Le «armi bianche» e la detenzione di sciabole e spadini

Il panorama legislativo italiano in materia di armi si caratterizza per l’esistenza di svariate norme che affrontano, in maniera spesso disorganica e non coordinata, la questione definitoria e classificatoria in materia.

In via generale, le armi vengono distinte sul piano dottrinale in proprie ed improprie.

Nell’ambito delle armi proprie si rinvengono due macro – categorie, costituite dalle armi da sparo e dalle armi non da sparo.

Le armi da sparo possono essere armi da fuoco (quelle che lanciano proiettili utilizzando l’azione di esplosivo) e non da fuoco (quelle che lanciano proiettili utilizzando un’energia diversa dall’esplosivo, quale l’aria compressa, il gas compresso, ecc.).

Appartengono alle armi non da sparo le armi bianche.

TULPS – L’art. 30 TULPS, ai fini amministrativi, definisce come ‘proprie’ le armi da sparo e tutte le armi la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Per i profili penali, l’art.585 c.p. ricomprende nella qualificazione giuridica di arma, oltre a quanto già previsto dall’art.30 del  TULPS, anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Categorie di armi – L’art.4 della legge n.110 del 1975 riconduce le armi in quattro categorie: armi proprie comuni da fuoco e da sparo, portabili con relative autorizzazioni previste dall’articolo 42 del T.U.L.P.S. (art.4 co.4 L. n.110 del 1975); altre armi, sempre classificate proprie, per le quali non è prevista licenza di porto, quindi sottoposte a divieto assoluto, come pugnali, stiletti e simili, cosiddette armi bianche, compresi gli strumenti elencati nel comma 1, quali mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione; armi improprie, cioè quegli oggetti e strumenti portabili solo quando vi sia un giustificato motivo (art.4 co.2 della legge n.110 del 1975); armi improprie non considerate espressamente da punta o da taglio, portabili liberamente, ma anche queste sottoposte a giustificato motivo quando siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona (art.4 co. 2 seconda parte, della legge n.110 del 1975. In questa categoria rientrano anche le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, quando vengano adoperati come oggetti contundenti.

L’art.45 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 precisa che, ai sensi dell’art.30 TULPS, sono armi anche “…gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”. Queste ultime sono definite come «armi bianche» per il colore dell’acciaio lucidato. In questa categoria rientrano anche  quegli strumenti non specificamente elencati nella norma ma che, in ragione della loro naturale destinazione all’offesa della persona, devono considerarsi armi, come per esempio la sciabola e lo spadino, se muniti della punta e/o del taglio.

In ordine agli obblighi che sussistono in capo ai detentori di spade e/o spadini, recentemente sono state avanzate alcune richieste di chiarimenti da parte dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa e in particolare interrogativi circa il regime giuridico relativo alla detenzione ed al trasporto degli stessi, qualora i detentori siano militari in servizio ovvero si tratti di loro eredi ed aventi causa.

Regime giuridico delle sciabole e degli spadini con punta e/o taglio – Ai richiamati quesiti il Dipartimento della P.S. – Ufficio per l’Amministrazione Generale ha dato riscontro con nota del 17 gennaio 2020, in cui preliminarmente si evidenzia, per quanto riguarda il regime di detenzione delle armi bianche, e quindi anche della sciabola e dello spadino se presentano le caratteristiche di cui sopra, che le stesse sono sottoposte alla disciplina giuridica vigente per le armi in genere, il cui relativo acquisto può avvenire solo da parte di soggetti che siano preventivamente muniti del nulla osta all’acquisto (art.35 T.U.L.P.S.) ovvero della licenza di porto delle armi consentite a mente dell’alt. 42 T.U.L.P.S. mentre la successiva detenzione da parte del privato è soggetta all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S.. Peraltro, con l’atto di indirizzo del 24 giugno 2011 n.557/PAS/U/012164/10900(27)9 – diramato alla luce di alcune modifiche apportate all’art.38 T.U.L.P.S.-, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che l’obbligo della denuncia di detenzione armi riguarda anche le “armi bianche proprie”.

In ordine al porto delle armi bianche, l’art.4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 10, dispone che “salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”. Sussiste, pertanto, un divieto assoluto di porto delle armi, anche bianche, al di fuori dai predetti ambiti.

Riguardo, inoltre, al “trasporto” vige, ai sensi del secondo comma dell’art.34 T.U.L.P.S., l’obbligo dell’avviso all’Autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, il detentore della sciabola o dello spadino che intenda trasportarli in luogo diverso da quello di detenzione deve obbligatoriamente dame comunicazione al competente Ufficio di p.s..

Infine, per quanto concerne la certificazione medica in materia di armi, resta fermo per i detentori di “armi bianche” l’obbligo di presentazione del certificato medico all’atto del rilascio del nulla osta acquisto armi, come statuito dall’art. 35, comma settimo, T.U.L.P.S., mentre non sussiste l’obbligo di presentazione della certificazione medica ogni cinque anni, secondo quanto previsto dall’art.38 co.4 TULPS, novellato dal d.lgs. n.104 del 2018, atteso che tale obbligo si applica solo ai detentori di armi comuni da sparo.

Conclusioni Pertanto, tutti coloro che detengono una sciabola o uno spadino, laddove questi abbiano le caratteristiche sopra menzionate (cioè che abbiano la punta e/o il taglio) e siano quindi riconducibili alla categoria delle armi bianche proprie, hanno l’obbligo di presentazione del certificato medico, secondo le modalità sopra chiarite, salvo che non si tratti di appartenenti alle Forze di polizia, individuate dall’art.16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che, in luogo della presentazione del certificato, possono presentare una apposita attestazione di servizio, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza (art. 4 bis D.M. 28 aprile 1998).

 Regime giuridico delle sciabole e degli spadini privi di punta e taglio – Nel caso in cui, invece, la sciabola o lo spadino ab origine siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, per costituire un “accessorio d’ornamento dell’uniforme”, ovvero siano stati resi un mero “simulacro” e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un’arma, quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere. Conseguentemente, essi non necessitano delle sopra richiamate autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di denuncia di detenzione.

Tuttavia, con riguardo al “porto” della sciabola e dello spadino, pur non essendo “armi proprie bianche” conservano comunque la natura di strumenti atti ad offendere, e rimane, pertanto, fermo il divieto assoluto posto dall’art.4, secondo comma, della legge n.110 del 1975 secondo cui “senza giustificato motivo… non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa… nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona“.
In riferimento a quanto precede, ricorre, ad esempio, il “giustificato motivo di dover portare in luogo pubblico o aperto al pubblico” la sciabola o lo spadino nel caso in cui vi sia l’esigenza di dover corredare l’uniforme con la sciabola o lo stiletto in occasione di manifestazioni di carattere militare (giuramenti, feste nazionali, cerimonie, parate, ecc.).


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