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Rilascio del duplicato delle licenze in materia di armi e proroga dei termini per le autorizzazioni di polizia2 min read

In caso di smarrimento, deterioramento o furto della licenza di porto d’armi e/o del relativo libretto sono stati forniti, con circolare del Ministero dell’Interno n.557/PAS/U/005506/10100.A(1) del 20 aprile 2021, chiarimenti procedurali ispirati al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa

Il rilascio del duplicato può essere richiesto con specifica istanza in bollo, corredata dalla documentazione strettamente necessaria alla formazione del duplicato stesso, ovvero:

    • della denuncia di smarrimento o di furto della licenza (in alternativa, qualora il duplicato sia richiesto per deterioramento della licenza, all’istanza dovrà essere allegata la licenza medesima);
    • delle fotografie eventualmente necessarie;
    • della marca da bollo da apporre sul duplicato della licenza;
    • del pagamento del costo del libretto, se dovuto

Per il libretto di porto d’armi e la licenza non si ritiene sufficiente l’attestazione dello smarrimento con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 co.4 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, ma è espressamente richiesta la denuncia anche per il solo smarrimento, trattandosi di documenti registrati nelle banche dati (S.I.I.) e, nel caso dei libretti, di “carta valori”.

Il duplicato deve essere rilasciato con i medesimi contenuti e con validità temporale coincidente con quella del documento originale, e, sul nuovo libretto, dovrà essere specificato che trattasi di duplicato in sostituzione di quello in precedenza rilasciato.

Per tale ragione, il riscontro ad una richiesta di duplicato non può sostanziarsi nell’avvio della procedura finalizzata al rilascio ex novo della licenza di porto d’armi o del libretto, con richiesta all’interessato di sottoporsi nuovamente all’accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità e, conseguentemente, di ripresentare la certificazione sanitaria prevista dall’art.1 co.1 della legge 6 marzo 1987 n.89.

Contrasterebbe, infatti, con il richiamato principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, il rilascio di una nuova licenza – avente decorrenza e validità dalla data di rilascio – che produrrebbe l’effetto di comprimere e ridurre in maniera arbitraria la fruizione del titolo rubato deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato.

Giova evidenziare, inoltre, che la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 per l’attuale situazione epidemiologica, disposta dall’art.1 del d.l. n.105 del 23 luglio 2021, determina per i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il differimento della scadenza al 31 marzo 2022.

La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che – scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 – non siano stati ancora rinnovati.

Dalla data del 31 marzo 2022, dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.