Analisi dei contenuti del d.l. 24 febbraio 2026 n.23

d.l. 24 febbraio 2026 n.23

Il decreto legge 24 febbraio 2026 n.23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, è stato pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n.45 ed è operativo dal giorno successivo

  • “ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
  • ritenuta la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni;
  • considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
  • considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale”.

Il provvedimento consta di 33 articoli suddivisi in quattro capi, il primo dei quali, composto da 11 articoli, interviene con disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica concernenti diversificate le armi bianche, la violenza giovanile, le manifestazioni pubbliche e gli strumenti di tutela per le forze dell’ordine.

Il capo II (artt.12-25) contiene disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’interno; il capo III (artt.26-27) introduce nuove misure per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e in favore delle vittime del dovere; il capo IV (artt.28-33) interviene in materia di immigrazione e di protezione internazionale, con la previsione, tra l’altro, dell’obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l’accertamento dell’identità e l’introduzione della protezione complementare per la tutela della vita privata e familiare.

Le misure a tutela della sicurezza pubblica si caratterizzano per significativi inasprimenti sanzionatori e modifiche che interessano il codice penale e quello di rito, il codice della strada, il TULPS e le misure di prevenzioni personali cc.dd. ‘atipiche’, sia monitorie che interdittive.

 

1) Sanzioni penali e amministrative su armi e coltelli

L’art.1 modifica la legge n.110 del 1975, con la previsione di un nuovo reato per coloro che portano fuori casa lame affilate o appuntite superiori a cm.8. La pena prevista (reclusione da 6 mesi a 3 anni) si applica anche nel caso delle c.d. lame “tipizzate”, come coltelli pieghevoli di misura pari o superiore a cm.5 muniti di meccanismi di blocco, coltelli a farfalla o lame camuffate.

Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d’armi, applicabili dal prefetto.

Più nello specifico, sono introdotti tre nuovi commi nell’art.4 della legge n.110 del 1975:

Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis.

Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309”.

 

L’art.4 bis della legge n.110 del 1975, ora rubricato “porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”, espande la condotta punibile ricomprendendo, oltre al porto senza licenza di un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, anche il porto di “strumenti con lama a due tagli e a punta acuta” (art.1 co.1 lett.b del decreto in commento).

Di fatto, il nuovo divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere è così articolato:

a) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni – art.4 co.8 della legge 18 aprile 1975 n.110 (art.1 co.1 lett.a del decreto in commento);

b) divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, – art.4-bis1 della legge 18 aprile 1975 n.110 – (art.1 co.1 lett.b punto 1).

In entrambi i casi il Prefetto può applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d’armi ovvero il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione, da parte dell’organo accertatore, all’autorità giudiziaria competente. E’ prevista, altresì, la confisca dei predetti strumenti (art.1 co.1 lett.a e lett.b punto 3).

Il riferimento al “giustificato motivo” potrà comportare criticità interpretative in ambiti particolari come quello della caccia, ove è consuetudinario l’uso del coltello classico pieghevole c.d. “tattico”, ma anche l’uso del “coltellino da tasca” in città o fuori dal contesto venatorio costituirà oggetto di contestazione, soprattutto oltre i 5 cm di lama.

L’introduzione del nuovo art.4-ter nella legge 18 aprile 1975 comporta che se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (art.1 co.1 lett.c del decreto in commento).

Per i reati inerenti il porto di armi bianche, commessi dai minori di anni 18, il genitore può essere sanzionato da 200 a 1.000 euro.

Con la previsione di un nuovo art.4-quater co.1, 2, 3, 4 e 5 della legge 18 aprile 1975 n.110 viene, altresì, introdotto il divieto di vendita ai minorenni – anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – di talune armi cd. “improprie”, in particolare di strumenti da punta e taglio che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell’offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità” (art.1 co.1 lett.c).

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del divieto, irrogata dal Prefetto, e con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività disposta dall’Autorità competente – nuovo art.4-quater, co.6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1975 n.110 (art.1 co.1 lett.c).

