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Misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19: la “fase 2”42 min read

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.108 del 27 aprile 2020 [1] , sono state adottate le più recenti misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19, applicabili sul territorio nazionale dal 4 al 17 maggio 2020.

Le prescrizioni dettate dal nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente DPCM del 10 aprile 2020, pur introducendo rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione, finalizzate al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica.

Sono contemplate, in tal senso, misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall’altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive.


Le misure di contenimento: fonti legislative e regolamentari

Ecco un elenco completo:

  • Delibera Cons. Ministri 31 gennaio 2020 [2] e dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020;
  • D.L. 23 febbraio 2020 n.6 [3] (convertito con legge 5 marzo 2020 n.13) Demanda alle Autorità competenti l’adozione di tutte le misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19, conv. con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n.13 e abrogato dal d.l. n.19 del 25 marzo 2020;
  • D.L. 2 marzo 2020 n.9 [4] – Misure urgenti per il sostegno alle famiglie (art.35 abrogato dal d.l. n.19 del 2020);
  • D.L. 8 marzo 2020 n.11 [5] – Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
  • DPCM 8 marzo 2020 – Misure di contenimento del contagio presidiate da sanzione penale valide in Lombardia ed in altre 14 province;
  • D.L. 9 marzo 2020 n.14 – Disposizioni per il potenziamento del SSN (abrogato dal D.L. 23)
  • DPCM 9 marzo 2020 – Estensione a tutto il territorio nazionale delle misure adottate con il DPCM dell’8 marzo 2020;
  • DPCM 11 marzo 2020 – Sospensione di una serie di attività commerciali su tutto il territorio nazionale;
  • D.L. 17 marzo 2020 n.18 [6], convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24 aprile 2020  – Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie;
  • DPCM 22 marzo 2020 [7] – Ulteriori disposizioni sulle attività produttive sospese e sui divieti di spostamento
  • Delibere del Consiglio dei Ministri: 31 gennaio e 5 marzo 2020
  • D.L. 25 marzo 2020 n.19 [8], pubblicato sulla G.U. n.74 del 25 marzo 2020
  • Ordinanza Min. Salute 28 marzo 2020 in materia di ingresso nel territorio nazionale
  • DPCM 1 aprile 2020 [9] recante proroga delle misure di contenimento fino al 13 aprile 2020
  • D.L. 8 aprile 2020 n.23 [10] – Misure urgenti per accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga dei termini amministrativi e processuali (all’art.37 viene disposta l’estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, già fissata al 15 aprile 2020);
  • DPCM 10 aprile 2020 [9] e proroga delle misure di contenimento epidemiologico dal 14 aprile al 3 maggio 2020 e parziale apertura per determinate attività;
  • DPCM 26 aprile 2020 [1] e misure di contenimento valide dal 3 al 17 maggio 2020 con apertura per determinate attività

Le sanzioni penali previste fino al 25 marzo 2020

Per le condotte vietate, fino all’entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020 n.19, è stato previsto il ricorso alla sanzione penale, ai sensi dell’art.1 lett.a) del DPCM 8 marzo 2020  in relazione al DPCM 9 marzo 2020, con applicazione dell’art.650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) c.p., che punisce chiunque, anche solo a titolo di colpa, non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene. E’ previsto l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Il contravventore può essere discrezionalmente ammesso dal giudice all’estinzione del reato mediante oblazione ex art.162 bis c.p., chiedendo (previa opposizione da proporsi entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, ovvero entro l’apertura del dibattimento) di pagare una somma corrispondente alla metà della pena edittale massima (103 euro).

Per le ipotesi di allontanamento  dalla  propria abitazione  da  parte  di  persona sottoposta a quarantena o posta in  isolamento fiduciario dall’ULSS l’art.1 lett.b) del DPCM 8 marzo 2020 , in relazione al DPCM 9 marzo 2020, ha previsto la configurabilità delle violazioni di cui agli artt.650 e 452 c.p.

