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I costi del lavoro e i costi della sicurezza negli appalti pubblici3 min read

Gli oneri a carico dell’impresa relativi alla sicurezza dei lavoratori debbono essere computati con riferimento ai soli lavoratori che operino stabilmente alle dipendenze dell’impresa, non anche con riguardo a coloro i quali siano deputati saltuariamente ad effettuare sostituzioni dei lavoratori assenti”. E’ quanto si ricava dalla sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I 27 febbraio 2013, n. 164. Sul punto la sentenza è laconica, si limita a far conoscere “come” si computano i lavoratori all’interno dell’impresa, ma non affronta con sufficiente approfondimento la discussa questione del costo del lavoro e del costo della sicurezza. Anche quando si spinge ad affrontare la problematica sotto il profilo del valore del bando di gara nell’appalto pubblico. A prescindere da ogni valutazione di merito, che non costituisce lo scopo di questo intervento, la lettura di questa sentenza, offre lo spunto per tentare di mettere in evidenza il problema sottostante: “i costi del lavoro e i costi della sicurezza negli appalti pubblici”.

Non sfugge ad alcuno, tra gli addetti ai lavori, che all’interno del complesso ed anche complicato procedimento per l’affidamento degli appalti pubblici, si possono annidare (e si annidano) pericolose insidie che minano la correttezza di aggiudicazione della gara, attraverso la speculazione sui costi del lavoro e sui costi della sicurezza e salute dei lavoratori. Non a caso e per fortuna il legislatore, in materia, ha varato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che, peraltro, deve essere letto congiuntamente al codice degli appalti.

Attraverso questa lettura emerge che la stazione appaltante e le imprese appaltatrici sono obbligate ad assicurare che non si possa lucrare sui costi della sicurezza e della salute dei lavoratori. E’ un obbligo al quale devono attenersi anche le imprese subappaltatrici e riguarda sia i costi propri delle imprese sia i costi interferenziali. A stabilirlo è l’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008. Ai sensi di tale articolo, le imprese appaltatrici sono obbligate ad indicare nei documenti di gara (capitolato di appalto, bandi, inviti, richieste di appalto) due distinti importi: i costi della sicurezza propri dell’impresa e i costi interferenziali. Per quanto riguarda i costi propri della sicurezza, la stima deve essere analitica per singole voci, riferita agli elenchi prezzi standard o  specializzati oppure basati su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del datore di lavoro committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima deve essere effettuata con riferimento ad un’analisi dei costi dettagliata e desunta da immagini di mercato.  Oltre a ciò, tale stima deve essere, nel suo complesso, congrua rispetto al valore dell’appalto ed alle sue caratteristiche. Tali costi non sono soggetti a base d’asta. Rispetto a questa tipologia di costi, la stazione appaltante, al fine di evitare che vi siano fenomeni lucrativi, può predisporre una tabella che indichi i criteri per determinare i costi a cui le imprese appaltatrici devono attenersi in sede di formulazione dell’offerta. Una volta che la stazione appaltante adotti questa metodologia ed inserisca nel bando di gara tale tabella, le ditte appaltatrici devono osservarla, pena l’esclusione della gara, in quanto i criteri indicati in tabella si configurano come una specifica tecnica.

Conclusioni

Dall’analisi sopra riportata, si colloca anche la quantificazione degli oneri della sicurezza in termini di costo del lavoro e costo della sicurezza e salute dei lavoratori. Stante l’interesse della stazione appaltante assicurare un servizio utile alla collettività e, pertanto, assicurare alla stessa utenza un servizio continuo ed oggettivamente affidabile, è auspicabile che il bando di gara (lex specialis) indichi come condizione di valutazione tutti i requisiti più adeguati ad assolvere al compito. Ivi compresi i costi aggiuntivi per l’impiego di personale idoneo ad assicurare assenze anche temporanee, anche con personale  escluso dalla definizione di cui all’art. 4  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, a parere di chi scrive, è come scritto il bando di gara che consente di indagare sulla legittimità o meno della quantificazione dei costi della sicurezza e salute dei lavoratori in relazione al servizio da erogare, fermo restando il criterio di computo che è determinato dalla legge e dalle relative tabelle parametriche.

di Lorenzo Camarda