Le indicazioni operative del Ministero dell’Interno
Circ. Min. Int. prot.7214 del 5 febbraio 2026
L’articolo 28 del d.l. 11 aprile 2025 n.48, convertito in legge dall’art.1 co.1 della legge 9 giugno 2025 n.80, ha autorizzato gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
Con un recente atto di indirizzo, formalizzato con circolare prot. 7214 del 5 febbraio u.s., il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito alcune indicazioni applicative alla luce del consolidamento del provvedimento normativo, operato dalla menzionata legge di conversione.
Va premesso che la previgente disciplina limitava il porto d’armi senza licenza, attribuito comunque soltanto ai fini della difesa personale, ai seguenti soggetti:
- al Capo della Polizia, ai Prefetti, ai Viceprefetti, agli Ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali di Pubblica sicurezza, ai pretori e ai magistrati addetti al Pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, relativamente alle armi di cui all’articolo 42 del TULPS, e dunque a qualunque arma lunga da fuoco, alle rivoltelle e alle pistole di qualunque misura, nonché ai bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri;
- agli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, relativamente alle sole armi di cui sono muniti, e cioè quelle in dotazione ufficiale, a termini dei rispettivi regolamenti;
- agli altri agenti di pubblica sicurezza, ai quali tale qualifica sia riconosciuta dal Ministro dell’interno o dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907 n.690, o di altre disposizioni speciali, relativamente alle armi di cui sono muniti, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno.
L’articolo 28 del d.l. n.48 del 2025, nell’operare la richiamata estensione anche fuori dal servizio, precisa che si tratta degli agenti di pubblica sicurezza di cui agli artt.17 e 18 TULPS (testo unico 18 giugno 1931 n.773 delle leggi di pubblica sicurezza) ovvero del personale delle Forze di polizia (Carabinieri, agenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria).
Sebbene alcune norme specifiche riconoscano anche al personale di altri corpi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, quali ad esempio gli appartenenti alla polizia municipale (art.5 della legge n.65 del 1986), dalla formulazione della norma, che compie un rinvio specifico agli articoli richiamati e non in termini generali “gli agenti di pubblica sicurezza”, è sembrato in un primo momento potersi desumere che l’ambito di applicazione della disposizione in esame riguardasse esclusivamente il personale delle citate Forze di polizia e non quello di ulteriori corpi cui sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Sul punto, tuttavia, l’atto di indirizzo in commento ha inteso valorizzare il portato finalistico della disposizione, che appare diretta a rafforzare l’autotutela degli agenti di p.s. e in nome della medesima ravvisare la sussistenza di una presunzione legale di ‘esigenza di autotutela’ che supera, in tal modo, la necessità per gli agenti di p.s. di “dimostrare il bisogno” di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati, richiesta dall’art.42 TULPS.
Tale esigenza si pone, dunque, alla base della previsione di un’ulteriore concessione alla facoltà di ‘andare armati’, che nel nostro ordinamento, come noto, rappresenta un’eccezione, ispirata al principio di precauzione e, per il personale di polizia, al dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Questa linea interpretativa conduce a ritenere che il porto fuori servizio di un’arma diversa da quella d’ordinanza è stato concepito dal Legislatore in termini sia di ampliamento della ‘copertura’ degli agenti di p.s., in chiave di autotutela, che di rafforzamento della loro ‘capacità operativa’.
Alla stregua di questa ricostruzione, si è ritenuto che il campo di applicazione dell’art.28 del d.l. n.48 del 2025 ricomprenda, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di Polizia, anche gli agenti di p.s. dei Corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal Prefetto e dotati dell’arma di ordinanza ai sensi della normativa vigente.
Questa soluzione, oltre ad apparire coerente con la lettera e la ratio della norma e del provvedimento in cui è incorporato, nonché con la logica della “sicurezza integrata”, si porrebbe, altresì, in linea con le più recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale sul concetto di “sicurezza”, in cui sono ritenuti coesistere un ‘nucleo duro’, quello della sicurezza primaria, e delle ‘orbite’, quelle della sicurezza secondaria, che includono azioni regolative o amministrative volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei territori, nell’ambito di competenze assegnate in via esclusiva, concorrente o residuale, tra cui figura anche la polizia locale.
Le armi che gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a detenere senza licenza sono quelle di cui all’art.42 TULPS e cioè arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri.
Relativamente alla qualità di agente di pubblica sicurezza del personale di polizia locale si osserva che le relative funzioni (compresa quella ausiliaria di p.s.) e il porto dell’arma – anche fuori servizio – assegnata in dotazione restano ancorate, per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, al territorio dell’Ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni e servizi “esterni”, svolti armati a termini di legge e di regolamento: basti il richiamo all’art.5 della legge n.65 del 1986 e soprattutto all’art.57 co.2 lett.b) c.p.p., che annovera tra gli agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, ‘le guardie delle province e dei comuni’ (ossia il personale di polizia locale), quando sono in servizio.
La disposizione in commento consente, quindi, agli agenti di pubblica sicurezza nell’accezione estesa sopra richiamata di portare senza licenza e per finalità di difesa, a mente dell’art.73 co.4 TULPS, non solo le armi di dotazione ma anche altre armi rientranti nelle categorie di cui all’art.42 TULPS, risultando possibile per gli operatori acquistarle senza bisogno di particolari titoli autorizzativi.