Le disposizioni di cui all’articolo 4-quater co.3 e 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, inerenti i sistemi di verifica per gli acquisti on line ed i correlati provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Rispetto all’originaria formulazione del decreto viene meno la previsione dell’obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico ove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita, a carico dell’esercente l’attività di vendita dei coltelli.

Il testo dell’art.4-quinquies, che obbligava gli esercenti a registrare l’identità degli acquirenti di coltelli con lunghe lame, compresi i classici da cucina prevedendo – in caso di inottemperanza – la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000, irrogata dal Prefetto, è stato eliminato verosimilmente per le ricadute che avrebbe coinvolto supermercati e ferramenta, negozi di casalinghi e grandi magazzini, oltre gli esercizi ‘specializzati’ (coltellerie).

L’art.1 co.2 del decreto in commento inserisce, tra i reati ostativi all’ingresso in Italia di cui all’art.4 co.3 del d.lgs. n.286 del 1998 (T.U. Imm.), anche le seguenti fattispecie per le quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.):

  • alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art.381 comma 2, lett.m),
  • porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio (art.381, comma 2, lettera m-sexies p.p.)

 

2) Misure contro la violenza giovanile

Il decreto-legge amplia i casi in cui può essere disposto l’ammonimento del Questore nei confronti dei minori, introdotto dall’art.5 del d.l. 5 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n.159, includendo, per le previsioni dei reati spia, anche le ipotesi di lesione personale, rissa, minaccia e violenza privata quando sono commessi con armi o strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Viene, così, superato l’attuale limite del riferimento ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

Al fine di rafforzare l’azione educativa e di controllo sui minori, nel caso in cui taluno dei reati così ampliati risulta commesso successivamente all’ammonimento del Questore rivolto al minore di età superiore agli anni 14, è introdotta (analogamente a quanto ora previsto nel caso di uso delle armi bianche da parte dei minorenni) una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (art.2 co.1 lett.a).

Analoga sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto, è, altresì, introdotta per i casi di ammonimento del Questore ai sensi dell’art.7 della legge n.71 del 29 maggio 2017 (c.d. ammonimento per bullismo e cyberbullismo) nei confronti di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo (art.2 co.2 del decreto in commento).

 

3) Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato

In termini sostanzialmente difformi dalle linee di indirizzo precedentemente fissate dalla c.d. riforma Cartabia viene ripristinata per il furto commesso con destrezza ai sensi dell’art.625 co.1 n.4 c.p. la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità

L’art.3 del decreto in commento introduce nel codice penale l’art.628 bis, rubricato “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”, in forza del quale la pena è particolarmente rigorosa (reclusione da 10 a 25 anni e multa da euro 6.000 a euro 9.000) se il fatto è commesso “in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori” “da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”,

Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 c.p. o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61 c.p., la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

“Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”.

 

4) Misure a tutela del personale scolastico

Nella prospettiva di una maggiore tutela per il personale scolastico, che tuttavia non ricomprende coloro che svolgono le attività ausiliarie funzionali, viene esteso l’ambito applicativo dell’articolo 583-quater c.p., ora rubricato “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.

Il riferimento agli operatori con funzioni di accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario, agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive è stato aggiunto rispetto all’originaria formulazione della rubrica, unitamente ad un nuovo terzo comma dell’art.583 quater c.p..

Gli atti di violenza perpetrati nei loro confronti sono puniti con la pena aggravata della reclusione da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni (art.11 co.1). E’ previsto, altresì, in caso di episodi violenti nei contesti scolastici, l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art.380 c.p.p.).

 

5) Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica

L’art.7 co.1 del decreto in commento estende la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’A.G., di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale, oltre alle ipotesi già previste nell’attuale art.4 co.1 della legge 22 maggio 1975 n.152 (c.d. legge Reale) relative all’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, alla perquisizione sul posto:

  • nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone;
  • per l’accertamento dell’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere.

 

6) Disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

a) il ‘fermo preventivo’ in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Il secondo comma dell’art.7 introduce nel decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978 n.191, l’art.11 bis, ai sensi del quale:

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n.152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
  2. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
  3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”.

La nuova tipologia di “fermo preventivo” conferisce agli ufficiali e agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e in presenza di attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di accompagnare nei propri uffici e di trattenervi per non oltre 12 ore, per i conseguenti accertamenti di polizia, soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante cortei o manifestazioni, ossia le “persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche”.

