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Il nuovo regolamento di prevenzione incendi3 min read

Il tema della prevenzione incendi, trattato già in diversi articoli in questa Rivista all’interno della rubrica «sicurezza sul lavoro», riveste sicuramente un ruolo chiave nella gestione della sicurezza di un’attività pubblica o privata. Ricordiamo ad esempio che è necessario che in ogni luogo di lavoro siano presenti degli estintori correttamente revisionati e mantenuti, e di addetti all’antincendio in grado di utilizzarli.

Oggi però questo tema è al centro dei riflettori poiché il 18 novembre 2015, è entrato in vigore il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 [1], recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (G.U. 20/08/2015, n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51).

Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato emanato per semplificare le procedure e assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza.

Il nuovo decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico che ne costituisce il cuore:

art. 1 – Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

art. 2 – Campo di applicazione

art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio

art. 4 – Monitoraggio

art. 5 – Disposizioni finali


Elencati gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, e lo fa nelle sue 4 sezioni:

Sezione G Generalità, “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.

Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:

  • S.1 Reazione al fuoco;
  • S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.4 Esodo;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  • S.6 Controllo dell’incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.8 Controllo di fumi e calore;
  • S.9 Operativita’ antincendio;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:

  • V.1 Aree a rischio specifico;
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 Vani degli ascensori.

Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Per concludere, segnaliamo che l’articolo 3 del decreto 3 agosto si sofferma sull’impiego dei prodotti antincendio, sulla propria identificazione, qualificazione e conformità. Per quanto riguarda le disposizioni finali, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi, restano valide le disposizioni “di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto”; e quelle sulle determinazioni per gli importi per i servizi dei Vigili del Fuoco. In ultimo, da segnalare come, “Per le attività di cui all’articolo 2 (del nuovo codice decreto 3 agosto Ndr) in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti”.