Altre condotte, in questa fase, sono state sanzionate ai sensi dell’art.650 c.p., come ad esempio:

  • Attività  motorie  svolte  all’aperto senza  il  rispetto  della  distanza interpersonale  minima  di  un metro tra persona e persona – DPCM 9 marzo 2020, art.1 punto 3
  • Celebrazione di cerimonie civili e religiose DPCM 8marzo 2020 art.1 co.1 lett.i) in relazione all’art.1 co.1 del DPCM 9.3.2020
  • Apertura  luoghi  di  culto  senza rispettare  le  distanze interpersonali  e  senza  evitare assembramenti: DPCM 8 marzo 2020 art.1 co.1 lett.i) in relazione all’art.1 co.1 del DPCM 9.3.2020
  • Esercizio di attività  di palestre, centri  sportivo,  piscine,  centri benessere,  centri  termali,  centri culturali, sociali e ricreativi: DPCM 8 marzo 2020, art.1 co.1 lett.a) in relazione all’art.1 co.1 DPCM 9.3.2020
  • Esercitare ogni genere di attività didattica in relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di natura privata: DPCM 8 marzo 2020 art.1 co.1 lett.h) in relazione all’art.1 co.1 DPCM 9 marzo 2020
  • Apertura di cinema, teatri, scuole da  ballo,  sale  scommesse,  sale bingo, discoteche ed assimilati: DPCM 8 marzo 2020 art.1 co.1 lett.b) e c) in relazione all’art.1 co.1 del DPCM 9.3.2020, con proposta di sospensione della licenza all’ente rilasciante;
  • Esercizio  di  attività  commerciali al dettaglio. Sono esentate le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima  necessità  di  cui  all’elenco allegato  al  DPCM  11.3.2020 (edicole, tabaccai, farmacie, ecc.): art.1 co.1 punto 1) del DPCM 11 marzo 2020 e segnalazione alla Prefettura per la chiusura locali ai sensi dell’art.15 del d.l. n.14 del 9 marzo 2020)
  • Esercitare  attività  di somministrazione  di  alimenti  e bevande  (bar,  pub,  ristoranti, gelaterie,  pasticcerie,  kebab, ecc.) eccetto  catering e  consegne  a domicilio: art.1 co.1 punto 2) DPCM 11 marzo 2020 e segnalazione alla Prefettura per la chiusura dei locali (art.15 d.l. n.14 del 9 marzo 2020)
  • Esercitare  attività  inerenti  i servizi  alla  persona  (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.: art.1 co.1 punto 3) DPCM 11 marzo 2020 e segnalazione alla Prefettura per la chiusura dei locali (art.15 d.l. n.14 del 9 marzo 2020)
  • Accedere  a  parchi,  ville,  aree gioco, giardini pubblici. Eseguire attività ludico ricreativa all’aperto. E’  consentita  solo  se  fatta  in prossimità della propria abitazione e nel rispetto di almeno 1 m. da ogni altra persona Apertura  di  esercizi  di somministrazioni e bevande nelle stazioni ferroviarie, lacustri, aree di  servizio,  eccetto  quelle autostradali,  le  quali  possono vendere solo alimenti da asporto  
  • Spostamento  verso  le  seconde case,  o  abitazioni  diverse  da quella principale nei giorni festivi, prefestivi  ed  in  quelli  che immediatamente  precedono  tali giorni (es. ven, sab. e dom.): DM. Salute 20 marzo 2020
  • Esercizio  di  attività  produttiva, industriale  o  commerciale  non consentita: art.1 co.1 lett. a) del DPCM 22.3.2020
  • Trasferimento  con  qualsiasi mezzo verso un Comune diverso da  quello  dove  ci  si  trova, non giustificato  da  comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza,  ovvero  da  motivi  di salute: art.1 co.1 lett. b) DPCM 22 marzo 2020.

Ulteriori condotte sono state sanzionate ex art.650 c.p. fino al 25 marzo 2020 sulla base di specifiche ordinanze sindacali, come nel caso di:

  • esercizio di attività motoria anche con animale da compagnia oltre 200 metri dall’abitazione;
  • accesso  agli  esercizi commerciali  in  più  di  una persona  per  famiglia  (eccetto necessità di assistenza a disabili o anziani);
  • apertura  di  esercizio commerciali,  compresi  quelli ubicati nei centri commerciali, in giornata festiva, con eccezione per farmacie, parafarmacie ed edicole.

