorità competente. Commissioni territoriali (via soggetti convenzionati) per casi ordinari; Questure e Uffici di frontiera per trattenuti, detenuti e stranieri in accertamento. Immediata
Registrazione (art.27 APR) Attestazione della presentazione dell’istanza con rilevamento dati e inserimento nei sistemi informativi. Questura o Ufficio di polizia di frontiera competente. Entro 5 giorni (elevabili a 15 in caso di afflusso massiccio).
Formalizzazione (art.28 APR) Completamento della domanda con compilazione del formulario contenente tutte le informazioni relative alla richiesta. Commissioni territoriali (via soggetti convenzionati) o gestori centri di accoglienza; Questura per trattenuti/detenuti. 21 giorni (procedura ordinaria); 5 giorni (procedura di frontiera).
Documento rilasciato post-registrazione

Si tratta del documento nominativo con codice unico d’identità, fotografia generalità dichiarate, con validità temporanea fino al rilascio del documento definitivo post-formalizzazione. Quest’ultimo sostituisce il vecchio permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo

Tale impostazione ha richiesto una rivisitazione dell’attuale procedura disciplinata dal d.lgs. n.25 del 2008 e della ripartizione delle competenze tra gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti.

a) Manifestazione di volontà (art.26 APR)

Tale fase costituisce il momento iniziale di emersione della domanda e assume rilievo ai fini della attivazione del procedimento. Ai sensi delle modifiche introdotte dal d.l. n.100 del 2026, che ha novellato gli artt.3 co.2 e 26 del d.lgs. n.25 del 2008, sono competenti a ricevere la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale nello specifico:

– le Questure e gli Uffici di polizia di frontiera per le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale se formulate: dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356, durante gli accertamenti stessi; dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; dagli stranieri detenuti, oltre che dagli stranieri eventualmente rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio e messi a disposizione degli uffici immigrazione;

– le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in via ordinaria, ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 26, per il tramite di soggetti esterni convenzionati: nello specifico, nel caso di “presentazioni spontanee” di soggetti non rientranti nelle categorie da sottoporre a screening ovvero che, sottoposti a tali accertamenti, decidano di manifestare la volontà in un momento successivo.

Sul piano operativo, in tutti i casi in cui lo straniero manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale nel corso degli accertamenti dello screening gli operatori dovranno darne atto nel sistema gestionale SIA evidenziando l’apposito campo: in tal modo, a seguito del salvataggio della relativa sezione, il sistema trasmetterà il dato rilevato al SUA attraverso la generazione di un “id manifestazione” ovvero un codice univoco che identifica ciascuna richiesta. Tale previsione garantisce la tracciabilità a livello informatico di tutte le manifestazioni di volontà fatte sul territorio nazionale.

Laddove la manifestazione sia stata presentata ad una autorità diversa da quella competente alla registrazione, la stessa dovrà provvedere a trasmettere l’informazione al più tardi entro 3 giorni lavorativi.

Resta fermo il principio generale secondo cui la domanda si considera presentata quando la manifestazione di volontà è formulata personalmente ad una delle autorità competenti con le modalità sopra esposte.

b) Registrazione (art.27 APR)

La domanda viene registrata dalla Questura oppure dall’Ufficio di polizia di frontiera competenti attraverso la compilazione della apposita area del fascicolo dello straniero nel sistema SUA. Nel fascicolo confluiranno anche tutti i dati identificativi dello straniero raccolti nel corso dello screening, qualora lo stesso abbia avuto luogo. Al momento della registrazione della domanda si dovrà provvedere all’inserimento in Eurodac del foto-segnalamento dello straniero secondo la pertinente motivazione (Categoria 1), laddove tale adempimento non sia stato effettuato precedentemente.

Ai sensi della nuova disciplina prevista dal Regolamento Eurodac dovranno essere rilevati i dati biometrici di tutti i cittadini di Paesi terzi di età non inferiore a 6 anni.

La registrazione va effettuata entro 5 giorni dalla manifestazione di volontà, o dalla sua ricezione in caso di autorità diversa, elevabili a 15 giorni qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell’arco dello stesso periodo di tempo.