Il p.m., ricevutane l’immediata comunicazione, può disporre il rilascio se mancano i presupposti.

Rispetto all’originaria stesura del decreto è stata inserita, quale ulteriore presupposto per l’adozione della misura, la sussistenza di un pericolo attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

b) depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore

L’art.9 del decreto in commento apporta modifiche significative all’art.18 TULPS., in un’ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili.

In primo luogo vengono depenalizzate le sanzioni previste per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore. In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000, estese anche all’ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (art.9 co.1 lett.a n.1).

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (art.9 co.1 lett.a n.2).

Per il mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Le sanzioni amministrative, così introdotte, sono irrogate dal Prefetto (art.9 co.1 lett.a n.3).

E’ altresì depenalizzata, con la modifica del terzo comma dell’art.24 TULPS e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, la disobbedienza all’ordine di scioglimento della riunione o dell’assembramento, attualmente punita con l’arresto e l’ammenda fino a 413 euro (art.9 co.1 lett.b).

Viene, infine, modificato il primo comma dell’articolo 654 c.p. in tema di “grida e manifestazioni sediziose”, già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (art.9 co.2).

In merito alle connotazioni delle prescrizioni e dei divieti imposti dal Questore giova evidenziare che la Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 17 luglio 2025, ha espresso il parere n.919/2025 in esito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni cittadini contro un provvedimento con il quale era stata vietata, ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S., una pubblica manifestazione regolarmente preavvisata.

Il supremo Consesso amministrativo ha respinto il ricorso, confermando la discrezionalità tecnica del Questore di poter valutare gli “elementi di fatto, precisi, circostanziati e non irragionevoli”, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, così da integrare i comprovati motivi previsti dalla legge per limitare legittimamente la manifestazione, nonché la possibilità di attingere, ai fini dell’istruttoria prodromica al provvedimento, ad “elementi conoscitivi posseduti per effetto della preventiva attività informativa”, anche condotta sui social network e sulle fonti aperte.

In quanto adottato nell’esercizio esclusivo delle funzioni di responsabilità tecnico-operativa di gestione delle situazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nella provincia di competenza, il provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell’art.18 del TULPS deve considerarsi definitivo e quindi non ricorribile gerarchicamente al Prefetto, poiché, pur essendo emesso da un organo non di vertice dell’Amministrazione, esprime, per le valutazioni derivanti dall’analisi tecnica del complesso patrimonio informativo, la volontà definitiva dell’Amministrazione di competenza.

La depenalizzazione sopra richiama comporta, tuttavia la competenza prefettizia ad irrogare le sanzioni.

Art.18 Tulps modificato

c) divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico, misure accessorie ed obbligo di comparizione dinanzi alla p.g.

Una nuova misura cautelare a carattere interdittivo è prevista dall’art.10 del decreto in commento, in forza del quale il giudice, con la sentenza di condanna per uno dei delitti riportati a seguire, può disporre divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.

Il catalogo dei delitti in questione ricomprende:

  • attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  • attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280-bisp.);
  • devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art.285 c.p.);
  • violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art.338 c.p.) anche se aggravato (art.339 c.p.);
  • devastazione e saccheggio (art.419 c.p.);
  • strage (art.422 c.p.);
  • incendio (art.423 c.p.);
  • danneggiamento seguito da incendio (art.424 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dal 425 c.p. (es. se il fatto è commesso su edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole);
  • attentato alla sicurezza dei trasporti (art.432 c.p.);
  • omicidio volontario (art.575 c.p.), anche nella forma tentata;
  • omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.);
  • lesioni personali se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art.583 c.p. o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (art.585 c.p.), ovvero se il fatto è commesso, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, in danno dei soggetti di cui all’art.583-quaterp., così come modificato dall’art.11 del decreto in commento.

L’art.10 co.2 del decreto in commento aggiunge che, con la medesima sentenza di condanna, il giudice può anche disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

  • obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;
  • obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
  • sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
  • divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

Un ulteriore effetto accessorio alla misura disposta dal giudice è costituito dall’obbligo a comparire, rimesso alla competenza dell’autorità provinciale di p.s..

