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Chiarimenti sulle novità normative sul preposto9 min read

IN POCHE PAROLE…

Chi è il preposto  e cosa cambia per il datore di lavoro e il preposto  dal 2022 in 10 risposte.


La legge n. 215/2021 [1], ha introdotto ad inizio 2022, tra le altre cose:

  • l’obbligo per il datore di lavoro di identificare il preposto
  • nuovi poteri e responsabilità per il preposto
  • possibili emolumenti per i preposti
  • novità sulla formazione del preposto
  • obbligo per gli appaltatori in regime di appalto o subappalto di indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza

Come spesso accade, queste novità, hanno creato dei dubbi e un po’ di confusione negli operatori del settore (consulenti, rspp e formatori) e nei controllori.

Per questo è importante fare chiarezza e capire cosa prevedono realmente le novità normative.

La figura del preposto

Prima di approfondire il tema è bene chiarire chi sia il preposto della sicurezza e quali siano le nuove funzioni che deve ricoprire.

Il preposto è la figura aziendale incaricata di sovraintendere alla attività lavorativa, garantire l’attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente, controllare ed esercitare poteri di iniziativa conformi alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In sostanza, il preposto è gli “occhi del datore di lavoro” poiché deve vigilare sul rispetto di regole e procedure, ma non solo, si tratta infatti, di una figura che contribuisce alla concreta e corretta attuazione delle regole di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori che sovraintende.

Gli obblighi del preposto

Nello specifico, gli obblighi, previsti dalla legge per i preposti, sono (Art 19 del D.Lgs. 81/08 ):

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  2. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  8. g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 smi.

Una delle novità più grandi in relazione al preposto è quella introdotta con la lettera f-bis) che obbliga il preposto ad interrompere i colleghi che svolgono mansioni pericolose per la salute e la sicurezza a causa di deficienze o carenze su mezzi ed attrezzature.

Questa novità va ad aumentare indubbiamente le responsabilità del preposto, al quale viene data un’arma molto potente per prevenire incidenti sul lavoro. Questa responsabilità deriva soprattutto dal fatto che in caso di pericolo, se il preposto non interrompe l’attività, in caso di infortunio o incidente, dovrebbe poi risponderne.

Potremmo poi aggiungere, che a seguito delle novità normative relative all’addestramento, di cui abbiamo parlato qui [2], il preposto potrebbe essere una di quelle figure maggiormente adatte a svolgere l’addestramento ai propri colleghi.

La formazione obbligatoria per il preposto

Ad oggi (data della pubblicazione dell’articolo, ovvero 20 ottobre 2022) la formazione del preposto, rimane legiferata dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011. Nello specifico viene previsto un corso di 8 ore, diviso in 4 moduli. Metà del corso può essere svolto in e-learning, l’altra metà in aula o in videoconferenza (che si ricorda esser stata equiparata alla formazione in aula dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro).

La novità introdotta dalla Legge 215/2021, si riferisce piuttosto alla frequenza dell’aggiornamento che deve essere biennale e non più quinquennale. La norma non si limita a dire questo, bensì a dare indicazioni ancor più precise al nuovo Accordo Stato Regioni che modificherà la formazione sulla sicurezza e che doveva nascere entro giugno 2022 (ma che, come prevedibile, è stato rimandato a data da destinarsi). Tale novità riguarda il fatto che il corso preposti dovrà essere solamente svolto in aula (o in videoconferenza ovvero FAD sincrona, che come già detto è equiparata all’aula).

Sull’obbligatorietà della  presenza in tutti i luoghi di lavoro

Il preposto deve essere obbligatoriamente in tutti i luoghi ?  No, il preposto deve essere presente quando l’organizzazione di una attività permette di identificarlo. La norma, infatti, non parla di nomina del preposto, bensì di identificazione. Le due cose sono ben diverse. Perciò se in una impresa, dove ad esempio abbiamo un datore di lavoro e due lavoratori che lavorano sempre insieme, il preposto non dovrà essere identificato, poiché a vigilare c’è già il datore di lavoro. O anche in caso di azienda con un solo lavoratore, anche se questo dovesse lavorare da solo, non può essere identificato come preposto. Infatti, un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.