All’esito della conclusione della registrazione la Questura, o l’Ufficio di Polizia di Frontiera, dovrà rilasciare allo straniero il documento previsto dall’art.29 § 1 del regolamento APR, che verrà generato automaticamente dal sistema SUA al termine della stessa. Si tratta di un documento nominativo recante il codice unico d’identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento che attesta che la domanda è stata registrata, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare.

Tale documento ha validità temporanea fino al rilascio del documento prescritto dall’art.29 § 4 del regolamento APR.

c) Formalizzazione (art.28 APR)

Secondo quanto previsto dal nuovo impianto normativo la domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per il tramite di soggetti esterni con esse convenzionati.

Tuttavia, nel caso in cui il richiedente si trovi in accoglienza, tale incombenza è in carico agli Enti gestori dei centri. Gli Uffici Immigrazione delle Questure conservano, invece, la competenza nel caso di stranieri in stato di detenzione o trattenimento. In entrambi i casi si provvederà a formalizzare la domanda per il tramite del sistema SUA.

Il termine per la formalizzazione della domanda nel procedimento ordinario è di 21 giorni a condizione che il richiedente abbia la possibilità effettiva di realizzare tale adempimento. Nel caso, invece, di procedure di frontiera il termine scende a 5 giorni decorrenti dalla registrazione della domanda. In tale fase il ricorrente può completare ogni aspetto dell’istanza, provvedendo, altresì, a produrre tutti i documenti a sua disposizione necessari per motivarla.

A seguito della formalizzazione allo straniero verrà rilasciato il documento di cui all’art.29 § 4 APR, il quale, alla luce delle novità introdotte all’art.4 del d.lgs. 142 del 2015, sostituisce il permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, che pertanto gli Uffici Immigrazione, già a far data dall’entrata in vigore del decreto legge, non saranno più tenuti a rilasciare, fatta eccezione per i titoli già rilasciati e che, nelle more della definizione del procedimento teso al riconoscimento della protezione internazionale, necessitano di essere rinnovati, nonché nei casi in cui la domanda sia stata formalizzata prima del 12 giugno, e ricada quindi nella disciplina previgente.

Regime Transitorio (12 giugno – 31 ottobre 2026)

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici alle novità introdotte dalla normativa di recepimento del patto migrazione asilo, è stata prevista una disciplina transitoria, per regolamentare lo svolgimento delle procedure di protezione internazionale nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 31 ottobre 2026. Tale disciplina deroga in parte alla ripartizione delle competenze come sopra descritta, prevedendo che siano in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, e ad effettuare la registrazione e la formalizzazione della domanda per tutti i richiedenti, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera.

Nella fase transitoria a decorrere dal 12 giugno 2026, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell’art.27 del regolamento APR presso le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera competenti, senza necessità di compilare il modello C3, nonostante debbano essere comunque effettuati alcuni passaggi tecnici sul sistema SUA al fine di consentire l’avanzamento del fascicolo. All’esito della registrazione al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dal novellato art.4 co.l del d.lgs. n.142 del 2015, ovvero quello corrispondente al documento di cui all’art.29 § 1 APR.

Ai sensi dell’art.17 del d.l. n.100 del 2026, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi; tuttavia il tribunale decide in composizione monocratica.

Sull’applicativo SUA sarà possibile continuare a lavorare secondo le procedure operative legate alla disciplina precedente al 12 giugno 2026 oltre che con le nuove funzionalità che riflettono i flussi operativi derivanti dal riformato quadro normativo.

Invece per le nuove istanze, presentate a partire dal 12 giugno 2026, si procederà allo svolgimento dei controlli di screening (salvo che non si tratti di categorie esentate) sul portale SIA e alla lavorazione del relativo fascicolo del migrante generato automaticamente sul SUA, contenente le informazioni raccolte durante lo screening e riversate nel sistema unico asilo. Nel caso in cui lo screening non dovesse essere svolto, le operazioni relative alla manifestazione e alla registrazione dovranno essere effettuate direttamente sul SUA.

Indicazioni operative per le località di sbarco

Per i casi in cui le domande di protezione internazionale vengano presentate in fase di sbarco a seguito di screening, ove lo straniero manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale, la stessa verrà in prima battuta registrata all’interno dell’apposita area del gestionale SIA denominata “area protezione”: nella stessa verranno anche inseriti i dati relativi alla registrazione della domanda.