Le sanzioni amministrative

L’art.4 del d.l. 25 marzo 2020 n.19 (sanzioni e controlli) ha modificato l’apparato sanzionatorio in merito alle violazioni alle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica:

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’arti.2 co.1, ovvero dell’art.3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.400 a €.3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art.650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art.3 co.3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’art.202 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’art.2 co.1 sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’art.3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’art.103 del d.l. 17 marzo 2020, n.18.
  4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
  5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’art.452 c.p. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’art.1, co.2, lett.e), è punita ai sensi dell’art.260 del r.d. 27 luglio 1934, n.1265 T.U. leggi sanitarie, come modificato dal co.7.
  7. Al co.1 dell’art.260 del r.d. 27 luglio 1934, n.1265 T.U. leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.101 e 102 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.507.
  9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli artt.1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di P.S.

In pratica:

  • la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 3000 euro, con ammissione allo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni (euro 280) e dilazione del termine da 5 a 30 giorni ex art.108 d.l. n.18 del 2020 fino al 31 maggio 2020.
  • E’ previsto un aumento fino a 1/3 se la violazione è commessa mediante l’uso di veicoli (533,33 euro e sconto del 30% pari a 373,34 euro), con raddoppio in caso di reiterata violazione (art.4 co.1 e 5) e punibilità con sanzione amministrativa anche dell’inosservanza delle misure commesse anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.19/2020 (art.4 co.8 d.l. n.19 del 2020)

Modalità di pagamento

  • presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
  • a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario;
  • se l’operatore on idonea apparecchiatura è consentito il pagamento nelle mani dell’agente accertatore, con applicazione della riduzione 30%;
  • destinazione proventi: capo XIV cap.3560.

Ai sensi dell’articolo 108 comma 2, del d.l. 18/2020 per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 il termine per  effettuare il pagamento scontato è di 30  giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Sui verbali di accertamento di violazione, nel campo “annotazioni”, deve essere riportata l’informativa che i termini per il pagamento in misura ridotta, dell’importo scontato e per presentare gli scritti difensivi decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall’articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 ai sensi del  combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 , con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 i termini di pagamento delle sanzioni sono sospesi  fino al 3 aprile 2020, con ulteriore proroga della sospensione, quindi i 60 giorni previsti dall’art.16 della legge n.689/81 per l’invio del rapporto amministrativo al Prefetto, in caso di mancata presentazione della prova dell’avvenuto pagamento per i verbali contestati/notificati prima del 3 marzo, decorrono dal termine della predetta proroga.

Le violazioni penali

Al di là dei casi in cui continua a configurarsi l’applicabilità dell’art.650 c.p. (si pensi, ad esempio, al rifiuto di sciogliere un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico), sussistono fattispecie penali in presenza di false attestazioni rilasciate a pubblico ufficiale e per le più gravi violazioni connesse alla violazione della quarantena ed alle conseguenze che ne possono derivare

Il Ministero dell’Interno ha approntato un modello di autocertificazione (più volte modificato) che costituisce autodichiarazione ex artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445. Le dichiarazioni ivi contenute sono considerate come rilasciate nei confronti di un pubblico ufficiale.

Autodichiarazione (dal 4 maggio 2020) [11]

L’art.495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dolosamente dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (es. Tizio compila l’autodichiarazione sostituendo le generalità di Caio alle proprie).

L’art.438 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in un atto pubblico) punisce con la reclusione fino a due anni chiunque con dolo, falsamente attesta al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (es. Tizio compila l’autodichiarazione attestando esigenze lavorative in realtà non esistenti)

L’art.438 c.p. Epidemia (dolosa) punisce con l’ergastolo chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Il tal caso necessita la prova del nesso causale tra la diffusione di germi patogeni e l’evento epidemico, i cui tratti caratteristici sono diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti; l’assenza di un fattore umano imputabile per il trasferimento da soggetto a soggetto; la contagiosità, diffusione e limitatezza temporale del morbo (Cass. Civ.., Sez.Un. N.576 del 2008). Per integrare il reato è sufficiente che la condotta illecita sia accompagnata dal c.d. dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio di verificazione dell’evento lesivo da parte dell’agente. Può essere chiamato a rispondere di epidemia dolosa, pertanto, il soggetto che sappia di essere affetto da Covid-19, si rappresenti il rischio di diffusione del morbo correlato alla sua condotta ed accetti tale rischio pur di non desistere dal proposito di uscire dalla propria abitazione ed avere numerosi contatti sociali (determinando conseguentemente l’evento epidemico).

