- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Il porto di pistola per appartenenti alle Forze di Polizia6 min read

Per ottenere il porto d’arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. L’autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

La difesa personale – Una specifica disciplina è invece prevista per la licenza di porto d’armi per difesa personale a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia

“Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P.S. (compresi i Dirigenti ed i direttivi tecnici e medici della Polizia di Stato: circ. Min. Int. n.333-E/274.0/7 dell’11 novembre 2004), i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare e ad acquistare senza licenza le armi comuni da sparo” (art.73 co.1 R.D. 6 maggio 1940 n.635) [1]

Gli agenti di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Essi possono portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

Nell’ambito di tale categoria, ai sensi dell’art.43 del R.D. 31 agosto 1907 n.690, concernente il “Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza”, sono da annoverarsi tutti i soggetti ai quali tale qualifica venga riconosciuta, dal Ministro dell’Interno (ovvero, con riguardo alla Polizia Municipale, dal Prefetto) in forza di disposizioni speciali, per l’esecuzione e l’osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

Il riferimento è, a titolo meramente esemplificativo, ai Corpi di Polizia municipale e provinciale, i quali esplicano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza con specifiche limitazioni di ordine territoriale, alle guardie cantoniere o di strade ferrate, alle guardie telegrafiche e alle guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale. Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell’interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell’amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi in condizioni ostative.

L’autorizzazione è data su tessera conforme al modello regolamentare ed abilita il concessionario a portare le armi soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art.74 R.D. 6 maggio 1940 n.635 [1]).

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze Armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l’abito civile (art.75 R.D. 6 maggio 1940 n.635 [1]). La domanda, su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l’arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche (art.77 R.D. 6 maggio 1940 n.635).

A fronte di numerosi quesiti in materia – concernenti soprattutto le motivazioni ed i requisiti per il rilascio della richiamata licenza e le richieste di portare, in determinati contesti e fuori dal servizio, un’arma diversa da quella in dotazione – è stata emanata una circolare da parte dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nota n.557/PAS/10100.A.1.3 datata 30 aprile 2013).

In aggiunta al presupposto della difesa personale, la concessione delle licenze a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia in servizio attivo potrebbe essere riconosciuta “in caso di dimostrato bisogno” (art.42 T.U.L.P.S [2]).

Il Parere del Consiglio di Stato – Al riguardo, il Consiglio di Stato, sez.I, con i pareri n.121/99 del 16 giugno 1999 e n.1705/02 del 12 giugno 2002, nonché, da ultimo, con il parere n.162/13 del 18 gennaio 2013, ha ritenuto, in assenza di particolari situazioni di pericolo, legittimi i dinieghi alle istanze di rilascio della licenza ex art.42 T.U.L.P.S., poiché, “pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l’interessato può far fronte alle stesse con la pistola d’ordinanza, la quale, oltre ad essere a sua disposizione permanentemente, è anche pienamente adeguata, per caratteristiche tecnico-balistiche, alle esigenze di difesa personale”.

Da tali premesse, discende che, salva la valutazione spettante alla competente Autorità di P.S. sulla sussistenza in concreto del presupposto di cui all’art.42 T.U.L.P.S., poiché per le esigenze di difesa degli appartenenti alle Forze di Polizia è già contemplata la dotazione ed il porto anche fuori dal servizio, senza licenza, dell’arma di ordinanza, il dimostrato bisogno di cui alla norma appena menzionata dovrebbe discendere da un reale pericolo per l’incolumità dell’operatore determinato da ragioni particolari che ne abbiano aumentato l’esposizione al rischio rispetto a quello comune a tutti gli operatori di polizia.

Sebbene sia astrattamente ipotizzabile che l’esigenza di ottenere la licenza in argomento derivi da fatti attinenti alla vita privata del dipendente, appare verosimile ritenere che la sussistenza del presupposto del dimostrato bisogno sia, con più ampia probabilità, da riferirsi a fatti oggettivi derivanti dal servizio, di cui chiedere asseverazione al Dirigente o al Comandante dell’ufficio dal quale l’interessato dipende, nonché, se del caso, anche a quello dell’ufficio presso il quale il dipendente ha precedentemente operato.

Oneri fiscali – Per quanto riguarda il pagamento dei relativi oneri fiscali, il D.M. 29 marzo 1994 n. 371 all’art.2 lett.b) prevede la possibilità della concessione della licenza di porto d’armi ex art.42 T.U.L.P.S. in esenzione dal pagamento delle tasse di concessioni governative al personale delle Forze di Polizia (di cui all’art.16 della legge n.121 del 1981) cessato dal servizio – e che, quindi, non può più disporre dell’arma d’ordinanza per le esigenze di difesa personale – per il quale, comunque, la concessione del porto d’armi in argomento è subordinata alla concreta dimostrazione di un attuale bisogno di andare armato; in tale requisito può ben rientrare l’attività svolta negli ultimi cinque anni di servizio (art.3 co.1 e co.2 D.M. n.371 del 1994).

Pertanto, per l’eventuale rilascio della licenza ex art.42 T.U.L.P.S. agli appartenenti alle Forze di Polizia ancora in servizio, la vigente normativa non prevede alcuna esenzione dal pagamento della suddetta tassa, ma contempla la possibilità di presentare, in luogo della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica, un attestato di servizio rilasciato dall’ufficio di appartenenza.