Il terzo comma dell’art.10 stabilisce, infatti, che “il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni” per le quali opera il divieto stabilito dal giudice.

Va evidenziato che, a differenza della struttura del c.d. Daspo aggravato in occasione delle manifestazioni sportive, da cui pare mutuata questa prescrizione, non è qui previsto alcun iter di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, né operano richiami diretti all’art.6 della legge 13 dicembre 1981 n.401.

Di fatto, è sufficiente che la prescrizione sia disposta “con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto”.

La violazione, tanto del divieto o degli obblighi stabiliti dal giudice, quanto dell’obbligo stabilito dal questore, è punita con la reclusione da 4 mesi a 1 anno (articolo 10).

 

7) Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche

L’art.4 del decreto in commento modifica la disciplina dei provvedimenti interdittivi previsti dagli artt.9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, rispettivamente gli ordini di allontanamento e il divieto di accesso in determinate aree urbane.

L’ordine di allontanamento è attualmente adottato nei confronti di chi impedisce l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di presidi sanitari, di scuole, università, di luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, di aree urbane destinate a pubblici spettacoli, oltre che nei confronti di chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, l’attività di parcheggiatore abusivo o l’accattonaggio.

Ora la misura, con una formula tanto più ampia quanto indefinita, viene estesa anche nei confronti “di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza” (art.4 co.1 lett.a n.1).

Il divieto di accesso o Daspo urbano, introdotto dall’art.10 del decreto legge 20 febbraio 2017 (c.d. ‘decreto Minniti’) e adottato in caso di reiterazione delle condotte che comportano l’ordine di allontanamento se da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, viene ora esteso, con l’aggiunta di un nuovo comma 3 bis, anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art.4 co.1 lett.b n.4).

In aggiunta ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose e alle lesioni personali gravi o gravissime arrecate a personale sanitario /ausiliario o a ufficiali/agenti di p.s./p.g., per i quali è già previsto, viene, infine, introdotto l’arresto in flagranza differita anche nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art.4 co.1 lett.b n.6).

Dopo il comma 3 del citato art.9 del d.l. n.14 del 2017, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di 6 illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975 n.110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all’articolo 10, comma 1, ordinano l’allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata”.

Questa disposizione – si legge nello Schema di accompagnamento al decreto – tiene conto, istituzionalizzandola, dell’esperienza maturata ‘sul campo’ attraverso le ordinanze adottate da alcuni prefetti in applicazione della direttiva del Ministro dell’interno del 17 dicembre 2024, finalizzata ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti urbani a maggior rischio, come, ad esempio, le c.d. “piazze di spaccio” di stupefacenti, le zone interessate dalla movida notturna e quelle contrassegnate da particolare degrado ambientale.

Lo strumento finora adoperato dal prefetto, in tali contesti, è stata l’ordinanza di cui all’articolo 2 del Regio decreto18 giugno 1931 n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, caratterizzata dalle condizioni di urgenza o di grave necessità pubblica dell’intervento. Con la norma che si introduce, si intende stabilizzare una procedura volta a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

E’ previsto, pertanto, che il Prefetto possa individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, specifiche zone (c.d. zone rosse) caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l’allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti, reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere (art.4 co.1 lett.a n.2 del decreto in commento).

 

8) Misure accessorie per spaccio di stupefacenti

L’art.5 del decreto in commento inserisce la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli o di altri beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati o che abbiano agevolato il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti quale misura accessoria per i reati previsti dall’art.73 del T.U. in materia di stupefacenti (D.P.R. n.309 del 1990).

 

9) Disposizioni penali in materia di sicurezza stradale

L’art.8 del decreto in commento introduce nell’art.192 del codice della strada il comma 7 bis, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità.

Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, con l’arresto in flagranza differita, ora previsto dal nuovo comma 1 ter dell’art.382-bis c.p.p., “quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale”. In tal caso resta comunque applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

 

10) Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Con l’art.6 del decreto in commento si interviene in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, dando continuità, mediante l’autorizzazione di una spesa pari a 19 milioni di euro annue anche per il triennio 2025-2028, già prevista dalle precedenti disposizioni in materia di risorse statali da destinare all’implementazione delle suddette tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Si dispone, altresì, l’implementazione di 29 milioni di euro a partire dal 2026, per le risorse del Fondo sicurezza urbana e la possibilità per i comuni di destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali. Ulteriori disposizioni sono state inserite, da ultimo, per recuperare risorse finanziarie anche provenienti da altre fonti (tassa di soggiorno, proventi delle contravvenzioni stradali, ecc.) per incentivare le iniziative di sicurezza urbana, compreso il pagamento dei predetti compensi.

Viene meno, nel testo del decreto, l’originaria previsione di un fondo da 50 milioni di euro per il rafforzamento dell’azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria.

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Modifiche al codice di procedura penale

Tra le disposizioni di cui al capo II meritano particolare attenzione le modifiche procedurali concernenti l’art.335 c.p.p. e l’introduzione dell’art.335 quinquies c.p.p. per la disciplina delle attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, con la previsione di un nuovo modello di registro per l’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.

 l’annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione

L’art.12 del decreto legge nell’ottica di incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia – si legge nella scheda di sintesi pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia – integra l’art.335 c.p.p. con un nuovo comma 1 bis.1 ai sensi del quale, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio, legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), il P.M. procede all’annotazione preliminare, in separato modello – destinato ad affiancarsi all’ordinario registro degli indagati e da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia (art.13) – del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro (articolo 12 del decreto in commento).

Il riferimento all’evidenza di un fatto che ab initio appaia come legittimo e doveroso esercizio dei compiti d’istituto e dunque riconducibile ad una o più cause di giustificazione previste dalla legge (adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, uso legittimo delle armi, legittima difesa, stato di necessità) mira ad escludere la sussistenza di una ‘doverosità’ a procedere all’automatica iscrizione nel registro degli indagati, da parte del p.m., degli ufficiali o agenti di polizia.

Il fondamento di questo assunto è evincibile, sul piano processuale, dalla formula di proscioglimento dell’imputato che viene adottata ai sensi dell’art.530 co.1. c.p.p. (fatto che non costituisce reato) quando viene riconosciuta la sussistenza di una scriminante e dalla doverosità di una richiesta di archiviazione da parte del p.m. ai sensi dell’art.408 co.1 allorché il fatto sia da subito qualificabile come “non reato”, soprattutto alla luce dell’attuale formulazione della norma all’indomani della riforma Cartabia (d.lgs. n..150 del 2022) che fa riferimento ad una notitia criminis infondata o tale da non consentire una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L’argomento finora utilizzato a sostegno dell’iscrizione nel registro degli indagati come ‘atto dovuto’ anche nel caso di un’evidente sussistenza di una o più cause di giustificazione, con la correlata informazione di garanzia di cui all’art.369 c.p.p., è da individuarsi nell’art.116 del d.lgs. n.271 del 1989, recante norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che “se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’art.360 del codice” che, in tema di accertamenti tecnici non ripetibili, stabilisce che di essi, a pena di nullità degli atti, debbano essere preventivamente avvisati “la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori”.

Proprio la necessità di evitare il rischio della nullità e, quindi, dell’inutilizzabilità delle risultanze dell’autopsia in presenza di eventuali prove o indizi di colpevolezza a carico dell’autore del fatto, avrebbe finora indotto ad attribuire a quest’ultimo (non necessariamente un operatore delle Forze di Polizia, ma anche un privato) il ‘titolo’ a partecipare agli accertamenti unitamente al difensore di fiducia o d’ufficio.

In altri termini, la partecipazione e il diritto a fruire delle garanzie difensive avrebbero dovuto necessariamente comportare l’iscrizione nel registro degli indagati e l’informazione di garanzia, prevista come obbligatoria in tutti i casi in cui debbano compiersi atti a cui il difensore ha diritto di assistere.