 

E’ prevista:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque cagiona con coscienza e volontà (anche nella forma del dolo eventuale) una lesione personale. E’ necessaria la prova del nesso causale tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento morboso;

 

  • la reclusione da 3 a 7 anni (lesione grave) se dal fatto deriva
  • una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni un indebolimento permanente di un senso o di un organo

 

  • la reclusione da 6 a 12 anni (lesione gravissima) se dal fatto deriva
  • una malattia certamente o probabilmente insanabile
  • la perdita di un senso
  • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella

 

  • la reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro per chiunque cagiona con colpa una lesione personale. E’ necessaria la prova del nesso causale tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento morboso. La reclusione va da 1 a 6 mesi (o multa da 123 a 619 euro) per la lesione grave e da 3 mesi a 2 anni (o multa da 309 a 1.239 euro) per la lesione colposa gravissima

Può essere chiamato a rispondere di lesioni personali il soggetto che ignorando colposamente (per negligenza, imprudenza o imperizia) di essere affetto da Covid-19, non ottemperi alle prescrizioni di sicurezza e contagi altri individui

L’art.589 c.p. (omicidio colposo) prevede che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso la persona contagiata deceda a causa del Covid-19 contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto

La «fase 2»: i comportamenti vietati dal 3 al 17 maggio 2020

Spostamenti

I DPCM 8 e 9 marzo 2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio dello Stato, hanno inizialmente vietato, fino al 3 aprile e con proroga fino al 3 maggio:

  • «ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»
  • la «mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus»
  • «ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita» dal territorio dello Stato e dall’interno di esso
  • «salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» nonché per «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»

 

L’art.1, co.1, lett. b), DPCM 8 marzo 2020, inoltre, ha raccomandato ai soggetti che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, nonché di contattare il proprio medico curante

In forza del combinato disposto degli artt.3, co.4 del d.l. n.6 del 2020 e 4,  co.2 del DPCM 8 marzo 2020 l’inosservanza degli obblighi sanciti dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 è stata punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art.650 c.p..

A partire dal d.l. n.19 del 2020 sono state previste sanzioni amministrative, ferme restando le violazioni penali per le ipotesi più gravi e comunque l’art.650 c.p. per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità

 L’art.1, co.1, lett.a) del DPCM 8 marzo 2020, ferme restando le misure successivamente adottate con D.M. Salute del 22 marzo 2020, ha fatto salva la possibilità di spostarsi soltanto se l’individuo sia in grado di giustificarsi in ragione di uno dei motivi previsti dal DPCM, tramite autodichiarazione, per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità («assoluta urgenza»: cfr. DM Salute 22 marzo 2020) e motivi di salute

L’art.1 co.1 lett.a) del DPCM del 26 aprile 2020 consente, in via generale ed ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

In tale ambito, il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerino necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti solo all’interno della Regione di residenza, domicilio o abitazione o di quella in cui ci si trova, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate le protezioni delle vie respiratorie

L’ambito cui si riferisce l’espressione “congiunti” può essere desunto in via sistematica dal quadro normativo e giurisprudenziale.

Congiunti, ai sensi dell’art.307 c.p., sono:

  • ascendenti (genitori, nonni)
  • discendenti (figli, nipoti)
  • coniuge
  • la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso
  • fratelli, sorelle
  • affini nello stesso grado (i parenti del coniuge)
  • zii e nipoti
  • conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza)

 

In tale ambito si inquadrano anche le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (Cass, sez.IV, sentenza 10 novembre 2014 n.46351)

I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza. Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.

In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.

  • E’ possibile spostarsi:
  • all’interno della regione in cui ci si trova per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
  • all’esterno della regione in cui ci si trova per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza (i motivi di lavoro che giustificano lo spostamento fuori regione, diversamente da quelli alla base di spostamenti all’interno della regione, devono essere connotati da assoluta urgenza).