Tali dati saranno poi trasmessi al sistema SUA che provvederà alla creazione dl un fascicolo (ove confluiranno tutte le informazioni raccolte durante lo screening) e nel quale, con apposito accesso, le Questure nella cui Provincia ricadono i centri dedicati allo svolgimento delle procedure di frontiera che accolgono i migranti sbarcati dovranno provvedere ad effettuare degli ulteriori passaggi che consentano l’avanzamento del fascicolo sul sistema di tal modo che le commissioni territoriali competenti possano visualizzarlo e prenderlo in carico. Queste pratiche saranno visibili nelle code di lavoro delle suddette Questure a seguito dello svolgimento dei passaggi informatici necessari da parte delle Prefetture competenti.

La determina della commissione territoriale che conferma il preincanalamento nella procedura di frontiera verrà effettuata a seguito della registrazione della domanda in sede di sbarco.

 Procedure accelerate di Frontiera (artt.43-54 APR)

Il nuovo Regolamento APR (1348/2024) dispone che gli Stati Membri prevedano nella loro normativa nazionale delle procedure accelerate di frontiera da applicarsi ad alcune casistiche di domande di protezione internazionale in presenza delle condizioni delineate nel Regolamento.

Queste procedure, congiuntamente allo screening e alle procedure di rimpatrio alla frontiera (con cui presentano pertanto delle importanti interconnessioni applicative), costituiscono uno dei pilastri fondamentali dell’approccio europeo alla gestione delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne dell’UE.

Tale istituto, già previsto nell’ordinamento nazionale e che ha formato oggetto di diverse applicazioni nel corso dell’ultimo biennio nelle province di Agrigento e Ragusa, viene però rivisto nella sua essenza, con l’obiettivo di agevolare gli Stati nella possibilità di decidere rapidamente le domande che potrebbero, in presenza di alcuni presupporsi, risultare infondate o inammissibili e che siano presentate alla frontiera esterna, nonché di facilitare il rimpatrio di coloro al quali, all’esito di tale procedura, non sia stata riconosciuta la protezione internazionale.

L’applicazione di tale procedura si basa sul principio della fictio iuris di non ingresso: i richiedenti non sono autorizzati ad entrare nel territorio nazionale per tutta la durata della procedura e devono soggiornare in strutture dedicate alla frontiera esterna o in prossimità della stessa. In altri termini, coloro che all’esito della procedura di screening manifestino la volonta dl richiedere asilo, ovvero coloro che facciano domanda di protezione internazionale in frontiera, sebbene accedano da quel momento a tutte le garanzie previste per i richiedenti asilo acquisendone la qualifica, non possono fare ingresso sul territorio nazionale per tutta la durata della procedura laddove non soddisfino le condizioni. L’ingresso sul territorio nazionale verrà autorizzato al termine della procedura a meno che il richiedente non riceva una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e venga emessa una decisione di rimpatrio nel contesto della procedura di asilo in frontiera. Al fine di rendere effettiva la fictio del non ingresso è stato previsto che, per la durata dell’esame delle domande in procedura di frontiera, i richiedenti debbano soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati in ambito nazionale.

Pertanto, gli stranieri sottoposti a tali procedure verranno collocati a seguito di determinazione del competente Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione all’interno del circuito di accoglienza in alcuni centri governativi designati specificatamente a tale scopo, dove saranno tenuti a rimanere secondo quanto prescritto tramite motivato atto del Prefetto.

Nell’arco dello svolgimento delle procedure lo straniero, infatti, è tenuto a rimanere a disposizione delle autorità, atteso che lo stesso non è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale. Tale previsione di cui all’art.5-ter del d.lgs. n.142 del 2015, introdotto dal d.l. n.100 del 2026, recepisce la misura disciplinata dall’art.9 della Direttiva Accoglienza n.1346 del 2024, con l’obiettivo di assicurare la reperibilità del richiedente asilo nel corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, evitando movimenti secondari, ed è di obbligatoria applicazione nei casi di applicazione delle procedure di frontiera.