Se tuttavia è comprensibile, da un lato, che il p.m. debba poter attivare accertamenti tecnici anche ove sembrerebbe non sussistere un ‘sospetto di reato’ – basti pensare all’obbligatoria sottoposizione a riscontro diagnostico dei cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica (art.37 co.1 D.P.R. n.285 del 1990, recante il Regolamento di polizia mortuaria), circostanza di fatto ricorrente nel caso di morti violente – non può ignorarsi l’effetto ‘sociale’ e mediatico, in termini di immediato danno reputazionale, che l’assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini da parte di un operatore di polizia comporta, ove pure risulti aver evidentemente agito sotto la copertura di una scriminante.

Nella prospettiva di arginare quest’ultima conseguenza, l’intervento governativo recepisce la proposta di estendere alla persona il cui nome sia stato annotato nel nuovo modello le facoltà di difesa previste per l’indagato. In questo modo, il soggetto iscritto nel registro degli ‘annotati’ e non più degli indagati, per l’evidente sussistenza di una causa di giustificazione, potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili avvalendosi di un proprio legale.

L’obiettivo è quello di preservare la sussistenza delle garanzie difensive nei confronti della persona che, ora in veste di annotato e non di persona sottoposta alle indagini, risulta aver ‘evidentemente’ operato in presenza di una causa di giustificazione. Sul piano pratico, viene evitato lo ‘stigma’ dell’iscrizione nel registro degli indagati, sebbene resti inalterato l’onere di anticipare le spese per gli adempimenti di cui all’art.360 co.3 c.p.p., che riconosce a i periti e difensori delle parti di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

La modifica normativa, sotto quest’ultimo aspetto, assume un carattere meramente nominalistico, non scongiurato dal successivo art.14 del decreto, che estende il rimborso delle spese legali di cui all’art.22 del d.l. n.48 del 2025 (fino a 10.000 euro per ciascun grado di giudizio) anche a chi le abbia sostenute per effetto dell’annotazione nel nuovo modello di registro, mentre una più convinta soluzione avrebbe potuto essere quella di riconoscere ad ogni appartenente alle forze dell’ordine, ‘annotato’ o ‘indagato’ per fatti commessi nel legittimo o esercizio delle sue funzioni, il diritto a fruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato, quale previsto dal D.P.R. n.115 del 2002, indipendentemente dai limiti di reddito stabilito, per la generalità dei casi, dall’art.76 del medesimo D.P.R., ferma restando la possibile rivalsa in caso di un riconoscimento di colpevolezza a suo carico.

l’indicazione dei termini entro cui il P.M. deve chiedere l’archiviazione

Il provvedimento ridefinisce anche i termini entro cui il P.M. deve condurre le attività di indagine in presenza di evidenti cause di giustificazione, che comportano la diversa annotazione nel registro parallelo riservato ai cc.dd. ‘annotati’.

L’intervento mira a contenere gli effetti che le ricorrenti dilatazioni dei tempi processuali possono determinare sull’operato degli agenti, prima che ne sia definita la posizione processuale. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione di massima, se si considera che la mancata previsione della perentorietà di tali termini non determina significative conseguenze in caso di inosservanza.

Il nuovo art.335-quinquies c.p.p. delinea una triplice possibilità:

a) ove risulti evidente la sussistenza di cause di giustificazione ed i fatti risultino non controversi, né si ravveda l’esigenza di disporre accertamenti tecnici, il p.m. deve chiedere l’archiviazione entro 30 giorni della persona nel nuovo modello;

b) qualora ritenga di non poter prescindere da accertamenti, ivi compresi quelli previsti dall’art.360 cpp, il p.m. è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall’iscrizione nel nuovo registro degli ‘annotati’, ed entro i trenta giorni successivi deve determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione, dal che discende che ove ritenga di non poter chiedere l’archiviazione non potrà far altro che provvedere all’iscrizione nel registro degli indagati e così proseguire le indagini preliminari secondo l’ordinario percorso indicato nel codice di rito;

c) ove si renda necessario procedere all’incidente probatorio, che ad ogni effetto costituisce un’anticipazione del dibattimento processuale, non potrà che provvedersi all’iscrizione nel registro delle persone sottoposte alle indagini.

 

Art.335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione)

  1. Nei casi di cui all’articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
  2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’art. 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. All’esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
  3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis.
  4. Se il pubblico ministero procede all’iscrizione ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all’articolo 405 decorrono dalla data dell’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1.

 


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