 

La possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (inizialmente soppressa con D.M. Salute del 22 marzo 2020), costituisce una delle novità della c.d. “fase 2”. In tale ipotesi, una volta fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art.1 lett.b del DPCM 26 aprile 2020).

Sono consentiti spostamenti per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Min.Int. 31.3.2020).

E’ consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.

 

Aree pubbliche e private

L’art.1 lett.d) del DPCM 26 aprile 2020, nel confermare il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, conferisce al sindaco la possibilità di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nella successiva lett.e)  che rende nuovamente possibile frequentare parchi, ville e giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possono essere assicurate.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.

E’ vietata l’organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private.

 

Attività motoria e sportiva

L’art.1 co.1 lett.f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto e consente lo svolgimento attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La norma, pertanto, non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.

E’ consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art.1 DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Min. Int. 31.3.2020).

L’art.1 co.1 lett.g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato paraolimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Si deve ritenere comunque consentita, sulla base di un orientamento condiviso in sede interministeriale, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni altro cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

 

Cerimonie funebri

L’art.1 co.1 lett.i) innova la precedente disciplina con riferimento alle cerimonie funebri. La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

 

Isolamento fiduciario per i rientri dall’estero

Per chi rientra in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo viene prescritto (DPCM 26.4.2020 e Ord. Ministero Salute di concerto Ministero Trasporti del 28.3.2020) l’obbligo:

  • di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario ecc.) una dichiarazione con la quale si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale ultimo luogo;
  • di porsi in isolamento fiduciario per un periodo pari a 14 giorni;
  • anche se privo di sintomi di comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio l’ingresso in Italia.

 

Ad eccezione dei casi in cui insorgano sintomi del COVID-19, è possibile mutare il luogo nel quale effettuare il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà. In questo caso il periodo di isolamento riprenderà a decorrere.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve (art.4 co.8 lett.g del DPCM 26.4.2020):

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario

 

Soggiorni lavorativi di breve durata in Italia

E’ consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore).

In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore autocertificazione in cui vengono indicate

1) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

2) l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale

In caso di utilizzo di mezzo proprio andranno ripetuti i medesimi adempimenti, trasmettendo la documentazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente

 

Le disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Per quanto attiene ai profili dell’esecuzione penale, non direttamente modificati dal DPCM del 24 aprile 2020, si richiama il contenuto dell’art.123 del d.l. 17 marzo 2020 n.18, che consente, su istanza e fino al 20 giugno 2020, l’esecuzione della pena detentiva presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se  costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per  taluno  dei  delitti  indicati  dall’articolo  4-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli  articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt.102, 105 e 108 c.p.,

c) detenuti che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza  particolare,  ai  sensi dell’articolo  14-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77,  comma  1,  numeri  18,  19,  20  e  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei  cui  confronti  sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai  sensi  dell’articolo  81, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  2000,    230,  in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

 

Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena  presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri  strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso,  viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

Con  provvedimento  del  capo  del  dipartimento  dell’amministrazione  penitenziaria  del  Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto  e  periodicamente  aggiornato  è  individuato  il  numero  dei  mezzi  elettronici  e  degli  altri strumenti  tecnici  da  rendere  disponibili,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a legislazione  vigente,  che  possono  essere  utilizzati  per  l’esecuzione  della  pena  con  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo,  tenuto  conto  anche  delle  emergenze  sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4,  legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  che  non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, comma  1, del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con  le  modalità  di  cui  al  comma  1,  l’ufficio  servizio  sociale  minorenni  territorialmente competente  in  relazione  al  luogo  di  domicilio,  in  raccordo  con  l’equipe  educativa dell’istituto,  provvederà,  entro  trenta  giorni  dalla  ricevuta  comunicazione  dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo  1  della  legge 26 novembre 2010, n.199, ove compatibili.

Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Uso dei mezzi pubblici di trasporto e di mezzi privati

E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta.