Durata massima delle procedure di frontiera

Il regolamento APR disciplina la durata massima delle procedure di frontiera che non possono superare le 12 settimane; tale termine inizia a decorrere dalla data della registrazione della domanda di protezione internazionale e termina nel momento in cui il soggetto non ha più il diritto o l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale. Il termine è comprensivo non solo della fase amministrativa relativa alla richiesta della protezione internazionale (formalizzazione, audizione e decisione da parte della competente Commissione Territoriale), ma anche della fase dell’eventuale ricorso e decisione da parte della competente autorità giudiziaria sul mento o sulla sospensiva proposta. Il termine non può essere sospeso o interrotto e nel caso in cui l’iter non venga concluso nel periodo previsto, la procedura di frontiera ha termine, la domanda verrà esaminata come una domanda ordinaria o accelerata e il soggetto verrà autorizzato ad entrare sul temtorio.

In sintesi:

  • 12 settimane dalla registrazione (comprensive di fase amministrativa e giurisdizionale), termine non può essere sospeso né interrotto;
  • entro 4 settimane dalla registrazione, la Commissione territoriale deve adottare la decisione ;
  • decorso il termine senza decisione giurisdizionale, il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio.

Presupposti di applicazione della procedura di frontiera:

L’art.43 dell’APR delinea i presupposti per l’applicazione della procedura di frontiera:

a) a seguito di una domanda presentata presso un valico di frontiera esterna o in una zona di transito di uno Stato membro. Ciò si riferisce ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che, non appena raggiungono un valico di frontiera di uno Stato membro alla frontiera esterna o una zona di transito di uno Stato membro, presentano una domanda di protezione internazionale;

b) a seguito di un rintraccio in relazione ad un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. Rispetto alla previsione dell’art.43 § l, lett. a), la situazione qui descritta riguarda i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale dopo essere stati fermati nel momento stesso dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro o in prossimità di tale frontiera .

c) a seguito dello sbarco nel territorio di uno Stato membro dopo un’operazione di ricerca e soccorso. Ciò si riferisce a una situazione in cui cittadini di paesi terzi o apolidi che sono stati soccorsi a seguito di un’emergenza in mare durante un’operazione di ricerca e soccorso (SAR) vengono condotti nel territorio di uno Stato membro dell’UE e presentano domanda di protezione internazionale;

d) a seguito di ricollocazione ai sensi dell’art.67 § 11 del regolamento (UE) 2024/1351.

A tal fine, ai sensi dell’art.54 APR, sono state comunicate alla Commissione UE le zone di frontiera o di transito, collegate alle località e alle strutture presso le quali potranno essere svolte le procedure di frontiera:

Zone di frontiera designate (art.54 APR)

Agrigento, Brindisi, Catania, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Crotone, Gorizia, Lecce, Matera, Messina, Ragusa, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Bari, Livorno, Napoli, Ortona-Chieti, Ravenna, Reggio Calabria, Roma (Civitavecchia), Salerno, Vibo Valentia, Ancona, Genova, La Spezia, Massa, Savona, Milano (aeroporti Linate e Malpensa), Varese (Malpensa), Roma (Fiumicino).

Analogamente a quanto attualmente previsto nella disciplina nazionale, la procedura accelerata di frontiera è facoltativa nella sua applicazione, in tutti i casi in cui ricorrano le circostanze previste dall’art.42 APR lett.a), b), d), e), g).

Tuttavia, in discontinuità rispetto al passato, è previsto che in alcuni casi la procedura di frontiera si applichi obbligatoriamente al ricorrere di alcune circostanze, e nello specifico quelle elencate nell’art.55 § 1 del regolamento APR:

  • il richiedente proviene da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20% (lista Eurostat);
  • il richiedente ha tratto in inganno le autorità con informazioni false o omissioni rilevant;
  • sussistono ragionevoli motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico degli Stati membri o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza pubblica o ordine pubblico;

Esclusioni dalla procedura di frontiera:

Ai sensi dell’art.53 del regolamento APR, la procedura di frontiera non potrà essere applicata, per espressa previsione normativa, ai minori stranieri non accompagnati a meno che non ci siano fondati motivi per ritenere che gli stessi rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.

In particolare i casi di esclusione riguardano

– Minori stranieri non accompagnati (salvo rappresentino pericolo per la sicurezza nazionale).

– Richiedenti con condizioni di salute fisica o mentale incompatibili con le strutture di frontiera.

– Persone vulnerabili valutate caso per caso secondo le linee guida del Ministero dell’interno.