L’obiettivo della norma, difatti, è stato quello di identificare i preposti nelle realtà in cui già erano presenti preposti “di fatto”, ovvero lavoratori che coprivano ruoli di coordinamento, di controllo, di sovrintendenza, ma che non erano mai stati nominati come preposti (poiché prima delle modifiche normative era facoltativa la nomina del preposto) e che quindi avevano una serie di responsabilità, spesso senza nemmeno saperlo.

Grazie a questa norma, tutti i preposti “di fatto” dovranno essere identificati e formati, in modo tale che siano a conoscenza del loro ruolo e delle loro responsabilità.

Ciò che è importante sottolineare, è che la norma obbliga alla presenza del preposto nelle squadre di lavoratori che effettuano lavori in appalto. Questo poiché, in una squadra dove non c’è il datore di lavoro, è importante che ci sia uno tra i lavoratori che coordini il gruppo, che prenda decisioni e sovraintenda il lavoro. Questo addetto sarà il preposto da identificare e formare.

L’identificazione del preposto

Il preposto va identificato all’interno dell’organizzazione aziendale. Una volta identificato, va inserita formalmente la figura all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi e ovviamente va comunicata l’identificazione al preposto. Uno strumento da poter utilizzare per fare questo è la lettera di nomina a preposto.

In pratica, l’iter potrebbe essere il seguente:

  • Identificare uno o più preposti nell’organizzazione aziendale
  • Indicare il nominativo di questi preposti nell’organigramma aziendale
  • Nominare i preposti identificati in modo tale che siano a conoscenza in pieno del loro ruolo (dando con la nomina eventuali deleghe o compiti)
  • Formare i preposti

Sulla possibilità del preposto di rifiutare l’incarico

L’unico modo, che un preposto ha per rifiutare l’identificazione a preposto, è quello di demansionarsi. Infatti, come già detto, il preposto non deve essere nominato, ma in prima istanza deve essere identificato. La differenza tra nomina ed identificazione, è che con la nomina, il datore di lavoro (o colui che viene delegato a fare queste nomine) può scegliere per ricoprire il ruolo di preposto qualsiasi lavoratore, elevandolo a tale ruolo. Identificare vuol dire invece, che il datore non può scegliere, ma analizzando l’organizzazione aziendale, deve individuare chi ha un ruolo di coordinamento, di gestione della squadra di lavoro.

Quindi se un lavoratore che ha questo ruolo, non vuole essere identificato come preposto, deve essere demansionato e non svolgere più tale mansione (ad esempio non essere più capo reparto, capo cantiere, capo officina, capo sala, o semplicemente quello che coordina e controlla il lavoro dei colleghi).

Non accettare l’incarico di Preposto al fine di evitare le responsabilità, significa che quel lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e/o direzione di altri lavoratori.

Sull’obbligatorietà o meno della frequenza dei corsi di formazione

Il preposto è obbligato a partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza predisposti dal datore di lavoro.

Il fatto, di non partecipare ai corsi formativi specifici, può comportare una sanzione da parte degli enti competenti e comunque, non evita le possibili responsabilità derivanti dal non rispetto degli obblighi della figura di preposto.

Le modalità di sorveglianza dei lavoratori

Il compito del preposto non è sorvegliare ininterrottamente il lavoratore, esso deve piuttosto assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua tutte le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

Questo, può farlo non solo attraverso il controllo diretto (la vigilanza), bensì creando le condizioni per far si che i lavoratori si comportino adeguatamente e rispettino le regole di sicurezza.

Ciò non significa che il preposto non possa mai allontanarsi né dedicarsi anche ad altri compiti, piuttosto che sia un leader della sicurezza, e crei le condizioni di lavoro migliori possibili.

Solo in alcuni casi previsti dalla legge il preposto deve essere sempre presente, ovvero: nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali a norma dell’art. 123 del D.Lgs.81/08 o nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (D.P.R 14 settembre 2011, n. 177 [3]).

Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non identifica il preposto quando in realtà è presente nell’organizzazione lavorativa

È prevista una sanzione penale ed amministrativa; nello specifico, la sanzione è prevista dall’ art. 55 del Decreto Legislativo 81/08, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Dott. Matteo Fadenti

www.sicurgarda.com [4]