Nel caso di utilizzo di autoveicoli è possibile lo spostamento di due persone purché distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione opera, al riguardo, per persone conviventi.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la distanza interpersonale (1 mt. o 2 mt. per l’attività sportiva) si deve indossare la mascherina

 

Il valido motivo dello spostamento

Permane l’obbligo dell’autocertificazione (lavoro, situazioni di necessità, salute), da portare al seguito o da compilare sulla base dei moduli in dotazione agli operatori delle Forze di Polizia o della Forza pubblica.

E’ consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall’estero in Italia di recarsi nel luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio domicilio

E’ consentito uscire di casa per smaltimento dei rifiuti domestici o per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze fisiologiche di quest’ultimo.

In aggiunta alle ipotesi sopra esaminate, costituisce valido motivo l’acquisto di determinate categorie di beni (all.1 DPCM 26 aprile 2020) se effettuato nella propria regione:

  • beni alimentari di prima necessità;
  • giornali e quotidiani;
  • carburante per autotrazione;
  • prodotti informatici e di comunicazione;
  • prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • prodotti igienico-sanitari;
  • articoli per l’illuminazione;
  • articoli di profumeria, prodotti per toletta e igiene personale
  • prodotti per animali domestici;
  • materiale per ottica e fotografia;
  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • abbigliamento per bambini;
  • libri e articoli di cartoleria.
  • fiori, piante, semi e fertilizzanti

 

Attività commerciali al dettaglio

L’art.1 co.1 lett.z), nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l’esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 al decreto stesso.

Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l’obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

 

Servizi di ristorazione

L’art.1 co.1 lett.aa) conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché – ed è questa la novità introdotta – la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti

 

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali l’art.2 del DPCM 24 aprile 2000 amplia il novero delle attività consentite, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie indicate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

L’art.2 co.1 fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico di modificare, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’elenco dei codici di cui all’allegato 3.

 

Best practices e attività di controllo

Il co.6 dell’art.2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva

Si tratta di best practices che fanno seguito al «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle Organizzazioni datoriali e sindacali e recanti:

  • misure per l’informazione dei dipendenti
  • misure per la pulizia dei luoghi di lavoro
  • misure per la gestione degli spazi comuni
  • misure per la gestione di una persona sintomatica
  • misure per l’ingresso e l’uscita dall’azienda
  • misure relative ai dispositivi di protezione
  • misure per l’organizzazione aziendale
  • misure per la sorveglianza sanitaria

Restano sostanzialmente invariate le buone prassi di carattere generale che integrano l’apparato normativo e regolamentare, quali:

  • limitare gli spostamenti personali alle sole ipotesi previste
  • dotarsi di autodichiarazione prima di abbandonare la propria abitazione (ove sprovvisti, il relativo modulo sarà comunque fornito dalle Autorità operanti al momento del controllo)
  • qualora si venga sottoposti ad un controllo e non si versi in una delle circostanze che rendono legittimo lo spostamento, limitarsi a dare atto dell’assenza di alcuna giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni false e perciò integranti i delitti di cui agli artt.483 e 495 c.p.
  • qualora si presentino i sintomi tipici del Covid-19, consultare al più presto il proprio medico curante, ridurre al minimo indispensabile i contatti sociali ed astenersi da tutti gli spostamenti non strettamente necessari e comunque rientranti nelle ipotesi previste
  • attestare in autodichiarazione esclusivamente fatti suscettibili di essere accertati come veritieri e, ove possibile, conservare la documentazione idonea a testimoniare la legittimità dello spostamento (es. certificazione medica, attestazione di presenza rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della spesa)

 

Per quanto attiene al settore produttive industriale e commerciale il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella vigente normativa, viene, di fatto, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le violazioni comportano l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art.4 del d.l. 25 marzo 2020 n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

Le verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. n.81 del 2008.

Fuori da tale ipotesi, potranno trovare applicazione le varie disposizioni di cui all’art.4 del d.l. n.19 del 2020.

 

Strategie per la riduzione del rischio in ambito lavorativo

A fronte dell’esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l’imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di raggiungere idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro. Determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l’attivazione di un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni.