A quest’ultimo fine, sarà necessaria l’esibizione della tessera personale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi.
In proposito, considerato che la predetta tessera personale, con particolare riferimento al personale della polizia locale, potrebbe non contenere le informazioni attestanti il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e l’avvenuta dotazione dell’arma d’ordinanza, all’atto dell’acquisto dell’arma comune sarà necessario che l’interessato dimostri, mediante idonea documentazione rilasciata dall’Ente di appartenenza, di essere nelle condizioni di cui sopra.
L’operatore commerciale, dal canto suo, nell’annotare l’operazione della vendita dell’arma sul registro di cui all’art.35 TULPS., indicherà gli estremi della tessera esibita dall’agente di p.s., nonché, per l’appartenente alla polizia locale, dell’ulteriore documentazione prodotta.
Tale ultima circostanza rende – altresì – necessario che i singoli Enti locali procedano a rivalutare ed eventualmente aggiornare, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, i requisiti richiesti ai fini della dotazione dell’arma d’ordinanza al personale dei rispettivi Corpi e servizi di polizia locale.
La portata significativamente estensiva del possibile acquisto di armi senza bisogno di particolari titoli autorizzativi impone di considerare le ricadute ai sensi degli artt.38 TULPS, 57 e 58 Reg. TULPS e art.10 della legge n.110 del 1975.
Allo stato del vigente assetto normativo e regolamentare si ritiene che le armi ‘portabili’ dagli agenti di p.s. ai sensi dell’art.28, diverse da quelle di ordinanza, non possano che essere soggette a forme di comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza, che deve essere posta nelle condizioni di avere immediata conoscenza delle persone che detengono armi e dei luoghi in cui le stesse sono detenute, anche ai fini di procedere, in ogni momento, ad eventuali controlli, nell’ambito dei compiti attribuiti per la conservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Per altro verso, si legge ancora nelle richiamate indicazioni operative ministeriali, “appare quanto mai opportuno – anche considerata la potenziale ampiezza della platea di soggetti che potrebbero avvalersi della facoltà ammessa dall’art.28 del d.l. n.48 del 2025, come pure la numerosità ed eterogeneità delle Amministrazioni, statali e locali, interessate – assicurare la tracciabilità di tali armi in circolazione, in consonanza con il diritto euro-unitario recepito dalla normativa interna e in coerenza con le stesse finalità di sicurezza che pure ispirano il menzionato d.l. n.48 del 2025”.
Ne consegue l’opportunità che la comunicazione della materiale disponibilità di un’arma ai sensi dell’art.28 del d.l. n.48 del 2025 sia effettuata secondo le modalità dell’art.38 TULPS, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze di cui all’art.8 della legge 1 aprile 1981 n.121, ferma restando la disciplina sul numero di armi comuni – tre – di cui è consentita la detenzione.
Allo stesso modo rimangono cogenti il divieto, posto dall’art.35 co.5 TULPS, di vendere o in alcun modo cedere le armi in discorso a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore, e gli obblighi di comunicazione in caso di cessione tra privati delle stesse armi, ricavabili dal combinato disposto degli artt.4 del d.l. n.1274 del 1956, 35 TULPS e 58 del relativo Regolamento.
Nei casi di destituzione, di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio degli agenti di pubblica sicurezza individuati dall’art.28 del d.l. n.48 del 2025, di perdita – per il personale della polizia locale – della relativa qualità di p.s. ai sensi dell’art.5 della legge quadro del 1986, o comunque di provvedimenti ablativi dell’arma di ordinanza dei predetti agenti, si ritiene che tali vicende siano suscettibili di avere ripercussioni, oltre che sul porto dell’arma in dotazione, anche su quello fuori servizio dell’arma ‘privata’ di cui all’art.42 TULPS, venendo in tali ipotesi a interrompersi, a sospendersi ovvero a rimodularsi in senso restrittivo il sinallagma tra l’Amministrazione e il dipendente agente di p.s., con la possibilità che non trovi più giustificazione la prevista franchigia per il porto d’armi senza licenza fuori servizio.
Analogo riverbero della nuova disciplina si proietta nei casi in cui siano adottati i provvedimenti in materia di armi previsti dalla normativa vigente, tra i quali, in particolare, quello di cui all’art.39 TULPS.
La circolare evidenzia, inoltre, le questioni interpretative sollevate dalla norma in relazione all’efficacia immediata o posticipata del nuovo art.28 TULPS, stante il contenuto del comma 2 nella parte in cui prevede l’adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.48 del 2025, di un regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell’art.17 co.2 della legge n.400 del 1988, con cui devono essere apportate all’art.73 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) le modifiche necessarie al fine di adeguarne le norme alla previsione di nuovo conio sul porto d’armi senza licenza.
Nonostante l’argomentata posposizione dell’operatività della disposizione di legge ad un regolamento che potrebbe definirne in modo puntuale e uniforme le modalità attuative e specificarne la portata, entro i limiti consentiti dal parametro normativo, è parsa più funzionale l’opzione della completa ed immediata applicabilità della norma, ritenendosi il regolamento orientato ad un mero adeguamento e coordinamento normativo tra la fonte primaria e quella secondaria.
