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Sicurezza sussidiaria e programmi di formazione delle guardie giurate14 min read

Con il regolamento di cui al D.M. 15 settembre 2009 n.154 sono stati determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi.

Restano esclusi dall’applicazione del regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l’esercizio di pubblich potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia (art.1).

Con la direttiva n.557/PAS/U/003004/12982.D(22)5 del 26 febbraio 2015 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. sono state fornite indicazioni per la soluzione delle problematiche, anche interpretative, evidenziatesi dall’entrata in vigore del citato D.M. n.154 del 2009.

1 – Direttive sul D.M. 15-09-2009 n.154 [1]

Art. 1 D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

L’ambito dei porti è costituito dagli impianti portuali (port facilities) destinati al traffico passeggeri ad esclusione delle navi tutte e degli impianti portuali destinati al traffico merci, salvo che per questi ultimi non sia diversamente disposto dai Piani di sicurezza dell’impianto portuale.

L’art. 2 elenca i “servizi di sicurezza sussidiaria”, distinguendo:
– servizi di vigilanza e custodia che possono essere svolti all’interno dei porti, delle strutture ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto (comma 1);
– servizi di sicurezza sussidiaria che, nell’ambito dei piani di sicurezza degli impianti portuali e delle stazioni ferroviarie, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie, gli enti e le società dei servizi di trasporto in concessione possono svolgere, sotto la vigilanza delle diverse Forze di Polizia e, per i porti, dell’autorità marittima, nell’ambito delle rispettive competenze (comma 2)

Art. 2 D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Servizi di sicurezza sussidiaria
1. Ai fini di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

a) servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;

b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;

c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;

d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;

e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;

f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);

g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta – navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;

h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticità;

i) controllo delle autorizzazioni – tesserini portuali, badge, titoli di viaggio – che consentono l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree;

j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Nell’ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l’utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l’utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unità cinofile; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all’imbarco; e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà.

4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione.

5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all’osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:

a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie; b) nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza; c) nelle attività di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

In merito al regime autorizzatorio viene precisato che le attività di sicurezza indicate nei commi 1 e 2 dell’art.2 sono svolte, previo accertamento da parte del Prefetto della sussistenza dei requisiti di cui all’art.4 del medesimo decreto, direttamente dal soggetto interessato, ai sensi dell’art.133 T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidate ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all’art.134 T.U.L.P.S.. In entrambi i casi, i servizi debbono essere espletati a mezzo di guardie giurate.

Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l’autorità di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l’attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni (art.3 co.4).

Art. 4 D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Requisiti degli organismi affidatari e del personale

1. L’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2 è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l’affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all’allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n.85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, recante norme di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza.

2. In particolare, sono richiesti: a) nell’ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l’assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell’institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella società o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonché di coloro che siano parte dell’assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; b) nell’ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall’ordinamento vigente; c) l’affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza; d) l’impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3; e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all’articolo 6; f) la documentata garanzia in ordine all’efficienza dei mezzi, all’efficacia e funzionalità degli apparati di comunicazione, all’adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante.

3. L’approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l’esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall’articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall’allegato A) al presente decreto.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall’articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all’articolo 5.

5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

Dal punto di vista procedurale, i soggetti affidatari, nel caso di servizi svolti direttamente ovvero mediante propria articolazione organizzativa, dovranno presentare al Prefetto della Provincia in cui è ubicato il porto ove insiste l’impianto portuale, la stazione ferroviaria o la sede della società di servizi di trasporto in concessione, l’istanza per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato intenda affidare i servizi di sicurezza in argomento ad istituti di vigilanza privata, questi ultimi dovranno inoltrare al Prefetto che ha rilasciato la licenza apposita comunicazione ai sensi dell’art.257-ter Reg. es. T.U.L.P.S., fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 1 dicembre 2010 n.269.

Alla richiesta di autorizzazione (nell’ipotesi di cui all’art.133 TULPS) ovvero alla comunicazione di estensione ex art.257 ter Reg. es. T.U.L.P.S. (nell’ipotesi di cui all’art.134 T.U.L.P.S.) dovrà essere allegata, per la successiva approvazione da parte del Questore, la bozza di Regolamento di servizio, che dovrà recare le modalità di esecuzione delle attività di sicurezza, in conformità a quanto previsto dai rispettivi piani di sicurezza, nonché il numero degli addetti (stabilito in ragione dell’intensità di traffico prevedibile e/o riscontrabile).

Art. 5 D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche
1. La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali è accertata, da una commissione, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, presieduta da un dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento e composta da cinque esperti, di cui due, per gli aspetti di specifico interesse, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le specifiche tecniche minime delle apparecchiature e procedure di test, si applica l’allegato C del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno.

2. L’accertamento non è richiesto se si tratta di apparecchiature già verificate a norma dell’articolo 6 del regolamento indicato al comma 1.

Art. 6. D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Addestramento del personale
1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l’addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari; b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell’impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico; b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza; c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L’accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da: a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili; b) un componente esperto di una lingua straniera; c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo; d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato; e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d’esame consistono: a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; b) in una prova pratica finalizzata all’accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

I programmi formativi per gli addetti e per i direttori tecnici sono stati individuati con il “Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria” adottato con provvedimento del Capo della Polizia del 26 febbraio 2015.

2 – Disciplinare ex art.6 D.M. 15-09-2009 n.154 [2]

3 – Allegato tecnico al Disciplinare ex art.6 D.M. 15-09-2009 n.154 [3]

Con il medesimo disciplinare sono state indicate le modalità di svolgimento degli esami per l’ottenimento della certificazione ed il rilascio del relativo certificato e sono stati individuati anche i programmi formativi per le guardie giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell’art.3 del D.M. 28 dicembre 2012 n.266.

Per l’accertamento dei requisiti di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiarie è demandata ai Prefetti la nomina delle commissioni ex art.6 co.4 D.M. 15 settembre 2009 n.154.

Con il Disciplinare viene altresì costituito il “Nucleo di vigilanza e controllo” al quale, in forza dell’art.7 del D.M. n.154 del 2009, è affidato il controllo dei servizi previsti dal medesimo D.M., con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard di qualità, ferme restando le attribuzioni previste dai regi decreti legge 26 settembre 1935 n.1952 e 12 novembre 1936 n.2144.

I risultati dell’attività del Nucleo – composto da funzionari delle Direzioni centrali competenti del Dipartimento della P.S. (settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica) e, per l’attività ispettiva in ambito portuale, da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – sono comunicati alle Autorità Provinciali di P.S. per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 7 D.M. 15 settembre 2009 n. 154 – Vigilanza, ispezioni e controlli
1. Oltre a quanto previsto dai regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n.2144, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.

2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all’articolo 3 e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.

4 – D.M. 15-09-2009 n.154 [4]