In merito agli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al settore (non solo) pubblico, una dedicata attenzione andrà prestata agli uffici di tipologia front office o comunque caratterizzati da attività ‘operativa’, ove il contatto con il pubblico o comunque con terzi torni a sussistere in concreto. La limitazione dei rischi di contagio dovrà essere conseguita non solo tra operatori, ma anche tra operatori e terzi.

Sotto tale profilo, le programmazioni dei servizi, ad esempio nel settore della pubblica sicurezza, dovranno ispirarsi alla “logica dell’alternanza”, da realizzarsi:

  • con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
  • ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o esterno).

Dovrà essere favorita la fruizione di ferie e congedi ordinari, così come il ricorso agli istituti, ordinari e speciali, di congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza legittima, in un’ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze, anche di natura familiare, che il personale dovesse rappresentare,

 

Sul datore di lavoro gravano gli obblighi di cui al d.lgs. n.81 del 2008 quali:

  1. aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), includendo anche i rischi biologici da contagio virale (anche con appendice). Come indicato nella nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.89 del 13 marzo 2020, per attività non caratterizzate da un’esposizione professionale al rischio di contagio, esso non costituisca un obbligo formale ma semmai solo un’opzione di metodo rimessa alla discrezionalità dei datori di lavoro, committenti, coordinatori e appaltatori; “costoro, previa consultazione del servizio prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, potrebbero limitarsi a predisporre appendici ad hoc tenendo sempre conto che, oltre alle contravvenzioni connesse all’inosservanza di singole misure, a fondare la colpa infortunistica può comunque bastare anche il solo richiamo all’articolo 2087 del codice civile (cfr. Cass. pen., sez.IV, n.12876 del 2019 e n.18409 del 2018);
  2. aggiornare il Piano di emergenza interno, inserendo, qualora non previsto, il rischio biologico pandemia e le relative prescrizioni da seguire in caso di pericolo di contagio
  3. incentivare attraverso comunicazioni scritte al personale lo smart working, le ferie e i congedi retribuiti e sospendere tutte le attività aziendali non essenziali
  4. dare atto in un documento valutativo interno che il personale presente in sede è quello strettamente necessario per garantire la continuità aziendale
  5. formalizzare specifiche policies interne anti-contagio, sulla base degli obblighi di cui ai DPCM
  6. rendere disponibili al personale DPI quali mascherine, guanti e liquido igienizzante, anche ove dovesse essere in concreto garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  7. effettuare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 emessa dal Ministero della Salute il 22 febbraio 2020
  8. dare applicazione – in linea generale– a tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e ai successivi protocolli

 

Le conseguenze penali per i datori di lavoro

Nel caso di violazione delle misure dettate dai decreti emergenziali, sono identificabili almeno tre aree di rischio penale per l’imprenditore/datore di lavoro:

a) Contravvenzioni comuni legate all’inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità ed in particolare dai DPCM (art.650 c.p.)

Oltre che per le ragioni già evidenziate (es. spostamento dal proprio luogo di abitazione nei casi di quarantena o al di fuori dalle ragioni espressamente consentite dai DPCM), la contravvenzione in esame può essere applicata al datore di lavoro, nei casi in cui il medesimo:

  • mantenga aperte le attività non eccettuate dall’obbligo di sospensione;
  • non garantisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, all’interno dei luoghi in cui si svolgono le attività non sospese.

 

b) Contravvenzioni proprie del datore di lavoro, in base alla normativa antinfortunistica (d.lgs. n.81 del 2008)

  • Art.282 co.1 e 2 lett.a) – omessa valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici presenti nell’ambiente (arresto 3-6 mesi o ammenda da 2.972,06 a 7147,67 euro)
  • Art.55 co.5 lett.a) – omessa informazione ai lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare (arresto 2-4 mesi o ammenda da 837,61 a 4.467.29 euro)
  • Art.55 co.5 lett.d) – non aver fornito ai lavoratori i necessari ed idonei d.p.i. o per aver omesso di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (arresto 2-4 mesi o ammenda da 1.675,23 a 6.700,94 euro)
  • contravvenzioni previste dal d.lgs. n.81 del 2008
  • Art.55 co.5 lett.e)  – per non aver richiesto al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ammenda da 2.233,64 a 4.467.29 euro)
  • Art.55 co.5 lett.c) – non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei d.p.i. (arresto 2-4 mesi o ammenda da 1.340,18 – 5.807,48 euro)
  • Art.55 co.5 lett.d) – in caso di lavori all’interno della propria azienda, per aver omesso la cooperazione nell’adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi e per aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (arresto 2-4 mesi o ammenda da 1.675,23 – 6.700,94 euro)

