IN POCHE PAROLE …

Cosa ne pensa la Corte costituzionale


Corte cost., sentenza 24 febbraio 2026 n.20

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n.20/2026, depositata il 24 febbraio 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.13-bis, comma 1, del d.l. n.14 del 2017, sollevata, in riferimento all’art.13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica ed inerente il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cosiddetto “DASPO antirissa”).

Di contro, ha ravvisato l’illegittimità costituzionale dell’art.13-bis, co.1-bis , del medesimo decreto, nella parte in cui non prevede che, in relazione al previsto provvedimento del Questore, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n.401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive). Il riferimento è alla convalida del provvedimento del Questore da parte dell’Autorità giudiziaria.


Com’è noto, i provvedimenti interdittivi di prevenzione introdotti dal d.l. n.14 del 2017 e s.m.i. hanno superato un primo vaglio di legittimità già a partire dalla sentenza n.47/2024, emessa il 25 marzo 2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt.9 co.1 e 10 co.1 e 2 del d.l. n.14 del 2017 per violazione degli artt.3, 16 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art.2 del Prot. n.4 CEDU, sollevate dal Tribunale di Firenze con ordinanza depositata il 30 gennaio 2023.

La Consulta, muovendo da una nozione di «sicurezza» intesa come garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose, ha ritenuto legittimo il perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza attraverso misure dirette a prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento e della similare formulazione contenuta negli artt.13 e 13 bis del d.l. n.14 del 2017, diretta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

Nella più recente questione sollevata dal giudice rimettente, pur fondata sul presupposto della conformità del provvedimento amministrativo alla disciplina vigente, si evidenziano profili di gravità tali da incidere sulla libertà personale dell’interessato (art.13 Cost.). La Consulta, dopo aver richiamato i criteri elaborati dalla propria giurisprudenza per distinguere le misure restrittive della libertà personale, soggette alla riserva di giurisdizione di cui all’articolo 13 della Costituzione, da quelle che incidono invece sulla libertà di circolazione, ha operato una sostanziale distinzione tra il divieto di accesso, imposto al comma 1 dell’art.13 bis da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e limitato a luoghi ‘specificamente individuati’, collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, e la misura «aggravata» e riferita all’intera provincia del c.d. daspo antirissa di cui al successivo co.1 bis.

Nel primo caso, si osserva, il provvedimento non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale, poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto, cosicché tale misura non comporta una restrizione della libertà personale. In questo quadro, il legislatore può, quindi, legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del c.d. “daspo antirissa” nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel secondo, invece, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale e la correlata indeterminatezza che ricomprende anche agli spazi circostanti ai locali, fino alla possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano, a giudizio della Corte costituzionale, un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale. Ne consegue la necessaria sottoposizione del provvedimento, nella sua forma ‘aggravata’, alla convalida dell’autorità giudiziaria, secondo il modello già previsto per analoghe misure di prevenzione (come nel caso dello stesso “DASPO antirissa” con obbligo di firma).

Pertanto, in forza della decisione in esame, a seguito della notifica del divieto di accesso di cui all’art.13 co.1 bis d.l. n.14 del 2017, si dovrà procedere all’immediata trasmissione del provvedimento alla competente Procura della Repubblica per la successiva convalida del Giudice delle indagini preliminari.

dott. Carlo Pasquariello


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