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La nuova "cultura" della sicurezza nell'organizzazione locale3 min read

Lo sviluppo dell’Azienda in sicurezza quale aspetto della responsabilità sociale ed etica

Il Testo Unico Sicurezza, approvato con D.Lgs n.81/2008, ha profondamente innovato non solo la disciplina normativa della prevenzione, ma la stessa cultura della sicurezza.

Il precedente sistema legislativo di cui al Decreto n.626/1994 era sostanzialmente un sistema di regole obbligatorie, con sanzioni previste in caso di inadempimento.

Il nuovo Testo Unico, invece, si basa su un approccio tutto organizzativo e gestionale al problema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto vuole promuovere un sistema aziendale di sicurezza orientato non solo al rispetto delle specifiche normative, ma anche all’adozione con flessibilità operativa di misure organizzative e gestionali idonee alla prevenzione, che la migliorano grazie alle scelte e decisioni volontarie del management: può considerarsi Impresa etica quella che, consapevole della propria responsabilità sociale, realizza un rispetto sostanziale e non solo formale delle misure di prevenzione e protezione e ricerca nell’organizzazione e gestione del lavoro gli standard di sicurezza più elevati possibile alla luce non solo degli obblighi di legge, ma anche dell’esperienza, della tecnica, della saggia e consapevole prudenza.

Il Testo Unico Sicurezza n.81/2008 richiama continuamente i principi di responsabilità sociale, anche con riferimento ai finanziamenti (art.11, comma 5).

Pertanto, occorre dare impulso a tutti gli strumenti organizzativi, sia a quelli obbligatori sia a quelli volontari, propri dell’Impresa che vuole darsi uno sviluppo etico in sicurezza:

  • formazione continua di tutti i soggetti interessati, monitoraggio e informazione, consulenza specializzata;
  • buone prassi, quali soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente;
  • linee guida, quali atti di indirizzo e coordinamento elaborati da Enti pubblici e applicati dall’Azienda, con particolare riferimento alle Società partecipate degli enti locali.

Come è stato osservato da famosi Economisti, nell’Ente e nell’Impresa etica, cioè nei soggetti consapevoli anche della loro responsabilità sociale, i costi sostenuti per la migliore sicurezza rappresentano un investimento e un elemento strategico di produttività, essendo dimostrato che la produttività aumenta con l’aumentare della sicurezza.

Inoltre, conseguenza giuridica rilevante è l’efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa, penale e civile: l’Azienda che ha saputo darsi un valido Modello di organizzazione e gestione e un idoneo Organismo di vigilanza con compiti di monitoraggio, verifica e proposte circa le misure di sicurezza è esonerata in caso di infortunio o malattia professionale da ogni responsabilità, a norma dell’art.6, primo comma, del Decreto Legislativo n.231/01 e dell’art.30 del Testo Unico n.81/08.

Nella mia passata esperienza di avvocato dell’Inail, così come nella libera professione che ora esercito, ho sempre avuto modo di rilevare che le pesanti responsabilità civili, amministrative e penali previste dalle vigenti norme e in particolare dal Decr.Legisl. n.231/2001 vanno a sanzionare nella giurisprudenza esclusivamente le Società e le Aziende che non hanno saputo o voluto darsi un valido Modello di organizzazione e gestione della sicurezza, di cui la parte fondamentale è costituita dalla formazione continua e dalla consulenza di veri esperti specializzati.

Avremo modo in seguito di tornare su questi temi di grande rilevanza e attualità.

Lucio Di Giorgio*

* avvocato