 

Soggetto attivo: sono reati propri del datore di lavoro e, quanto alle contravvenzioni di cui all’art.55 co.5, anche del dirigente

Elemento oggettivo: Reati a condotta omissiva (mancata valutazione del rischio, mancata fornitura DPI, mancata richiesta di osservare le misure di sicurezza)

Elemento soggettivo: Dolo o colpa (non importa che il datore di lavoro abbia voluto la condotta omissiva: per la punibilità basta la mera negligenza)

Causa di estinzione: il reato si estingue se il datore di lavoro elimina la violazione entro il termine fissato dall’Autorità amministrativa e paga una somma pari a ¼ del massimo edittale di ammenda applicabile (oblazione speciale)

 

c) Delitti contro la persona (art.589 e 590 c.p.)

Qualora si verifichi un evento di contagio (e dell’eventuale morte) di uno o più dipendenti, vi è un’astratta possibilità per il datore di lavoro di essere chiamato, a titolo di colpa, a rispondere dei reati di:

lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (590 co.3 c.p.):

  • Gravi – da 3 mesi a 1 anno di reclusione o 500-2.000 euro di multa
  • Gravissime – da 1 a 3 anni di reclusione

Omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589 co.2 c.p.): da 2 a 7 anni di reclusione

 

La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere ritenuta configurabile qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste nei DPCM emergenziali (es. violazione dell’obbligo di sospensione delle attività di commercio al dettaglio o mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro) o all’interno del d.lgs. 81/2008 (es. mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI, mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati);
  • contagio avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, a carico di un dipendente;
  • prova del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e l’evento lesivo verificatosi. Il giudizio di responsabilità dipenderà dall’accertamento del nesso causale tra l’omessa predisposizione di misure ad hoc e il singolo infortunio, a fronte dell’elevata capacità diffusiva del coronavirus e dall’incertezza del quadro scientifico di riferimento;
  • prevedibilità dell’evento lesivo ed esigibilità del rispetto dell’obbligo cautelare da parte del datore di lavoro (c.d. colpa soggettiva)

 

Le conseguenze penali per l’ente: d.lgs. n.231 del 2001

Art.25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose

Se il contagio da Covid-19 si verifica nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, lo stesso ente giuridico potrebbe essere chiamato a rispondere del fatto, ai sensi del d.lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso:

  • da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (es. CdA, AD, dirigenti, preposti) o siano da questi vigilati o controllati (lavoratori subordinati)
  • nell’interesse o a vantaggio della società → dalla commissione del fatto l’ente ha tratto o intendeva trarre un’utilità (es. profitto derivante dalla mancata chiusura dell’attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (es. risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento della produzione)

 

Sanzioni pecuniarie

  • per lesioni personali 25.800 –387.250 euro
  • per omicidio 64.500–774.500 euro
  •  

Sanzioni interdittive:

  • Interdizione dall’esercizio dell’attività
  • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
  • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
  • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
  • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

Confisca: acquisizione allo Stato del profitto del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del reato colposo

 

Le altre disposizioni del DPCM 24 aprile 2020

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell’art.2, comma 11, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all’allegato 10 al DPCM in esame e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art.2, comma 2, del d.l. n.19 del 2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

L’art.3, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, già contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, introduce, al comma 2, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’art.6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già presente nel DPCM del 10 aprile 2020, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali. Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

L’art.7 detta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, e anch’esso facente parte integrante del decreto in argomento.

L’art.9 del DPCM rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti. Per lo svolgimento di tali funzioni si avvalgono delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Ove occorra, potrà essere altresì chiesta la collaborazione delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, impongono di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

In questo ambito, si legge nella circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel DPCM in parola”.

In tale ottica deve essere letta la specificazione degli obbligo di permanere nella propria abitazione e di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Circolare Min. Int. 2 maggio 2020 [12]