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Lo strumento "e-learning" nella formazione sulla sicurezza7 min read

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplinano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 [1], la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che coprono il ruolo di RSPP, prevedono la possibilità di svolgere alcune parti dei corsi in e-learning.

Tutto questo lo si può fare collegandosi tramite un computer ad una piattaforma dedicata dove delle slide presentano i contenuti dei vari corsi verificati con test intermedi e finali.

Nello specifico gli accordi prevedono, che solo alcune parti dei corsi possano essere affrontate con le modalità e-learning, ovvero la parte generale di quattro ore del corso formazione lavoratori, gli aggiornamenti quinquennali delle parti specifiche di sei ore del corso formazione lavoratori, il primo modulo di quattro ore e l’intero aggiornamento quinquennale di sei ore del corso preposto, l’intero corso di sedici ore per dirigenti (con il solo obbligo di effettuare la prova finale in presenza o in videoconferenza), e i primi due moduli del corso per datore di lavoro RSPP e l’intero aggiornamento, sempre per i datori di lavoro, di sei, dieci o quattordici ore, in base alla classe di rischio.

L’allegato I dei sopracitati accordi definisce i requisiti e la modalità e-learning da rispettare per poter essere riconoscere la formazione.

Andando però ad analizzare i punti dell’allegato si trovano diverse contraddizioni o comunque punti che fanno riflettere sulla reale efficacia della modalità in e-learning.

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

Questo punto fa riflettere su come la modalità in e-learning sia stata prevista essenzialmente per le attività a rischio basso, come uffici e servizi. Difficile infatti che un lavoratore metalmeccanico o dell’agricoltura possa durante il lavoro effettuare un corso in modalità e-learning. Eppure la parte generale per cui è prevista tale modalità è uguale per tutti i settori e addirittura l’aggiornamento delle parti specifiche è previsto con la modalità e-learning. Fattore quantomeno in contraddizione, con la scelta, corretta, di non prevedere l’e-learning per le parti specifiche, che invece vanno progettate in base ai rischi specifici di ogni singola attività. Criticità non da poco, con cui purtroppo spesso ci si deve scontrare, è il riconoscimento della persona che effettivamente frequenta il corso. Attualmente è difficile stabilire se effettivamente la persona che dovrebbe partecipare al corso sia la stessa che lo svolge. Questo capita soprattutto con datori di lavoro e dirigenti che delegano ingiustamente a collaboratori lo svolgimento formale del corso. Sicuramente solo l’aiuto delle tecnologie e l’obbligo di effettuare il test finale sempre in presenza può ridurre la problematica.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato deve prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

  • titolo del corso;
  • ente o soggetto che lo ha prodotto;
  • obiettivi formativi;
  • struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione del lavoratori, trattandosi di formazione generale, Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
  • regole di utilizzo del prodotto;
  • modalità di valutazione dall’apprendimento;
  • strumenti di feedback.

Il programma dovrebbe contenere dei cenni chiari alla valutazione dei rischi e alla percezione dei rischi, argomento fondamentale nella parte generale di un corso formazione lavoratori, su cui si basa poi il resto del programma. A tal proposito sarebbe utile un intervento continuo del tutor, soggetto trattato dal punto seguente dell’allegato.

 c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento e professionale in materia di tutela della salute c sicurezza sul lavoro maturata nel settori pubblici o privati.

Quello del tutor è un altro punto delicato che andrebbe rivisto. Innanzi tutto la figura del tutor ora non è chiara (tutor o docente?), e troppo spesso viene confuso con l’assistenza tecnica. Il tutor dovrebbe essere perlomeno un docente qualificato, in grado di rispondere a domande sui contenuti e non sui problemi tecnici. Inoltre questa figura dovrebbe porre rimedio alla totale mancanza di feedback tra formatore e discente che differenzia l’e-learning dalla formazione in aula. E’ ovvio a tutti i formatori che il favorire la partecipazione attiva dei corsisti aiuta l’apprendimento, creare un feedback continuo tra formatore e discenti è indispensabile per effettuare una formazione efficace. Per poter effettuare ciò il tutor dovrebbe stimolare domande ed interventi, per aumentare l’interazione e l’apprendimento attivo.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, districate lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “In Itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.

La verifica di apprendimento in presenza, in realtà, diversamente da quanto si può capire leggendo il punto d) è prevista solo per il corso dirigente. Ciò andrebbe sicuramente esteso anche agli altri corsi, poiché questo, come già detto, è uno degli strumenti fondamentali per capire se la persona ha realmente affrontato il corso e se effettivamente vi è stato l’apprendimento dei concetti principali. A tal proposito è quantomeno discutibile la completa assenza a riferimenti a test finali all’interno degli accordi nei confronti dei corsi formazione lavoratori, test che diventano necessari solo per i corsi in e-learning.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata da sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gii obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe dei materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso al contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Da quanto riportato negli accordi si può quindi dedurre che tale metodologia di erogazione, è sicuramente utile in certi tipi di realtà, dove la scelta dell’e-learning può risolvere problemi di distanza o di tempo. Bisogna però interrogarsi sui reali motivi che spingono un datore di lavoro, a scegliere, dove possibile la modalità e-learning. Chi sceglie l’e-learning crede davvero nella formazione, come utile strumento di prevenzione primaria?

E ancora. Chi sceglie l’e-learning lo fa perché crede nell’efficacia di tale metodologia o lo fa solo per adempiere puramente ad un obbligo? Quando si sceglie, si rispettano comunque le indicazioni presenti nell’allegato I degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011? Un qualsiasi formatore che ha avuto esperienza in questo settore, sa benissimo che spesso la formazione in e-learning viene scelta per evitare che il lavoratore “perda tempo” in aula, oppure nella classe dirigente succede che il corso venga frequentato da collaboratori e non dai diretti interessati, e ciò comporta un decadimento del sistema previsto dalla legge. Inoltre lo stesso allegato presenta delle contraddizioni che favoriscono l’intenzione del non rispetto della legge.

Sarebbe sicuramente utile incrementare l’aspetto tecnologico delle piattaforme per migliorare il controllo del corsista, bisognerebbe permettere al tutor di intervenire ed interagire maggiormente, e soprattutto bisognerebbe limitare tale tipologia di corso solo nei settori a rischio basso, dove usufruire di un pc e una buona connessione internet sia facile e dove davvero tale corso possa essere effettuato durante l’orario lavorativo.

E’ auspicabile infine che presto venga elaborato un unico accordo quadro per la formazione, dove verranno regolati anche gli altri corsi per la sicurezza (antincendio, primo soccorso, RSPP, RLS) e dove vengano corretti tutti quei punti critici, creando davvero una struttura dei corsi chiara ed efficace, dove si punti al reale obiettivo, cioè il far pensare i discenti, l’apprendimento per arrivare alla diminuzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali.

Matteo Fadenti