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull’età del richiedente (ad esempio, straniero visibilmente maggiorenne che abbia dichiarato minore età) si potrà, nelle more dello svolgimento della procedura di accertamento dell’età (che comunque vanno attivate), procedere al pre-incanalamento in procedura di frontiera, essendo fatta salva la possibilità che lo stesso vi venga poi escluso qualora all’esito degli accertamenti dovesse essere confermata la minore età.

Il Patto europeo non prevede un’esenzione generalizzata delle persone vulnerabili dalle procedure di frontiera. Il sistema si fonda, piuttosto, su una distinzione tra situazioni di esclusione specifica e valutazione caso per caso, basate sulla possibilità che lo straniero portatore di esigenze particolari di accoglienza o procedurali possa trovare sostegno nei luoghi in cui la procedura di frontiera dovrà svolgersi. Ne consegue, quindi, che la vulnerabilità opera principalmente come criterio di valutazione dell’adeguatezza della procedura rispetto al caso individuale, piuttosto che come causa automatica di esclusione.

Infatti, ai sensi del nuovo comma 2 dell’art.28 del d.lgs. n.25 del 2008, è statuito che, fatto salvo quanto previsto dal par.I dell’art.53 APR in ordine ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), le procedure di cui al citato articolo 28 si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, all’esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell’interno (SOPs dei controlli preliminari di salute e vulnerabilità), ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.

In ogni caso, restano esclusi dalle procedure di frontiera i richiedenti rispetto ai quali, all’esito della compilazione della scheda sanitaria da parte del personale che ha svolto gli accertamenti di salute nel corso dello screening, siano state riscontrate condizioni di salute fisica o mentale che non possano essere gestite nell’ambito delle strutture dedicate alle procedure di frontiera (individuate alla lettera C della sezione 5 della scheda sanitaria), nonché tutti i soggetti che siano destinatari di una forma di tutela da parte dell’ordinamento (ad esempio, donne in stato di gravidanza).

Fasi operative della procedura di frontiera

Qualora all’esito dello screening sussistano i presupposti per l’applicazione della procedura di frontiera, gli Uffici Immigrazione attesteranno la manifestazione di volontà sul sistema SIA nella apposita sezione “protezione”, procedendo altresì ad un preincanalamento della stessa in procedura di frontiera dopo la registrazione della domanda nella richiamata sezione. All’esito di tali operazioni lo straniero verrà nuovamente fotosegnalato in Eurodac Cat.1 (richiesta asilo) e allo stesso verrà consegnato il documento di cui all’art.29.1 Regolamento APR, generato automaticamente dal SIA.

Il richiedente potrà essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti screening e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi siano strutture dedicate alle procedure di frontiera; tale trasferimento e l’accoglienza nei centri non costituiscono, comunque, autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell’obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità.

A partire dal 31 ottobre 2026, al termine della applicazione del regime transitorio, l’ente gestore del centro di accoglienza designato provvederà, al momento dell’arrivo dello straniero nella struttura, alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (entro il termine di 5 giorni dalla registrazione). Come sopra esposto, invece, nelle more del termine del regime transitorio saranno competenti alla formalizzazione delle predette istanze le Questure dei luoghi in cui hanno sede i centri per le procedure di frontiera.

Qualora sia stata determinata l’applicazione della procedura accelerata in frontiera da parte della Commissione territoriale competente per l’esame (rispetto al luogo di accoglienza) la decisione sulla domanda, è adottata dalla stessa Commissione territoriale entro le successive quattro settimane.

Impugnazione delle decisioni in procedura di frontiera

Avverso tale decisione è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla notifica (nuovo art.35-ter del d.lgs. n.25 del 2008) ed eventuali note difensive potranno essere depositate nei successivi 5 giorni. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. Lo straniero può, tuttavia, richiedere – con istanza depositata a pena di inammissibilità contestualmente al ricorso introduttivo – di essere autorizzato a rimanere.

Il giudice decide sull’istanza di autorizzazione a rimanere, ovvero, se del caso, sul merito del ricorso, entro i successivi 10 giorni; in ogni caso la decisione giurisdizionale deve intervenire entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. Decorso tale termine, qualora la decisione giurisdizionale non sia stata adottata, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dalla vigente disciplina.

Regolamento UE n.1351 del 2024 – A.M.M.R.

