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Pubblicato il REG UE 2021/382 che modifica il REG CE 852/20046 min read

In data 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea [1] il REG UE 2021/382 [2] che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 [3] del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Il REG UE 2021/382 [2] fa parte di un processo di modifica e aggiornamento delle norme europee in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, iniziato da qualche anno e che vedrà la revisione del General Food Law [4] oltre che ulteriori modifiche del REG CE 852/2004.

Infatti già da tempo in Commissione EU si sta lavorando ad un adeguamento di queste norme e su alcuni temi (come donazioni, [5] conservabilità alimenti [6], semplificazione FSMS [7]) l’ Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA [8], nell’ultimo periodo ha emanato diversi pareri.

Per quanto riguarda il tema informazione ai consumatori, allergeni ed etichettatura, sin dalla pubblicazione del REG UE 1169/2011 [9] il tema è in continuo sviluppo e a completare il tutto c’è stato il REG UE 625/2017 [10] entrato in vigore in Italia in modo completo nel gennaio 2021, che ha intorodotto nuove regole sui controlli ufficiali.

Non solo, a settembre 2020 il Codex Alimentarius ha aggiornato la linea guida per l’applicazione del metodo HACCP (vedi il nostro articolo [11]).

Ovviamente a seguito di tutte queste novità, era inevitabile una piccola modifica anche del REG CE 852/2004. Nello specifico le novità introdotte dal REG UE 2021/382, sono riferite a:

  • gestione degli allergeni alimentari,
  • la ridistribuzione degli alimenti,
  • la cultura della sicurezza alimentare.

Riguardo al tema allergeni determinanti sono stati i pareri dell’EFSA utili alla stesura del REG UE 1169/2011 e codice di buone pratiche del Codex Alimentarius sulla gestione degli allergeni alimentari rivolto agli operatori del settore alimentare (CXC 80-2020) [12], che comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare, basato su requisiti generali in materia di igiene.

Per questo tema, l’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato: nella parte A, sezione II, è aggiunto il seguente punto 5 bis:
«5bis. Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

Inoltre al capitolo IX è aggiunto il seguente punto 9:
«9. Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

Sicuramente questi aspetti vanno visti come l’inizio di un percorso che porterà alla risoluzione del problema: “può contenere tracce di” essendo che con questi divieti sicuramente si andranno a ridurre di molto i casi di contaminazione crociata.

Sul tema della ridistribuzione degli alimenti il punto di partenza è il parere EFSA sulla tematica e le indicazioni della Commissione UE. Nel parere l’Autorità afferma che le donazioni alimentari presentano vari nuovi problemi di sicurezza alimentare a livello di vendita al dettaglio e raccomanda pertanto una serie di requisiti generali supplementari in materia di igiene. È pertanto necessario stabilire determinati requisiti al fine di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza per i consumatori.

Per questo nel REG CE 852/2004 è stato inserito un capitolo V bis dedicato alla ridistribuzione degli alimenti. Nello specifico, si dice che, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
— la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 [13] della
Commissione, nel caso di prodotti di origine animale. 

Infine, in tema di cultura della sicurezza alimentare, a seguito dell’aggiornamento delle linee guida Codex Alimentarius sul metodo HACCP di settembre 2020, con il REG UE 2021/382 si è introdotto il CAPITOLO XI bis al REG CE 852/2004. Il nuovo capitolo riporta quanto segue:

Cultura della sicurezza alimentare
1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e
dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
2. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.».

Come detto quindi questa modifica sarà eguita da altre novità, soprattutto in vista del nuovo albero delle decisioni del metodo HACCP che è in fase di revisione dal Codex Alimentarius [14].

Dott. Matteo Fadenti