Nell’ambito della riforma del Sistema europeo comune di asilo, il Regolamento (UE) 1351/2024 sull’Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) introduce un nuovo quadro normativo volto a disciplinare la gestione delle domande di protezione internazionale e dei movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi all’interno dell’Unione europea, rafforzando i meccanismi di cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri e modificando i Regolamenti n.1147/2021 e n.1060/2021, nonché abrogando il Regolamento n.604/2013, c.d. “Dublino III”.

Le disposizioni introdotte dal Regolamento sono finalizzate ad assicurare una gestione più efficiente delle procedure di asilo e migrazione, attraverso una più chiara definizione delle responsabilità degli Stati membri, il potenziamento degli strumenti di coordinamento e la previsione di procedure uniformi per l’accertamento dello Slalo competente all’esame delle domande di protezione internazionale.

Il nuovo assetto normativo comporta per le attività svolte dagli Uffici Immigrazione delle Questure necessari adeguamenti alle misure organizzative e procedurali da adottare, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni previste dal Regolamento sul territorio nazionale.

Va osservato, in primo luogo, che la registrazione dei richiedenti avverrà al termine delle procedure di screening che seguono l’evento di sbarco, a differenza della registrazione dei richiedenti che avverrà sull’applicativo SUA per coloro che non devono essere sottoposti allo screening. Tale registrazione rappresenta l’avvio della procedura per determinare lo Stato membro competente, a differenza del Regolamento “Dublino III”, laddove i termini per la richiesta decorrevano dal fotosegnalamento. Nel caso in cui siano presenti i relativi indicatori e/o un riscontro positivo in Eurodac, già in questa fase bisognerà aprire un’evidenza Dublino, informandone la competente Unità.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo assumono particolare importanza le modifiche apportate alle procedure di determinazione dello Stato competente e ai relativi termini procedimentali. In particolare, il nuovo quadro normativo prevede una revisione delle tempistiche applicabili alle richieste di presa in carico (“Take charge“) e di ripresa in carico (“Take back“), ai termini per la risposta dello Stato richiesto, alle modalità di notifica e comunicazione delle decisioni adottate, nonché alle procedure e ai termini per l’esecuzione dei trasferimenti.

I termini della richiesta di presa in carico passano a due mesi dalla registrazione della richiesta ovvero un mese in caso di positività Eurodac/VIS, con risposte che andranno fornite entro un mese nel primo caso e due settimane nel secondo. Per quanto concerne le richieste di ripresa in carico, queste andranno presentate entro due settimane dalla ricezione della positività Eurodac, con una risposta che andrà recepita entro due settimane. I conseguenti trasferimenti manterranno una finestra temporale di sei mesi, ma i termini verranno estesi a tre anni, rispetto ai precedenti 18 mesi, in caso di irreperibilità o opposizione al trasferimento. Tali modifiche sono finalizzate a rendere più rapido ed efficace l’accertamento della competenza e a ridurre i tempi complessivi di definizione delle procedure, contribuendo al contempo a limitare i movimenti secondari e ad assicurare una maggiore certezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti.

Procedura di rimpatrio alla frontiera ai sensi del Regolamento UE n.1349 del 2024

La procedura in parola si applica solo ai cittadini di paesi terzi la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi degli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024/1348. Essa, pewrtanto, si baserà, in via esclusiva, sull’esecuzione delle decisioni delle Commissioni territoriali sul diritto di asilo di cui all’art.32 co.4 e 4 bis del d.lgs. n.25 del 2008.

Il cittadino di paese terzo la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato. Egli, pertanto, permane nella medesima condizione giuridica in cui si trovava durante la procedura di asilo in frontiera ed è tenuto a soggiornare per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non vi sia disponibilità in uno di tali luoghi, sarà possibile ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio nazionale.

Il termine di 12 settimane decorre dal giorno in cui il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere, vale a dire dal momento in cui è scaduto il termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di cui all’art.32 co.4 del d.lgs. n.25 del 2008 o è stata rigettata l’istanza di sospensiva associata al ricorso o è stato deciso nel merito il ricorso.

Tra le modalità esecutive della decisione di cui sopra, il nuovo art.4-ter del d.lgs. n.25 del 2008, introdotto dal d.l. n.100 del 2026, prevede che, con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall’art.4, § 5 del regolamento (UE) 2024/1349 e fatta salva la possibilità di adempiere all’obbligo in qualsiasi momento.

In questi casi si applica il nuovo art.10 co.2-septies T.U.Imm., che disciplina la procedura di concessione del termine per la partenza volontaria da parte del questore, specificando che il suddetto termine potrà avere una durata non superiore a quindici giorni e che, fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura (il modello del nuovo provvedimento questorile è caricato in SIA).

Al fine di limitare il rischio di fuga ove se ne evidenzino gli indicatori di cui all’art.13 co.4-bis T.U.Imm. sarà possibile applicare le misure alternative al trattenimento di cui all’art.14 co.l T.U.Imm..

Nel caso in cui non si riesca a dare esecuzione alla decisione di rimpatrio entro il termine massimo di 12 settimane, la procedura di rimpatno proseguirà secondo le prescrizioni della normativa di settore e lo straniero risulterà avere fatto ingresso sul territorio nazionale.

L’art.12 del d.l. n.100 del 2026 modifica e amplia la previsione del rischio di fuga di cui all’art.13 co.4-bis T.U.Imm., abroga il comma 6 dell’art.14 introducendo di conseguenza un nuovo art.14.1 in matena di ricorso per Cassazione contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative al trattenimento.

 

Utilizzo delle informative da trasmettere ai cittadini di paesi terzi in conformità al Patto sulla migrazione e l’asilo.

Le informazioni contenute nelle informative verranno fornite in una lingua che i cittadini dei Paesi Terzi comprendono o che ragionevolmente si possa presumere che comprendono.

Si riporta, a seguire, l’elenco degli opuscoli/leaflet informativi, organizzati per fase procedurale, corredati delle indicazioni relative ai casi in cui ne è prevista la fornitura alla persona interessata in formato cartaceo o elettronico e, se necessario, oralmente, con il supporto della mediazione linguistica.

1) Accertamenti di screening

Informativa relativa agli accertamenti di screening (informativa ai sensi dell’art.11 del Reg. 1356/2024):

    • Accertamenti alla frontiera esterna (art.5) – Attraversamento non autorizzato via mare o eventi SAR (Lampedusa e Pantelleria)
    • Accertamenti alla frontiera esterna (art.5) – Attraversamento non autorizzato via mare o eventi SAR
    • Accertamenti alla frontiera esterna (art.5) – Attraversamento non autorizzato via aria
    • Accertamenti all’interno del territorio (art.7)

Informativa relativa all’inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell’art.42 del Reg. 1358/2024):

  • Cittadini di paesi terzi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)
  • Cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)
  • Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato Membro (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)

 

2) All’atto della presentazione della domanda di protezione internazionale

Informativa relativa all’inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell’art.42 del Reg. 1358/2024):

  • Richiedenti protezione Internazionale (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)

Informativa relativa alle misure di accoglienza (informativa ai sensi dell’art.5 Dir. 1346/2024):

  • Accoglienza per adulti in fase di manifestazione (I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)
  • Accoglienza per minori non accompagnati/e sopra i 14 anni in fase di manifestazione (I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)
  • Accoglienza per minori accompagnati/e sopra i 14 anni in fase di manifestazione (I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)

 

3) Al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale o entro il termine per la sua registrazione

Informativa relativa alle misure di accoglienza (informativa ai sensi dell’art.5 Dir. 1346/2024):

  • Accoglienza per adulti in fase di registrazione (I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)
  • Accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera in fase di registrazione (I tuoi diritti e obblighi in accoglienza nell’ambito della
  • procedura di asilo alla frontiera)
  • Accoglienza per minori non accompagnati/e in fase di registrazione (I tuoi diritti e obblighi all’accoglienza)
  • Accoglienza per minori accompagnati/e in fase di registrazione (I tuoi diritti e obblighi all’accoglienza)

 

4) Entro la registrazione della domanda di protezione internazionale, se non fornita all’atto della presentazione della stessa

Informativa relativa all’inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell’art.42 del Reg. 1358/2024):

  • Richiedenti protezione internazionale (Perché i miei dati personali sono trasmessi a Eurodac?)

 

5) Quanto prima e, al più tardi, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale

Informativa relativa alla procedura di protezione internazionale (informativa ai sensi dell’art.8 del Reg. 1348/2024):

  • Procedura ordinaria per richiedenti adulti (Cosa devi sapere riguardo alla domanda di protezione interazionale)
  • Procedura di frontiera (Cosa devi sapere sulla proc edura di asilo alla frontiera)
  • Domanda reiterata (Cosa devi sapere quando presenti una domanda di protezione internazionale)
  • Procedura ordinaria per minori non accompagnati/e (Che cosa devi sapere sulla domanda di asilo)

Informativa relativa alla gestione dell’asilo e della migrazione (informativa ai sensi ai sensi dell’art.19 del Reg. 1351/2024):

  • Richiedenti protezione internazionale (Cosa devi sapere sul regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione)
  • Cittadini/e di paesi terzi risultati in soggiorno irregolare in un Paese UE+ (Cosa devi sapere sul regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione)
  • Richiedenti protezione internazionale (Cosa devi sapere sulla ricollocazione)
  • Beneficiari di protezione internazionale (Cosa devi sapere sulla ricollocazione)

 

6) All’atto del rilevamento dei dati biometrici

Informativa relativa all’inserimento dati in Eurodac per ogni categoria di inserimento (informativa ai sensi dell’art.42 del Reg. 1358/2024):

  • Informativa generale Eurodac (Cosa devi sapere su Eurodac)

Informativa relativa all’inserimento dati in Eurodac di particolari categorie di cittadini di Paesi terzi (informativa ai sensi dell’art.42 del Reg. 1358/2024):

  • Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell’ambito del quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)
  • Persone reinsediate nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento o di ammissione umanitaria (Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia?)
  • Beneficiari di protezione temporanea (Perché i miei dati personali sono trasmessi all’Eurodac?)

 

Tabella esplicativa elaborata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Situazione Leaflet ex art.8 da distribuire in fase di registrazione della domanda
1. Richiedenti adulti in procedura ordinaria, che presentano domanda per la prima volta – Procedura ordinaria per richiedenti adulti

– Condizioni di accoglienza per adulti

2. Richiedenti asilo incanalati in procedura di frontiera – Procedura di frontiera

– Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera

3. Richiedenti asilo per cui in fase di registrazione è evidente che si tratta di domanda reiterata incanalata in procedura ordinaria – Domanda reiterata

– Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera

4. Richiedenti asilo per cui non è immediatamente chiaro se si tratta di domanda reiterata – Procedura ordinaria per richiedenti adulti

– Condizioni di accoglienza per adulti

Se in una fase successiva emerge che la domanda era reiterata, distribuire anche il leaflet domanda reiterata

5. Richiedenti asilo che effettuano domanda reiterata incanalata in una procedura di frontiera – Domanda reiterata

– Procedura di frontiera

– Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera

6. Richiedenti asilo che effettuano domanda reiterata, dopo una prima domanda già esaminata in frontiera – Domanda reiterata

– Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera

7. Richiedenti asilo minori non accompagnati di età maggiore di 14 anni – Procedura ordinaria per minori non accompagnati

– Condizioni di accoglienza per minori non accompagnati

L’informativa deve essere fornita con il coinvolgimento del tutore legale o di altra persona designata alla salvaguardia del superiore interesse del minore e del suo benessere generale

8. Richiedenti asilo minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni In base al livello di maturità e istruzione, è possibile non distribuire il leaflet sulla procedura d’asilo per minori. In alternativa, sono pubblicati sulla pagina web della Commissione nazionale le info-grafiche da utilizzare con i minori non accompagnati di età inferiore a 14 anni
9. Richiedenti asilo minori accompagnati di età superiore ai 14 anni – Condizioni di accoglienza per minori accompagnati

Modalità operative

Al fine di documentare l’adempimento degli obblighi informativi, gli opuscoli leaflet saranno accompagnati da appositi moduli ricognitivi predisposti per le diverse fasi procedurali e per le specifiche casistiche previste dalla normativa. Tali moduli consentiranno di attestare l’avvenuta fornitura delle informazioni nell’ambito delle attività di screening della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, della registrazione della domanda e delle ulteriori procedure applicabili

I moduli contengono un collegamento ipertestuale per accedere ai materiali informativi sul sito web della Commissione Nazionale per il diritto di asilo: opuscoli e modulistica saranno disponibili in italiano e in più lingue individuate dall’Amministrazione per garantirne la più ampia accessibilità. In una fase successiva, il collegamento ipertestuale verrà sostituto con un QR code.


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